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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il tribunale del riesame, adito ex art. 309 c.p.p., aveva confermato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di cessione, in concorso con altri soggetti. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo: la difesa denunciava violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p., sostenendo che la gravità indiziaria fosse stata ricostruita in modo decisivo sulle dichiarazioni del coindagato, considerate dalla difesa inutilizzabili perché non spontanee, comunque inattendibili e prive di riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. In sostanza, si contestava l’utilizzabilità e il valore indiziario delle dichiarazioni rese dal coindagato alla polizia giudiziaria e, conseguentemente, la tenuta del compendio indiziario a fondamento della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla gravità indiziaria. Ha affermato che le dichiarazioni rese dal coindagato alla polizia giudiziaria, pur fuori dalla presenza del difensore, sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari se spontanee; la spontaneità costituisce accertamento riservato al giudice di merito ed è esclusa solo in presenza di sollecitazioni o pressioni. Nel caso concreto, il tribunale del riesame aveva motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico sulla spontaneità delle dichiarazioni, valorizzando l’assenza di induzioni, la volontà collaborativa manifestata sin dall’inizio e il fatto che il dichiarante avesse anche ammesso la propria responsabilità. Inoltre, la Corte ha osservato che tali dichiarazioni non erano l’unico elemento a carico, poiché la gravità indiziaria era sorretta anche da osservazioni di polizia giudiziaria, sequestri di ingenti quantitativi di droga e denaro, contatti telefonici tra i coindagati e ulteriori riscontri esterni. Pertanto, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma che regola il riesame avverso le ordinanze cautelari personali

  • art. 273 c.p.p.

    richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione della misura cautelare

  • art. 350, comma 7, c.p.p.

    "la polizia giudiziaria può […] ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3"

    le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari se realmente spontanee; il divieto riguarda il dibattimento, salvo eccezioni

  • art. 63, comma 1, c.p.p.

    richiamato in relazione agli avvisi dovuti quando emergono dichiarazioni dell’indagato

  • art. 64 c.p.p.

    richiamato in relazione agli avvisi da rendere all’indagato

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla difesa sul tema della necessità di riscontri alle dichiarazioni del coindagato

  • art. 503, comma 3, c.p.p.

    richiamato come eccezione al divieto di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione, contestata all’indagato in concorso

  • Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008

    richiamata per il principio di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nella fase delle indagini preliminari se spontanee

  • Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012

    richiamata per il principio che la mancanza di spontaneità comporta inutilizzabilità assoluta

  • Sez. 4, n. 8271 del 27/01/2026

    richiamata per il principio che la spontaneità non si esclude automaticamente per il solo difetto di immediatezza temporale

  • Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023

    richiamata per il principio che la volontarietà delle dichiarazioni rileva sul piano valutativo, non su quello dell’utilizzabilità

  • Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020

    richiamata per il medesimo principio sulla distinzione tra volontarietà e utilizzabilità

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari se il giudice accerta la loro spontaneità; il dato decisivo non è la mera volontarietà in senso soggettivo, ma l’assenza di coercizione, induzione o sollecitazione da parte degli operanti.
  • La valutazione sulla spontaneità delle dichiarazioni è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione manifestamente illogica o mancante.
  • La spontaneità non è esclusa automaticamente dal solo fatto che le dichiarazioni non siano rese nell’immediatezza dei fatti, se risulta che l’indagato abbia scelto liberamente di parlare.
  • Le dichiarazioni di un coindagato, ove non costituiscano l’unico elemento del quadro cautelare, possono fungere da elemento ad adiuvandum all’interno di una piattaforma indiziaria già sorretta da ulteriori riscontri oggettivi e da attività di osservazione della polizia giudiziaria.
  • Ai fini della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., il giudice può valorizzare congiuntamente osservazioni operative, sequestri, contatti telefonici e dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie, purché il compendio nel suo complesso consenta una prognosi di responsabilità sufficientemente solida.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelariSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della provaConcorso di persone

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