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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21942/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza impugnata, che a sua volta aveva confermato la condanna per il reato contestato, senza riconoscere la causa di non punibilità invocata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, pronunciata in sede di rinvio, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 115/2002. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto applicarla. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile, osservando che la valutazione sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la pervicace e abituale proclività a delinquere dell'imputato, i numerosi precedenti penali anche per fatti di notevole gravità, la sua sottoposizione a sorveglianza speciale e il significativo disvalore della falsa dichiarazione resa nell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, ritenuta indice di marcata intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in sede di rinvio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è apprezzamento di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, coerente e immune da vizi logico-giuridici.
  • Ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p. possono rilevare, oltre alla gravità oggettiva del fatto, la personalità dell'imputato, la sua abitualità criminosa, i precedenti penali e ogni elemento idoneo a escludere la particolare tenuità complessiva della condotta.
  • La falsa rappresentazione di elementi rilevanti in una domanda per ottenere un beneficio economico o processuale può essere valorizzata dal giudice come indice di elevata intensità del dolo e di significativo disvalore del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, oltre alle conseguenze economiche previste dalla legge, la stabilizzazione della decisione di merito impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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