Ordinanza n. 204/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 4 maggio 2026; - di ogni atto connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 4 maggio 2026 e atti connessi e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare. Dalla motivazione emerge che la contestazione riguarda l'illegittimità del coefficiente di densità previsto nel Piano annuale di Utilizzazione e Conservazione dei Pascoli, rilevante ai fini dell'assegnazione dei terreni civici per le future stagioni pascolive. Il Comune non si è costituito; si sono costituiti i controinteressati. Il Collegio ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta per carenza del periculum in mora. Il Collegio ha bilanciato l'interesse del ricorrente alla declaratoria di illegittimità del coefficiente di densità con l'interesse del Comune e dei controinteressati alla prosecuzione dell'attività pascoliva in corso, attribuendo prevalenza a quest'ultimo anche per preservare il benessere degli animali da allevamento ed evitare loro le sofferenze derivanti dallo spostamento. L'interesse del ricorrente è stato ritenuto non attuale con riferimento alle assegnazioni delle future stagioni pascolive e, comunque, non gravemente pregiudicato dalla minore capienza del lotto assegnato rispetto a quella richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra il ricorrente e i controinteressati; nulla è stato disposto per le spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato, in particolare, sulla carenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare amministrativa deve essere negata quando l'interesse dedotto dal ricorrente non presenta attualità o quando il pregiudizio allegato non risulta grave e non è suscettibile di verificarsi durante il tempo necessario alla definizione del giudizio.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla prosecuzione di un'attività pascoliva in corso può prevalere sull'interesse all'immediata sospensione degli effetti dell'atto, anche in considerazione della tutela del benessere degli animali da allevamento e dell'esigenza di evitare sofferenze derivanti dal loro spostamento.
- La minore capienza del lotto assegnato rispetto a quella richiesta non integra, di per sé, un pregiudizio cautelare grave quando non emerga che essa comprometta irreversibilmente la posizione del richiedente.
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