Sentenza n. 1448/2026 - Bologna, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di due serre per variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio e diniego dell'accertamento di conformità presentato mediante SCIA in sanatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Con il primo, il proprietario ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di due serre fisse, ritenute realizzate con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire e alla pratica sismica, in particolare per l'impiego di materiali e sistemi strutturali diversi da quelli progettati, nonché per modifiche al piano di imposta e alla forma delle fondazioni. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina regionale sulle variazioni essenziali e dell'art. 32 d.P.R. 380/2001, sostenendo che la difformità strutturale integrasse, al più, un'irregolarità procedurale e non una variazione essenziale sostanziale; ha inoltre contestato l'applicazione delle sopravvenute norme tecniche per le costruzioni del 2018, richiamando la relativa disciplina transitoria. Con il secondo ricorso, il medesimo proprietario ha impugnato il diniego della SCIA in sanatoria. Ha dedotto che il Comune aveva successivamente rilasciato l'autorizzazione sismica in sanatoria per il sistema costruttivo concretamente utilizzato e che tale titolo avrebbe dovuto riflettersi sulla valutazione della SCIA in sanatoria. Ha inoltre sostenuto che, essendo sufficiente una SCIA ordinaria per le opere, il titolo si fosse consolidato per decorso del termine e che il Comune, ove avesse ravvisato profili di illegittimità, avrebbe dovuto esercitare l'autotutela anziché adottare un diniego tardivo. L'interveniente ad opponendum ha prospettato ulteriori profili di illegittimità, relativi anche alla decadenza o inidoneità dei titoli edilizi e alla mancata ultimazione delle opere, ma tali profili non sono stati fatti valere mediante ricorso incidentale contro l'ordinanza comunale.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha accolti entrambi. Quanto all'ordinanza di demolizione, ha ritenuto che la diversità tra la tipologia strutturale eseguita e quella prevista in progetto costituisse una mera irregolarità procedimentale, poiché l'interessato aveva successivamente ottenuto dalla stessa amministrazione il titolo di conformità sismica relativo alle modalità costruttive concretamente realizzate. Ha inoltre ritenuto non applicabili le sopravvenute norme tecniche del 2018, in ragione della disciplina transitoria che consentiva, per le opere private con progetto strutturale già depositato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, l'applicazione delle norme previgenti fino all'ultimazione e al collaudo statico. Sono state quindi ritenute fondate entrambe le censure e l'ordinanza di demolizione è stata annullata. Le ulteriori contestazioni dell'interveniente non hanno inciso sulla decisione, non essendo state proposte mediante ricorso incidentale. Quanto al diniego della SCIA in sanatoria, il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla rilevanza dell'autorizzazione sismica rilasciata in sanatoria dallo stesso Comune: tale titolo non poteva essere ignorato nella valutazione della SCIA. È stata accolta anche la censura secondo cui, essendo sufficiente una SCIA ordinaria e risultando questa consolidata al momento del diniego espresso, l'amministrazione avrebbe dovuto eventualmente intervenire con un provvedimento di autotutela, ove ne ricorressero i presupposti, e non con un tardivo diniego. Gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 13 e 14-bis l.r. Emilia-Romagna 23/2004
La disciplina regionale sulle variazioni essenziali e sulle violazioni delle norme tecniche antisismiche è stata interpretata nel senso che la difformità strutturale accertata, alla luce della successiva conformità sismica, non giustificava l'ordine di demolizione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
La violazione delle norme tecniche antisismiche rilevante ai fini della variazione essenziale non è stata ritenuta integrata da una mera irregolarità procedimentale, successivamente sanata mediante titolo di conformità sismica.
art. 2, comma 2, d.m. 17 gennaio 2018
Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
La disciplina transitoria consente di applicare le norme tecniche previgenti alle opere private il cui progetto esecutivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico.
art. 14 l.r. Emilia-Romagna 15/2013
Il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria è stato ritenuto rilevante ai fini della valutazione della regolarizzazione edilizia delle opere.
artt. 19 e 19-bis l. 241/1990
La SCIA, una volta decorso il termine per l'esercizio dei poteri ordinari, non può essere neutralizzata mediante un tardivo diniego espresso; ove sussistano i presupposti, l'amministrazione deve esercitare i poteri di autotutela.
art. 22 l.r. Emilia-Romagna 15/2013
La disciplina regionale del procedimento sismico è stata considerata nel coordinamento tra autorizzazione sismica in sanatoria e SCIA edilizia in sanatoria.
Massime di principio
- La difformità tra il sistema strutturale concretamente realizzato e quello indicato nel progetto non integra necessariamente una variazione essenziale: quando la difformità abbia natura meramente procedimentale e sia successivamente riconosciuta conforme sotto il profilo sismico dall'autorità competente, non può giustificare, da sola, l'ordine di demolizione.
- Ai fini dell'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, la disciplina transitoria consente per le opere private di continuare ad applicare le norme previgenti quando il progetto esecutivo sia stato depositato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo statico.
- Il rilascio, da parte della stessa amministrazione, di un'autorizzazione sismica in sanatoria relativa al sistema costruttivo concretamente realizzato deve essere considerato nella decisione sulla regolarizzazione edilizia e non può essere ignorato nel successivo diniego della SCIA in sanatoria.
- Quando una SCIA edilizia sia divenuta efficace e si sia consolidata per decorso del termine, l'amministrazione non può sostituire ai poteri ordinari di controllo un tardivo provvedimento espresso di diniego; ove ricorrano i presupposti, deve esercitare i poteri di autotutela.
- Le contestazioni del terzo interveniente contro la legittimità dell'opera o del titolo presupposto non possono essere esaminate, ai fini dell'annullamento dell'atto impugnato, se non sono proposte mediante un rituale ricorso incidentale quando necessario.
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