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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32358/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della qualificazione del fatto e vizio di motivazione: il ricorrente contestava che le condotte (numero esiguo di operazioni in circa tre mesi, ciascuna con quantitativi inferiori a un grammo, prezzo indicativo di circa 100 euro per grammo) avrebbero dovuto essere valutate ai fini della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; denunciava inoltre che l'ordinanza non dava adeguate indicazioni sull'ipotesi di detenzione (capo A) e che la conversazione relativa alla cessione ad Amodeo Fidel (capo B) era stata impropriamente valorizzata, mentre la detenzione doveva intendersi assorbita o comunque rivalutata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur rilevando la genericità di alcune deduzioni difensive, la Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come sostanzialmente assertiva e non conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite (Murolo). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per una nuova valutazione in ordine alla qualificazione del fatto, con l'obbligo di bilanciare e motivare specificamente tutti i parametri di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (quantitativo, modalità, contesto, numero di cessioni/cliente, ecc.). La Corte ha inoltre chiarito che la corretta qualificazione, considerata l'epoca dei fatti e la normativa allora vigente, potrebbe influire sull'applicabilità della custodia cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La "lieve entità" va determinata con una valutazione comparativa e motivata di più parametri (quantitativo, modalità, mezzi, circostanze, continuità, numero di cessioni/cliente). La Corte richiede il bilanciamento di tali elementi e censura valutazioni apodittiche che privilegino solo taluni profili.

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 6

    La previsione di associazione minore dimostra che un'attività organizzata o continuativa non esclude automaticamente la configurabilità della lieve entità; pertanto la continuità non è di per sé decisiva.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018

    Criterio di riferimento per il giudizio di lieve entità: ogni parametro deve essere valutato e confrontato con gli altri. La Corte richiama tale orientamento come metro di valutazione e censura la motivazione impugnata per mancato bilanciamento.

  • Giurisprudenza: Sentenza Sez. 6, n. 45061/2022

    Sentenza 45061 del 2022, Sez. 6

    Citata dalla difesa per parametri statistici sulla lieve entità; la Corte osserva che il Tribunale non ha adeguatamente valutato il profilo ponderale rispetto agli altri elementi.

Massime di principio

  • La "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un bilancio comparativo e motivato di più parametri: quantità sequestrata, numero e frequenza delle cessioni, modalità operative (occultamento, utenze dedicate), ruolo del soggetto, numero e continuità della clientela.
  • La continuità o l'organizzazione dell'attività di spaccio non escludono automaticamente la lieve entità: possono coesistere con quantitativi limitati se il bilancio complessivo lo giustifica.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente in che modo elementi come l'uso di utenze dedicate o particolari accortezze nell'occultamento aumentino l'offensività della condotta rispetto a comportamenti tipici di spaccio 'al dettaglio'. Giudizi apodittici sono censurabili.
  • La detenzione ai fini di spaccio (es. materiale detenuto in barattolo) è distinta dalle singole cessioni e va valutata autonomamente; non sempre si assorbe nella contestazione delle cessioni.
  • Ai fini delle misure cautelari, la corretta qualificazione della condotta (inclusa l'applicabilità dell'art. 73, comma 5) può influire sull'applicabilità della custodia in carcere: la difesa dovrebbe documentare quantitativi, frequenza, prezzi, e rete di clienti per sostenere la lieve entità.
  • Se il giudice di primo grado omette elementi necessari o formula valutazioni generiche, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo e motivato esame di merito.

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