Sentenza n. 1345/2026 - Firenze, Sezione 1
per il risarcimento del danno ex artt. 7, comma 4 e 30, comma 3 D.L.vo 104/2010 patito dalla ricorrente L’altro diritto – OdV a cagione del contegno illegittimo tenuto dalla resistente Società della Salute di Firenze nell'ambito procedura di cui ad Avviso pubblico riservato alle organizzazioni di volontariato (odv) e alle associazioni di promozione sociale (aps) finalizzato a stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 56 del dlgs. 117/2017 del codice del terzo settore per lo svolgimento delle attivita' del progetto reti territoriali e giustizia riparativa di cui alla dgr 747 del 27/06/2022 cod. cup f19g22000130002 - cod. cig ze5387ee44, in esito alla quale è stata disposta - con provvedimento del Direttore della Società della Salute di Firenze n.79 del 12 dicembre 2022 - comunicata a mezzo PEC recante pari data - ed a seguito di verbale del 7 dicembre 2022 redatto dalla commissione di valutazione nominata a mente dell'art. 8 con provvedimento del Direttore n.76 del 1° dicembre 2022 - l'assegnazione del diritto alla stipulazione indicata in favore della controinteressata Associazione Aleteia APS; previo accertamento, incidenter tantum, della illegittimità, anche parziale, dei sopra richiamati provvedimenti, anche interlocutori/endoprocedimentali e, occorrendo, di ogni altro atto presupposto e conseguente, nel rispetto dei principi vigenti in materia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del diritto alla stipulazione di una convenzione per attività di giustizia riparativa in favore di un'associazione controinteressata, unitamente agli atti della relativa procedura
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto domanda risarcitoria, chiedendo l'accertamento incidentale dell'illegittimità, anche parziale, degli atti adottati dalla Società della Salute di Firenze nell'ambito dell'avviso pubblico riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017. In particolare, erano contestati il verbale della commissione di valutazione e il provvedimento con cui era stato assegnato il diritto alla stipulazione all'associazione controinteressata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito l'illegittimità degli atti e la domanda risarcitoria. La decisione si fonda sulla dichiarazione depositata dalla ricorrente, prima dell'udienza, con cui essa ha manifestato di non avere più interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto che la parte ricorrente disponga dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e possa quindi dichiarare la perdita dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e dell'assenza di osservazioni della resistente.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale base della domanda risarcitoria e dell'accertamento incidentale dell'illegittimità.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale base della domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate nel giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato con riferimento alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 100 c.p.c.
Richiamato quale fondamento dell'interesse ad agire, la cui sopravvenuta mancanza è stata dichiarata dalla ricorrente.
art. 56 d.lgs. 117/2017
Disciplina la convenzione cui era finalizzata la procedura amministrativa oggetto della controversia.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta per la decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure di merito.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza di tale interesse, trattandosi di una disponibilità dell'azione esercitabile dal ricorrente sino alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1413/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1456/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 25 giu 2026Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →