Cassazione Penale, Ordinanza n. 36002/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti dell'imputato per furto, ritenuto in continuazione con un ulteriore episodio di cui al capo b), poi riqualificato in furto. La pena inflitta era di sette mesi di reclusione ed euro 400 di multa, con sospensione condizionale. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge per asserita insussistenza delle prove poste a base della responsabilità; 2) violazione di legge in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge per mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dai verbali di denuncia e dalle fotografie allegate, giudicate precise, coerenti e attendibili. Ha poi ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., in ragione del non modico valore dei beni sottratti e del contesto della sottrazione nell'appartamento locato all'imputato. Infine ha escluso la tenuità del danno ai fini dell'art. 62, n. 4, c.p., osservando che i beni sottratti non avevano valore lievissimo e che rilevano anche gli ulteriori pregiudizi derivanti dalla sottrazione, non la capacità economica della persona offesa.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
individua il reato base di furto per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
art. 133, comma 1, c.p.
va considerato nel giudizio sulla tenuità del fatto, insieme alle modalità della condotta e all'entità del danno o del pericolo
art. 62, n. 4, c.p.
l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa può, da sola, fondare un giudizio di colpevolezza purché sia intrinsecamente attendibile e il giudice dia adeguata motivazione della sua credibilità.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. occorre una valutazione unitaria di tutte le circostanze concrete del caso, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
- La particolare tenuità non è configurabile quando il fatto presenti un disvalore non lieve, anche per il valore non modico dei beni sottratti e per il contesto della condotta.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un danno lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio; non rileva la maggiore o minore capacità economica della persona offesa di sopportare il pregiudizio.
- In materia di furto, nel valutare la speciale tenuità del danno devono considerarsi non solo il valore del bene sottratto, ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli prodotti dalla sottrazione.
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