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Ordinanza

Ordinanza n. 3169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la concessione della tutela cautelare. Il testo non espone il contenuto specifico delle doglianze di merito, limitandosi a riferire che esse sono state valutate, in sede di sommaria delibazione, come manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. L'appellante ha inoltre chiesto di sollevare conflitto di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. Nel procedimento è stata anche esaminata la questione del patrocinio a spese dello Stato: la Commissione presso il Consiglio di Stato ha ritenuto competente la Commissione presso il TAR per l'intera fase cautelare, compreso il grado d'appello, rilevando l'ammissione anticipata e provvisoria già disposta in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell'appellante fossero manifestamente infondate quanto al fumus boni iuris. È stata respinta anche la richiesta di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha revocato, limitatamente alla fase dell'appello cautelare, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in primo grado, in ragione della manifesta infondatezza dell'appello. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale è stata esaminata l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dall'appellante per la richiesta di sollevare conflitto di giurisdizione, richiesta respinta dal Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, il Consiglio di Stato può respingere la domanda quando, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze risultino manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
  • La richiesta di sollevare conflitto di giurisdizione formulata nell'ambito dell'appello cautelare può essere respinta quando il Collegio non ravvisi i presupposti per attivare il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 3, c.p.a.
  • L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione competente presso il TAR per la fase cautelare si estende anche al grado di appello cautelare; tuttavia, il giudice d'appello può revocarla limitatamente a tale fase quando accerti la manifesta infondatezza dell'appello.
  • In assenza di costituzione dell'amministrazione appellata, il giudice non dispone sulle spese del grado cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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