Cassazione Penale, Sentenza n. 17721/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava in Cassazione la decisione della Corte d'appello (3/7/2025) che, mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'aveva condannata per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) a 2 anni e 10 mesi di reclusione, €4.000 di multa e alla confisca per complessivi €5.565.351 (in solido tra gli imputati). La censura principale era che la Corte territoriale avrebbe applicato un criterio di solidarietà nella determinazione della confisca anziché commisurarla al grado di partecipazione di ciascun concorrente (si richiamavano criteri giurisprudenziali sul divieto di solidarietà passiva nella confisca). Tuttavia la ricorrente aveva rinunciato a parte dei motivi di appello (in particolare il motivo dodicesimo che riguardava la confisca) e aveva mantenuto solo i motivi 3 e 10.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio consolidato per cui, dopo la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice d'appello e, conseguentemente, quella della Cassazione, è limitata ai motivi non rinunciati; il mezzo (la questione sulla commisurazione della confisca al grado di partecipazione) risultava espressamente rinunciato in appello (dodicesimo motivo) e non poteva essere recuperato in Cassazione. La Corte ha altresì osservato i limiti dell'impugnazione nell'ambito del concordato ex art. 599-bis (ammissibili solo talune doglianze, non quelle rinunciate o attinenti alla determinazione della pena salvo specifici vizi). Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi degli artt. applicabili.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello limita la cognizione della Cassazione: sono ammissibili impugnazioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; doglianze su motivi rinunciati risultano inammissibili.
art. 648-bis cod. pen.
Norma incriminatrice del riciclaggio, applicata dalla Corte d'appello per la condanna dell'imputata; la Cassazione non ha riesaminato il merito della responsabilità penale a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 648-quater cod. pen.
Norma che disciplina la confisca per i reati previsti dal capo; nella sentenza impugnata la confisca era disposta in via solidale e ridotta a un importo complessivo, ma la Cassazione non è intervenuta sul merito per effetto della rinuncia dei motivi di appello pertinenti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Riferimento ai limiti procedurali entro i quali sono formulate le censure in Cassazione; il ricorso era presentato nei limiti prescritti ma le censure specifiche sulla confisca risultavano rinunciate in appello.
art. 240 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla commisurazione della confisca non fosse stata preservata in appello e quindi non procedibile in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la liquidazione delle spese ed il recupero di somme a carico del ricorrente per l'impugnazione inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e l'ammenda (versamento alla Cassa delle ammende) di €3.000.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 (Camassa)
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919-01
Conferma il principio secondo cui la rinuncia ai motivi di appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01
Citata dalla difesa come riferimento sui criteri di esclusione di forme di solidarietà passiva nella confisca; la Corte ha ritenuto però inammissibile esaminare tale questione perché il relativo motivo di appello era stato rinunciato.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Mariniello)
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
Richiama i limiti dell'impugnazione nel concordato in appello: doglianze su motivi rinunciati o su questioni non consentite sono inammissibili.
Costituzione/Corte cost. e altra giurisprudenza citata
Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla), Rv. 267585-01
Riferimenti utilizzati per giustificare l'addebito di una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulta evidentemente inammissibile o colpavole.
Massime di principio
- Se in sede di appello una parte rinuncia espressamente a determinati motivi, tali motivi non possono essere sollevati successivamente in Cassazione; la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- Nel procedimento di concordato ex art. 599-bis c.p.p. l'esame della Cassazione è circoscritto: sono ammissibili censure sulla formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del pubblico ministero e su eventuali difformità della pronuncia rispetto al contenuto dell'accordo; questioni di merito rinunciate o ordinarie determinizioni della pena/confisca possono risultare inammissibili.
- Per preservare la possibilità di impugnare in seguito la determinazione della confisca (o la scelta tra confisca diretta, equivalente o solidaristica), è necessario non rinunciare espressamente al relativo motivo in sede di appello e formulare la richiesta in modo chiaro e specifico.
- La prevalente giurisprudenza sul riparto della confisca (commisurazione al grado di partecipazione vs solidarietà passiva) può essere invocata in Cassazione solo se la questione è stata mantenuta e adeguatamente dedotta nei gradi precedenti.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare con attenzione la sussistenza e la non manifesta infondatezza dei motivi per evitare la condanna alle spese e sanzioni (ad es. versamento alla Cassa delle ammende) per impugnazioni manifestamente inammissibili.
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