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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato in data 31.10.2025: - del provvedimento del 3 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della Nordauto Service S.r.l.; - del verbale della seduta del 17 settembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’ammissione del concorrente Pedrotti S.r.l. alla successiva fase di gara; - del provvedimento del 17 settembre 2025 di ammissione del concorrente Pedrotti S.r.l. alla successiva fase di gara; - del verbale di gara del 19 settembre 2025, nel quale la Commissione di gara ha deciso di svolgere alcuni approfondimenti; - del verbale di gara del 24 settembre 2025, nel quale la Commissione di gara, visionata la relazione tecnica e gli allegati della Nordauto Service S.r.l. e della Pedrotti S.r.l., ha dato mandato al RUP di inviare richiesta di chiarimenti ai concorrenti nel termine di cinque giorni; - della nota del 24 settembre 2025, con la quale il RUP ha formulato i chiarimenti e richiesto alla Nordauto Service S.r.l. di rispondere entro il termine di 5 giorni; - della nota del RUP del 30 settembre 2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento del termine fissato per la presentazione dei chiarimenti; - del verbale di gara del 3 ottobre 2025, nel quale si è proceduto: alla esclusione del concorrente Nordauto Service S.r.l., alla ammissione del concorrente Pedrotti S.r.l. alla fase successiva di gara; alla attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica; alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Pedrotti S.r.l. e per tutto quanto avvenuto in pregiudizio del concorrente Nordauto Service S.r.l.; - del disciplinare di gara (paragrafo 13 sesto comma), nella parte in cui ha previsto il termine di 5 giorni per fornire risposta ai chiarimenti, se interpretato, detto termine, con la sanzione dell’esclusione per la mancata risposta; - del silenzio serbato dal RUP e dalle stazioni appaltanti sulla richiesta di annullamento in autotutela trasmessa in data 27 ottobre 2025; nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali e successivi ancorché non specificamente individuati e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. e domanda risarcitoria per equivalente ex artt. 30 e 124 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati in data 18.11.2025: oltre agli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, - della comunicazione del 3 novembre 2025 del RUP in risposta alla formulata istanza di autotutela; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nordauto Service S.R.L. il 26.1.2026: per l’annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento numero 62914/2025 del 29 dicembre 2025, comunicato al ricorrente in data 3 gennaio 2026, con il quale l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Trentino Alto Adige e il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, hanno deciso l’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara a favore dell’operatore Pedrotti s.r.l.; - nonché del verbale della RUP del 29 ottobre 2025 con il quale si attesta l’esito positivo del controllo dei requisiti in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del codice dei contratti; - dei verbali prot. 58143 del 13 novembre 2025, eseguito il 12 novembre 2025, nonché del verbale contestuale del 12 novembre 2025 sul controllo prevenzione incendi e prot. 60523 del 27 novembre 2025 eseguito il 26 novembre 2025 che attestano l’esito favorevole dei sopralluoghi di idoneità tecnica dei veicoli e dei locali da destinare a depositeria svolti dalla Polizia Stradale e dal gruppo di lavoro appositamente istituito; - nonché contro il provvedimento del 3 ottobre 2025 sottoscritto il 6 ottobre 2025 con il quale è stata disposta la esclusione dalla gara della Nordauto Service s.r.l. e l’ammissione di Pedrotti s.r.l. alle successive fasi di gara; - del verbale della seduta 17 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’ammissione del concorrente Pedrotti alla successiva fase di gara; - del provvedimento del 17 settembre 2025 di ammissione del concorrente Pedrotti alla successiva fase di gara; - del verbale di gara del 19 settembre 2025 nella quale la Commissione di gara ha deciso di svolgere alcuni approfondimenti; - del verbale di gara del 24 settembre 2025 nella quale la Commissione di gara, visionata la relazione tecnica e allegati della Nordauto Service s.r.l. e della Pedrotti s.r.l., ha dato mandato al RUP di inviare richiesta di chiarimenti ai concorrenti nel termine di cinque giorni; - della nota del 24 settembre 2025 con la quale il RUP ha formulato i chiarimenti e ha richiesto alla Pedrotti s.r.l. di procedere alla identificazione e dislocazione degli O.E. distribuiti sul territorio e modalità per il requisito dell’intervento in 30 minuti; - della nota del RUP del 30 settembre 2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento del termine fissato per la presentazione dei chiarimenti; - del verbale di gara del 3 ottobre 2025 nel quale si proceduto: alla esclusione del concorrente Nordauto Service s.r.l., alla ammissione del concorrente Pedrotti s.r.l. alla fase successiva di gara; alla attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica; alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Pedrotti s.r.l. e per tutto quanto avvenuto in pregiudizio del concorrente Nordauto Service s.r.l.; - nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali e successivi ancorché non specificamente individuati e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 cpa e domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 e 124 c.p.a..

Giustizia amministrativa202500224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara dell'impresa concorrente, ammissione dell'altro concorrente, proposta e successiva approvazione dell'aggiudicazione, nonché atti della procedura e diniego dell'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui è stata esclusa da una gara e l'altro concorrente è stato ammesso e successivamente individuato quale aggiudicatario. Sono stati inoltre contestati gli atti relativi alle richieste di chiarimenti, al termine di cinque giorni previsto dal disciplinare e fissato dal RUP, al rigetto della richiesta di differimento, ai controlli sui requisiti e sull'idoneità tecnica, nonché alla successiva approvazione dell'aggiudicazione. La ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Nella fase cautelare relativa ai motivi aggiunti, il Collegio ha richiamato la precedente ordinanza cautelare n. 124/2025, con la quale aveva già ritenuto il ricorso introduttivo privo del necessario fumus boni iuris.

La decisione

Il Collegio ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento di esclusione abbia carattere pregiudiziale ed eventualmente ostativo rispetto all'impugnazione degli atti della fase di aggiudicazione: finché la legittimità dell'esclusione non sia positivamente superata, non può fondarsi la tutela cautelare contro l'aggiudicazione. Il fumus boni iuris è stato escluso mediante rinvio alla precedente ordinanza cautelare n. 124/2025, che aveva ritenuto infondato, sotto il profilo cautelare, il ricorso introduttivo. Il periculum in mora è stato ritenuto irrilevante in assenza di fumus e comunque insussistente, poiché si tratta di un contratto di durata e l'eventuale pregiudizio può trovare pieno ristoro per equivalente e, ricorrendone i presupposti, mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato. La trattazione del merito è stata fissata per l'8 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato per la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per la domanda risarcitoria e per la tutela conseguente all'illegittima aggiudicazione, inclusa la possibilità di subentro.

Massime di principio

  • In una controversia concernente una gara pubblica, l'impugnazione dell'esclusione del concorrente ha natura pregiudiziale rispetto all'impugnazione degli atti della successiva fase di aggiudicazione: se l'esclusione non è cautelarmente superata, essa può ostacolare la tutela cautelare richiesta contro l'aggiudicazione.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza del fumus boni iuris; in tale situazione il periculum in mora non è decisivo ai fini dell'accoglimento.
  • Per un contratto pubblico di durata, la possibilità di ottenere il ristoro per equivalente e, ove ne ricorrano i presupposti, il subentro nel contratto può escludere la sussistenza di un periculum in mora irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaResponsabilità precontrattuale

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