Regolamento (UE) 2024/1252
Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento crea un sistema integrato per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime critiche nell’Unione, riducendo dipendenze, rischi di perturbazione e frammentazione del mercato interno. Introduce elenchi di materie prime strategiche e critiche, obiettivi quantitativi al 2030 su estrazione, trasformazione, riciclaggio e diversificazione, e un regime di riconoscimento accelerato per i progetti strategici. Completa il quadro con obblighi su esplorazione nazionale, monitoraggio dei rischi, scorte strategiche, preparazione delle imprese, misure di circolarità, requisiti per magneti permanenti e dichiarazioni di impronta ambientale, oltre a meccanismi di governance, finanziamento e cooperazione internazionale.
Istituisce un quadro UE per garantire approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, con misure su progetti strategici, monitoraggio dei rischi, esplorazione, circolarità, certificazione e impronta ambientale.
Ambito di applicazione
Si applica alle materie prime strategiche e critiche elencate negli allegati I e II, lungo l’intera catena del valore (esplorazione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e immissione sul mercato di taluni prodotti contenenti magneti permanenti o di materie prime critiche). Incide su Stati membri, Commissione, promotori di progetti, imprese di grandi dimensioni, operatori economici, titolari di sistemi di certificazione e, per alcuni profili, su paesi terzi e PTOM. Ha portata territoriale UE, ma prevede anche progetti strategici e partenariati in paesi terzi/PTOM; alcune misure si applicano solo a specifiche categorie di prodotti, altre a tutte le materie prime critiche. Esclusioni rilevanti: prodotti progettati principalmente per applicazioni spaziali o di difesa in relazione agli obblighi su magneti permanenti; taluni veicoli o parti omologate a norma dei regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) n. 168/2013; dati non divulgabili per sicurezza o difesa nazionale; progetti di estrazione mineraria nei fondali marini profondi non riconoscibili come strategici prima di adeguata dimostrazione di sicurezza ambientale.
Regolamento (UE) 2024/1252 sulle materie prime critiche
Il regolamento istituisce un quadro organico dell’Unione per assicurare un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, considerate decisive per transizione verde, transizione digitale, difesa e aerospazio. Il legislatore individua nella frammentazione del mercato interno e nelle dipendenze da pochi paesi terzi i principali rischi da neutralizzare, affiancando agli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento anche quelli di circolarità, sostenibilità ambientale e rafforzamento della capacità industriale europea.
Ambito materiale e definizioni
Il regolamento distingue tra "materie prime strategiche" e "materie prime critiche", rinviando agli allegati I e II. Le definizioni dell’articolo 2 sono ampie e coprono l’intera catena del valore: esplorazione, estrazione, trasformazione, riciclaggio, scorte strategiche, progetto relativo alle materie prime critiche, progetto strategico, impresa di grandi dimensioni, accordi di acquisto dei prodotti del progetto, nonché nozioni tecniche utili ai fini di magneti permanenti, rifiuti di estrazione e certificazione.
Elenchi delle materie prime strategiche e critiche
L’articolo 3 considera strategiche le materie elencate nell’allegato I, includendo anche materie non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quelle che emergono come sottoprodotti. L’articolo 4 qualifica come critiche le materie elencate nell’allegato II, includendo tutte le strategiche e quelle che superano le soglie di rischio di approvvigionamento e importanza economica (1 e 2,8). La Commissione può aggiornare i due elenchi mediante atti delegati e deve riesaminarli entro il 24 maggio 2027 e poi periodicamente ogni tre anni.
Obiettivi quantitativi al 2030
L’articolo 5 è il cuore programmatico del regolamento. Entro il 2030 l’Unione deve avvicinarsi o raggiungere tre parametri: almeno il 10% del consumo annuo coperto da capacità estrattiva interna, almeno il 40% coperto da capacità di trasformazione e almeno il 25% coperto da capacità di riciclaggio. Inoltre, per ogni materia prima strategica, nessun paese terzo deve coprire più del 65% del consumo annuo dell’Unione in qualsiasi fase di trasformazione pertinente. La Commissione deve anche adottare un parametro di riferimento sul riciclaggio basato sui flussi di rifiuti per i quali esistono dati sufficienti, entro il 1° gennaio 2027.
