Corte di giustizia, Sentenza C-588/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2020. — Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) e altri contro Grupo de Empresas DIA S.A. e Twins Alimentación S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 5 e 7 – Riposo settimanale – Ferie annuali – Congedi speciali remunerati che consentono di assentarsi dal lavoro per far fronte a esigenze e obblighi determinati. — Causa C-588/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha esaminato una controversia collettiva spagnola sull’interpretazione degli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88 in relazione ai congedi speciali retribuiti previsti da contratto collettivo. Ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di far coincidere tali congedi con periodi di riposo settimanale o ferie annuali, o di rinviarli se l’evento che li giustifica si verifica in quei periodi. La disciplina dei congedi speciali resta quindi affidata al diritto nazionale e alla contrattazione collettiva, salvo il rispetto dei minimi eurounitari.
La Corte chiarisce che la direttiva 2003/88/CE non impone di rinviare i congedi speciali retribuiti quando l’evento che li giustifica cade durante il riposo settimanale o le ferie annuali.
La questione giuridica
Se gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE ostino a una normativa nazionale o collettiva che non consenta ai lavoratori di fruire dei congedi speciali retribuiti soltanto in giornate lavorative, anche quando l’esigenza o l’obbligo che li giustifica si verifichi durante il riposo settimanale o le ferie annuali retribuite.
Principio di diritto
Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE si limitano a garantire i periodi minimi di riposo settimanale e di ferie annuali retribuite, ma non impongono agli Stati membri di consentire che congedi speciali retribuiti, collegati al verificarsi di specifici eventi e destinati ad assentarsi dal lavoro per esigenze o obblighi personali, siano fruiti o rinviati quando tali eventi cadano durante quei periodi di riposo; tali congedi restano infatti disciplinati dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva, purché non sia pregiudicata la tutela minima garantita dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 5, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7, direttiva 2003/88/CE
- Articolo 15, direttiva 2003/88/CE
- Direttiva 2010/18/UE
- Clausola 1, punto 1, accordo quadro riveduto sul congedo parentale
- Clausola 7, accordo quadro riveduto sul congedo parentale
- Clausola 8, paragrafo 1, accordo quadro riveduto sul congedo parentale
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 2, paragrafo 2, TFUE
congedi speciali retribuiti e coincidenza con riposo settimanale o ferie annuali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional (Spagna) in una controversia collettiva tra tre organizzazioni sindacali e due società del gruppo DIA. La questione verteva sull’interpretazione degli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE in rapporto a congedi speciali retribuiti previsti dal diritto spagnolo e da un contratto collettivo.
fatti e procedimento principale
Le controversie nazionali riguardavano le condizioni di applicazione dei congedi speciali retribuiti previsti dall’articolo 37, paragrafo 3, dello Statuto dei lavoratori e dall’articolo 46 del contratto collettivo del 13 luglio 2016. In particolare, si discuteva se tali congedi dovessero essere calcolati e fruiti solo in giorni in cui il lavoratore è tenuto a lavorare, oppure se dovessero poter essere goduti anche quando l’evento che li giustifica cade durante il riposo settimanale o le ferie annuali.
normativa rilevante
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:
- la direttiva 2003/88/CE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, gli articoli 5 e 7 e l’articolo 15;
- la direttiva 2010/18/UE, con la clausola 7 dell’accordo quadro riveduto sul congedo parentale, oltre alle clausole 1 e 8;
- gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera b), TFUE, per evidenziare la competenza concorrente in materia di politica sociale.
Sul piano interno, sono richiamati l’articolo 37 e l’articolo 38 dello Statuto dei lavoratori, nonché l’articolo 46 del contratto collettivo applicabile.
questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 5 della direttiva 2003/88 osti a una normativa nazionale che consenta di far coincidere il riposo settimanale con permessi speciali retribuiti che perseguono finalità diverse dal riposo;
- se l’articolo 7 della medesima direttiva osti a una normativa nazionale che consenta di far coincidere le ferie annuali con permessi speciali retribuiti aventi finalità diverse dal riposo, dalla distensione e dalla ricreazione.
ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2003/88 mira a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, garantendo periodi minimi di riposo e ferie annuali retribuite. Tuttavia, la direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre disposizioni più favorevoli.
La Corte osserva che i congedi speciali retribuiti in discussione non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/88, ma nel potere degli Stati membri di disciplinare aspetti ulteriori della politica sociale. Tali congedi sono legati all’orario di lavoro in quanto consentono al lavoratore di assentarsi per far fronte a esigenze o obblighi specifici che richiedono la sua presenza personale; per questo motivo non sono assimilabili al congedo per malattia, né ai diritti al riposo settimanale o alle ferie annuali retribuite.
Quanto alla tesi dei sindacati, secondo cui il congedo speciale dovrebbe poter essere fruito in un momento successivo se l’evento si verifica durante il riposo o le ferie, la Corte precisa che una simile pretesa imporrebbe agli Stati membri un obbligo che non deriva dagli articoli 5 e 7 della direttiva, poiché tali congedi restano disciplinati dal diritto nazionale.
La Corte esamina anche, in via di analogia, il possibile rilievo dell’accordo quadro sul congedo parentale di cui alla direttiva 2010/18/UE, ma conclude che le sue clausole minime non conducono a una diversa soluzione nel caso concreto.
decisione e dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE non si applicano a una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui essi devono lavorare, quando le esigenze o gli obblighi che li giustificano si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite.
rilievo pratico
Per i professionisti, la pronuncia conferma che i congedi speciali retribuiti diversi dal riposo e dalle ferie non godono della stessa tutela eurounitaria dei periodi minimi previsti dalla direttiva 2003/88. La loro disciplina può quindi essere fissata dal diritto nazionale o dalla contrattazione collettiva, purché restino intatti il riposo settimanale minimo e il diritto alle ferie annuali retribuite garantiti dal diritto dell’Unione.
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