Cassazione Penale, Sentenza n. 32358/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della qualificazione del fatto e vizio di motivazione: il ricorrente contestava che le condotte (numero esiguo di operazioni in circa tre mesi, ciascuna con quantitativi inferiori a un grammo, prezzo indicativo di circa 100 euro per grammo) avrebbero dovuto essere valutate ai fini della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; denunciava inoltre che l'ordinanza non dava adeguate indicazioni sull'ipotesi di detenzione (capo A) e che la conversazione relativa alla cessione ad Amodeo Fidel (capo B) era stata impropriamente valorizzata, mentre la detenzione doveva intendersi assorbita o comunque rivalutata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur rilevando la genericità di alcune deduzioni difensive, la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come sostanzialmente assertiva e non conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite (Murolo). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per una nuova valutazione in ordine alla qualificazione del fatto, con l'obbligo di bilanciare e motivare specificamente tutti i parametri di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (quantitativo, modalità, contesto, numero di cessioni/cliente, ecc.). La Corte ha inoltre chiarito che la corretta qualificazione, considerata l'epoca dei fatti e la normativa allora vigente, potrebbe influire sull'applicabilità della custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La "lieve entità" va determinata con una valutazione comparativa e motivata di più parametri (quantitativo, modalità, mezzi, circostanze, continuità, numero di cessioni/cliente). La Corte richiede il bilanciamento di tali elementi e censura valutazioni apodittiche che privilegino solo taluni profili.
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 6
La previsione di associazione minore dimostra che un'attività organizzata o continuativa non esclude automaticamente la configurabilità della lieve entità; pertanto la continuità non è di per sé decisiva.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Criterio di riferimento per il giudizio di lieve entità: ogni parametro deve essere valutato e confrontato con gli altri. La Corte richiama tale orientamento come metro di valutazione e censura la motivazione impugnata per mancato bilanciamento.
Giurisprudenza: Sentenza Sez. 6, n. 45061/2022
Sentenza 45061 del 2022, Sez. 6
Citata dalla difesa per parametri statistici sulla lieve entità; la Corte osserva che il Tribunale non ha adeguatamente valutato il profilo ponderale rispetto agli altri elementi.
Massime di principio
- La "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un bilancio comparativo e motivato di più parametri: quantità sequestrata, numero e frequenza delle cessioni, modalità operative (occultamento, utenze dedicate), ruolo del soggetto, numero e continuità della clientela.
- La continuità o l'organizzazione dell'attività di spaccio non escludono automaticamente la lieve entità: possono coesistere con quantitativi limitati se il bilancio complessivo lo giustifica.
- Il giudice di merito deve motivare specificamente in che modo elementi come l'uso di utenze dedicate o particolari accortezze nell'occultamento aumentino l'offensività della condotta rispetto a comportamenti tipici di spaccio 'al dettaglio'. Giudizi apodittici sono censurabili.
- La detenzione ai fini di spaccio (es. materiale detenuto in barattolo) è distinta dalle singole cessioni e va valutata autonomamente; non sempre si assorbe nella contestazione delle cessioni.
- Ai fini delle misure cautelari, la corretta qualificazione della condotta (inclusa l'applicabilità dell'art. 73, comma 5) può influire sull'applicabilità della custodia in carcere: la difesa dovrebbe documentare quantitativi, frequenza, prezzi, e rete di clienti per sostenere la lieve entità.
- Se il giudice di primo grado omette elementi necessari o formula valutazioni generiche, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo e motivato esame di merito.
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