Progetti strategici: selezione, domanda e riconoscimento
Gli articoli 6 e 7 disciplinano la selezione dei progetti strategici. Il progetto deve contribuire in modo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento, essere tecnicamente fattibile, essere attuato in modo sostenibile e, se sito nell’Unione, produrre benefici transfrontalieri; nei paesi terzi deve inoltre risultare reciprocamente vantaggioso e apportare valore aggiunto locale. La domanda deve includere prove, classificazione UNFC, calendario, piano di accettabilità sociale, piano aziendale, informazioni sul controllo societario, dati occupazionali e, se del caso, piani per ripristino ambientale e consultazione dei popoli indigeni. La Commissione valuta le domande in finestre aperte con scadenze regolari, decide entro 90 giorni dalla completezza della domanda, può prorogare il termine di 90 giorni in casi eccezionali e può revocare il riconoscimento se vengono meno i presupposti o se la domanda era fondata su informazioni errate rilevanti.
Effetti dello status strategico e obblighi di reporting
Il riconoscimento dà accesso a un regime accelerato e prioritario. I progetti strategici sono considerati di pubblico interesse e, per quanto riguarda gli impatti ambientali, possono essere trattati come di rilevante pubblico interesse laddove siano rispettate le condizioni delle direttive ambientali richiamate. Il promotore deve presentare ogni due anni una relazione sullo stato di avanzamento, sui ritardi e sul finanziamento, e mantenere un sito web con informazioni accessibili al pubblico e comprensibili per le comunità locali.
Procedura autorizzativa e punto di contatto unico
Gli Stati membri devono istituire o designare punti di contatto unici entro il 24 febbraio 2025. Tali punti fungono da interfaccia unica per il promotore, coordinano la procedura autorizzativa e forniscono le informazioni amministrative necessarie. I termini massimi sono fissati a 27 mesi per progetti di estrazione e 15 mesi per trasformazione o riciclaggio, ridotti a 24 e 12 mesi per progetti già in istruttoria o di espansione. La fase di VIA non si computa nel termine complessivo; sono previsti chiarimenti, sospensioni procedurali per la presentazione di informazioni integrative e proroghe limitate in casi eccezionali.
Valutazioni ambientali, pianificazione e interesse pubblico
Il regolamento non abroga né riduce le tutele ambientali esistenti: richiama in particolare le direttive 2011/92/UE, 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2004/35/CE e 2006/21/CE. Prevede però procedure coordinate o comuni per evitare duplicazioni, tempi certi per lo screening e per il parere sul contenuto della VIA, e consultazioni pubbliche accelerate. Sul versante della pianificazione, le autorità nazionali, regionali e locali devono valutare l’inserimento di aree idonee nei piani territoriali e di zonizzazione, privilegiando superfici artificiali, siti industriali, aree dismesse e miniere attive o abbandonate.
Finanziamento e accordi di acquisto
La Commissione e gli Stati membri devono favorire l’accesso ai finanziamenti e coordinare le fonti pubbliche e private, anche tramite il sottogruppo finanziario del comitato. È previsto un sistema per facilitare gli accordi di acquisto dei prodotti del progetto, con matching tra potenziali acquirenti e promotori in base a volume, qualità, prezzo e durata dell’accordo. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto della concorrenza UE e senza escludere gli strumenti di finanziamento già esistenti.
Esplorazione e mappatura
Entro il 24 maggio 2025 ogni Stato membro deve adottare un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori. I programmi devono includere misure di mappatura, campagne geochimiche e geoscientifiche, elaborazione dei dati e mappe predittive; se le condizioni geologiche rendono altamente improbabile la presenza di giacimenti, il programma può essere sostituito da evidenze scientifiche in tal senso. Le informazioni di base devono essere rese pubbliche su un sito web ad accesso libero, mentre i dati più dettagliati sono disponibili su richiesta.
Monitoraggio dei rischi, prove di stress e scorte strategiche
La Commissione monitora flussi commerciali, domanda e offerta, concentrazione dell’offerta, capacità produttive, volatilità dei prezzi, strozzature e ostacoli al commercio. Deve inoltre effettuare prove di stress, almeno ogni tre anni, per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche o quando i rischi crescono. Gli Stati membri forniscono informazioni su progetti, operatori di mercato e scorte strategiche; la Commissione può emanare avvisi e formulare parametri di riferimento sul livello di sicurezza delle scorte, ma il regolamento non impone agli Stati membri di detenere scorte.
Preparazione delle imprese e due diligence interna
Gli Stati membri devono individuare le grandi imprese che usano materie prime strategiche per produrre tecnologie chiave (batterie, idrogeno, rinnovabili, aeromobili, chip, robotica, droni, satelliti, ecc.). Tali imprese devono effettuare una valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento almeno ogni tre anni, mappando l’origine delle materie prime, i fattori di rischio e le vulnerabilità; se emergono vulnerabilità rilevanti, devono adottare misure di mitigazione, come diversificazione o sostituzione. Gli Stati membri possono imporre che la relazione sia sottoposta al consiglio di amministrazione.
Circolarità, recupero da rifiuti e magneti permanenti
Il capo dedicato alla sostenibilità impone agli Stati membri programmi nazionali per prevenzione rifiuti, riuso, raccolta e trattamento, uso di materie prime secondarie, ricerca, formazione e modulazione degli oneri di responsabilità estesa del produttore. Per i rifiuti di estrazione, gli operatori devono predisporre uno studio economico preliminare sul recupero di materie prime critiche e gli Stati membri devono creare una banca dati pubblica delle strutture chiuse potenzialmente recuperabili, completando anche campagne di campionamento e caratterizzazione dei siti più promettenti. In parallelo, gli articoli 28 e 29 introducono obblighi di etichettatura, tracciabilità digitale e contenuto riciclato per magneti permanenti in prodotti specifici, con scadenze differenziate e deroghe per difesa, spazio e alcune categorie di veicoli.
Certificazione della sostenibilità e impronta ambientale
Il regolamento apre alla certificazione volontaria dei progetti e delle materie prime, purché i sistemi siano aperti, trasparenti, indipendenti e fondati su governance multipartecipativa. La Commissione può riconoscere e revocare tali sistemi e mantiene un registro pubblico. In parallelo, può adottare norme di calcolo e verifica dell’impronta ambientale per specifiche materie prime critiche; una volta stabilite tali norme, chi immette sul mercato tali materie prime deve rendere disponibile una dichiarazione dell’impronta ambientale con informazioni su origine, impatto e classe di prestazione, accessibile online e prima della vendita.
Governance, cooperazione internazionale e modifica di atti esistenti
Il comitato europeo per le materie prime critiche coordina le azioni tra Commissione e Stati membri, con sottogruppi permanenti dedicati a finanziamento, accettabilità sociale, esplorazione, monitoraggio, scorte, circolarità e cooperazione internazionale. Il regolamento valorizza i partenariati strategici con paesi terzi e PTOM, in coerenza con la politica commerciale comune e con il Global Gateway, per diversificare le forniture e promuovere sviluppo locale, diritti umani e sostenibilità. Sono inoltre modificate le discipline UE su omologazione, sportello digitale unico e vigilanza del mercato, per integrare gli obblighi relativi a circolarità dei magneti permanenti, informazioni online e controlli sui prodotti interessati.
Controlli, sanzioni, monitoraggio e valutazione finale
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 24 novembre 2026. La Commissione deve presentare una prima relazione di monitoraggio entro il 24 novembre 2026, una relazione periodica sui progressi dal 24 maggio 2027 e una valutazione complessiva entro il 24 maggio 2028, con possibilità di proporre ulteriori misure legislative se gli obiettivi risultano insufficientemente perseguiti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre alcune modifiche settoriali si applicano solo dal 24 maggio 2028.
Disposizioni principali
Oggetto, obiettivi e definizioni
L’articolo 1 definisce l’obiettivo generale: migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, favorendo efficienza e circolarità lungo la catena del valore. L’articolo 2 fornisce definizioni centrali, tra cui materia prima, catena del valore, estrazione, trasformazione, riciclaggio, progetto relativo alle materie prime critiche, progetto strategico, scorte strategiche, impresa di grandi dimensioni e partenariato strategico.
Elenchi di materie prime strategiche e critiche
Gli articoli 3 e 4 distinguono materie prime strategiche e critiche, rinviando agli allegati I e II. La Commissione può aggiornare gli elenchi mediante atti delegati; il riesame è previsto entro il 24 maggio 2027 e poi ogni tre anni, con soglie e metodologie definite negli allegati.
Parametri di riferimento UE al 2030
L’articolo 5 fissa i target: capacità estrattiva UE pari almeno al 10% del consumo annuo di materie prime strategiche, capacità di trasformazione almeno al 40%, capacità di riciclaggio almeno al 25%, e nessuna dipendenza da un singolo paese terzo oltre il 65% del consumo annuo per ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione. Entro il 1° gennaio 2027 la Commissione adotta un atto delegato sui parametri di riferimento per il riciclaggio basati sui flussi di rifiuti rilevanti.
Riconoscimento dei progetti strategici
Gli articoli 6-8 disciplinano i criteri e la procedura di riconoscimento: contributo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento, fattibilità tecnica, sostenibilità ambientale e sociale, benefici transfrontalieri nell’UE o valore aggiunto reciproco nei paesi terzi/PTOM. Le domande devono includere prove, classificazione UNFC, calendario, piano di accettabilità sociale, piano aziendale e, se del caso, piani per popoli indigeni e ripristino post-estrazione. La Commissione decide entro 90 giorni dalla completezza della domanda, con possibile proroga di 90 giorni; lo Stato membro o il paese terzo possono opporsi. Il progetto può essere revocato se non soddisfa più i criteri o se la domanda conteneva informazioni errate rilevanti. I promotori devono presentare relazioni biennali di avanzamento e aggiornare il sito web del progetto.
Procedura di autorizzazione accelerata e punto di contatto unico
Gli articoli 9-14 impongono agli Stati membri di istituire punti di contatto unici entro il 24 febbraio 2025, con una sola interfaccia per livello amministrativo e fase della catena del valore. I progetti strategici sono trattati come di pubblico interesse e con massima priorità nazionale possibile. I termini massimi per l’autorizzazione sono 27 mesi per progetti di estrazione e 15 mesi per trasformazione o riciclaggio, ridotti a 24 e 12 mesi per progetti già in istruttoria o di espansione; la fase di VIA ex direttiva 2011/92/UE non è conteggiata. Sono previste procedure coordinate o comuni per valutazioni ambientali, tempi massimi per screening, pareri sulla portata della VIA, consultazioni pubbliche accelerate e obblighi di pubblicità e accesso online.
Condizioni abilitanti, finanziamento e accordi di acquisto
Gli articoli 15-18 prevedono assistenza degli Stati membri e della Commissione per accelerare i progetti, coordinamento dei finanziamenti tramite sottogruppo permanente, relazione sugli ostacoli di accesso ai finanziamenti entro il 24 maggio 2026, e un sistema UE per facilitare accordi di acquisto dei prodotti del progetto con matching tra domanda e offerta. Gli Stati membri devono pubblicare online, in modo centralizzato, le informazioni amministrative, di finanziamento e supporto alle imprese.
Esplorazione nazionale
L’articolo 19 impone a ciascuno Stato membro un programma nazionale di esplorazione generale per materie prime critiche e minerali vettori entro il 24 maggio 2025, con riesame almeno quinquennale. I programmi devono includere mappatura, campagne geochimiche, indagini geoscientifiche, mappe predittive e rielaborazione dei dati esistenti; le mappe di base devono essere rese pubbliche, con dati più dettagliati disponibili su richiesta.
Monitoraggio dei rischi e prove di stress
Gli articoli 20 e 21 obbligano la Commissione a monitorare i rischi di approvvigionamento e a svolgere prove di stress almeno ogni tre anni per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche. Gli Stati membri forniscono dati su progetti e principali operatori di mercato; gli operatori possono rifiutare dati che comportino la divulgazione di segreti commerciali. La Commissione pubblica un quadro operativo di monitoraggio e avvisa gli Stati membri e gli organi UE di governance delle crisi se emergono rischi rilevanti.
Scorte strategiche e preparazione delle imprese
Gli articoli 22-24 disciplinano le relazioni sulle scorte strategiche, il coordinamento a livello UE e la preparazione ai rischi delle grandi imprese. Gli Stati membri riferiscono sul livello, l’evoluzione e le regole delle scorte; la Commissione elabora un parametro di riferimento sul livello di sicurezza delle scorte e può formulare pareri per aumentare stock e accessibilità transfrontaliera. Le grandi imprese che producono determinate tecnologie strategiche devono effettuare una valutazione dei rischi della catena di approvvigionamento almeno ogni tre anni e adottare misure di mitigazione.
Acquisto in comune
L’articolo 25 istituisce un sistema UE per aggregare la domanda di imprese che consumano materie prime strategiche e favorire offerte dei fornitori, previa valutazione dell’impatto sulla concorrenza. La partecipazione è aperta alle imprese interessate stabilite nell’Unione; il meccanismo deve restare compatibile con il diritto della concorrenza e esclude soggetti sottoposti a sanzioni UE.
Circolarità e recupero da rifiuti e rifiuti di estrazione
Gli articoli 26 e 27 impongono programmi nazionali sulla circolarità entro due anni dall’atto di esecuzione previsto dall’articolo 26, paragrafo 7, e misure specifiche per aumentare prevenzione dei rifiuti, riuso, raccolta e trattamento, uso di materie prime secondarie, ricerca e competenze. L’articolo 27 richiede agli operatori di depositi di rifiuti di estrazione uno studio di valutazione economica preliminare sul recupero di materie prime critiche, con termini specifici per le strutture esistenti e nuove, e impone agli Stati membri una banca dati pubblica delle strutture chiuse, da completare entro il 24 maggio 2027, con campagne di campionamento e caratterizzazione per i siti promettenti.
Riciclabilità e contenuto riciclato dei magneti permanenti
Gli articoli 28 e 29 introducono obblighi di etichettatura, tracciabilità tramite vettore di dati e informazione sul contenuto riciclato per prodotti che contengono magneti permanenti specifici (neodimio-ferro-boro, samario-cobalto, alluminio-nichel-cobalto, ferrite), tra cui dispositivi MRI, generatori eolici, robot industriali, veicoli, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici e taluni elettrodomestici. Sono previsti termini differiti, esclusioni per difesa/spazio e alcune categorie di veicoli, e futuri atti delegati su formato etichetta, regole di calcolo/verifica e quote minime di contenuto riciclato.
Certificazione e impronta ambientale
Gli articoli 30 e 31 consentono il riconoscimento UE di sistemi di certificazione della sostenibilità e prevedono una dichiarazione dell’impronta ambientale per specifiche materie prime critiche, se la Commissione adotta norme di calcolo e verifica. Il sistema include registro pubblico dei sistemi riconosciuti, verifiche periodiche, revoca in caso di carenze e obblighi di pubblicazione online della dichiarazione, con dati su origine, impronta e classe di prestazione ambientale.
Libera circolazione, conformità e vigilanza del mercato
Gli articoli 32-34 vietano agli Stati membri restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti conformi per motivi legati a riciclabilità, contenuto riciclato o impronta ambientale. Per i prodotti soggetti agli articoli 28 e 29 si applicano procedure di conformità e marcatura CE, con allineamento al quadro di vigilanza del mercato e possibili atti delegati per dettagli tecnici, doganali e di salvaguardia.
Governance, comitato europeo e cooperazione internazionale
Gli articoli 35-37 istituiscono il comitato europeo per le materie prime critiche, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con sottogruppi permanenti su finanziamento, accettabilità sociale, esplorazione, circolarità, monitoraggio/scorte e coordinamento internazionale. Il comitato assiste la Commissione anche sui partenariati strategici con paesi terzi e PTOM, con discussione su priorità geografiche, coerenza con la politica commerciale comune e sinergie con il Global Gateway.
Deleghe, comitologia, modifiche ad altri atti e sanzioni
L’articolo 38 conferisce alla Commissione ampie deleghe per 8 anni dal 24 giugno 2024 su elenchi, parametri, criteri di selezione, magneti permanenti e impronta ambientale; l’articolo 39 rinvia alla procedura di comitato del regolamento (UE) n. 182/2011. Gli articoli 40-43 modificano i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 per coordinare i nuovi obblighi di circolarità, informazione online e vigilanza del mercato. L’articolo 47 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 24 novembre 2026.
Monitoraggio, valutazione ed entrata in vigore
Gli articoli 44 e 48 prevedono relazioni della Commissione su proiezioni di consumo al 2030, 2040 e 2050, sui progressi verso i parametri di riferimento e su eventuali misure ulteriori, con prima valutazione generale entro il 24 maggio 2028. L’articolo 49 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre gli articoli 40 e 41 si applicano dal 24 maggio 2028.
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