Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale del riesame, adito ex art. 309 c.p.p., aveva confermato l’ordinanza con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di cessione, in concorso con altri soggetti. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo: la difesa denunciava violazione di legge in relazione all’art. 273 c.p.p., sostenendo che la gravità indiziaria fosse stata ricostruita in modo decisivo sulle dichiarazioni del coindagato, considerate dalla difesa inutilizzabili perché non spontanee, comunque inattendibili e prive di riscontri ex art. 192, comma 3, c.p.p. In sostanza, si contestava l’utilizzabilità e il valore indiziario delle dichiarazioni rese dal coindagato alla polizia giudiziaria e, conseguentemente, la tenuta del compendio indiziario a fondamento della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla gravità indiziaria. Ha affermato che le dichiarazioni rese dal coindagato alla polizia giudiziaria, pur fuori dalla presenza del difensore, sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari se spontanee; la spontaneità costituisce accertamento riservato al giudice di merito ed è esclusa solo in presenza di sollecitazioni o pressioni. Nel caso concreto, il tribunale del riesame aveva motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico sulla spontaneità delle dichiarazioni, valorizzando l’assenza di induzioni, la volontà collaborativa manifestata sin dall’inizio e il fatto che il dichiarante avesse anche ammesso la propria responsabilità. Inoltre, la Corte ha osservato che tali dichiarazioni non erano l’unico elemento a carico, poiché la gravità indiziaria era sorretta anche da osservazioni di polizia giudiziaria, sequestri di ingenti quantitativi di droga e denaro, contatti telefonici tra i coindagati e ulteriori riscontri esterni. Pertanto, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
norma che regola il riesame avverso le ordinanze cautelari personali
art. 273 c.p.p.
richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione della misura cautelare
art. 350, comma 7, c.p.p.
"la polizia giudiziaria può […] ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3"
le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari se realmente spontanee; il divieto riguarda il dibattimento, salvo eccezioni
art. 63, comma 1, c.p.p.
richiamato in relazione agli avvisi dovuti quando emergono dichiarazioni dell’indagato
art. 64 c.p.p.
richiamato in relazione agli avvisi da rendere all’indagato
art. 192, comma 3, c.p.p.
richiamato dalla difesa sul tema della necessità di riscontri alle dichiarazioni del coindagato
art. 503, comma 3, c.p.p.
richiamato come eccezione al divieto di utilizzazione dibattimentale delle dichiarazioni spontanee
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione, contestata all’indagato in concorso
Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008
richiamata per il principio di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee nella fase delle indagini preliminari se spontanee
Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012
richiamata per il principio che la mancanza di spontaneità comporta inutilizzabilità assoluta
Sez. 4, n. 8271 del 27/01/2026
richiamata per il principio che la spontaneità non si esclude automaticamente per il solo difetto di immediatezza temporale
Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023
richiamata per il principio che la volontarietà delle dichiarazioni rileva sul piano valutativo, non su quello dell’utilizzabilità
Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020
richiamata per il medesimo principio sulla distinzione tra volontarietà e utilizzabilità
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari se il giudice accerta la loro spontaneità; il dato decisivo non è la mera volontarietà in senso soggettivo, ma l’assenza di coercizione, induzione o sollecitazione da parte degli operanti.
- La valutazione sulla spontaneità delle dichiarazioni è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione manifestamente illogica o mancante.
- La spontaneità non è esclusa automaticamente dal solo fatto che le dichiarazioni non siano rese nell’immediatezza dei fatti, se risulta che l’indagato abbia scelto liberamente di parlare.
- Le dichiarazioni di un coindagato, ove non costituiscano l’unico elemento del quadro cautelare, possono fungere da elemento ad adiuvandum all’interno di una piattaforma indiziaria già sorretta da ulteriori riscontri oggettivi e da attività di osservazione della polizia giudiziaria.
- Ai fini della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., il giudice può valorizzare congiuntamente osservazioni operative, sequestri, contatti telefonici e dichiarazioni confessorie o eteroaccusatorie, purché il compendio nel suo complesso consenta una prognosi di responsabilità sufficientemente solida.
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