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Interpello

Risposta n. 159 del 28/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che la TMA possa rientrare tra le spese deducibili, richiamando la prassi dell’Agenzia su ippoterapia e musicoterapia e sostenendo che la consulenza di uno psicologo/psicoterapeuta esperto in autismo e la finalità riabilitativa del trattamento siano sufficienti a fondare la deducibilità.

Deducibilità delle spese per terapia multisistemica in acqua (TMA) per figlio con disturbo dello spettro autistico

Il quesito

Il contribuente chiede se le rette pagate per la TMA del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico e titolare di indennità di accompagnamento, possano essere considerate spese mediche o di assistenza specifica per persone con disabilità e quindi dedotte dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, anche in assenza di specifica prescrizione medica.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che, per i soggetti con disabilità, sono deducibili solo spese di natura sanitaria rese da medici o da personale abilitato, oppure prestazioni che la prassi ha già ricondotto a trattamenti sanitari in presenza di specifiche condizioni. Nel caso della TMA, in assenza di prescrizione medica e considerato che la prestazione è svolta da un istruttore di nuoto non abilitato, la riconducibilità all’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR appare dubbia; per questo l’Amministrazione ha avviato un’istruttoria presso il Ministero della Salute per verificare se la TMA possa essere considerata trattamento di natura sanitaria.

Terapia multisistemica in acqua (TMA) e deducibilità delle spese per disabilità

L’interpello riguarda la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per la terapia multisistemica in acqua (TMA) praticata da un figlio del contribuente, affetto da disturbo dello spettro autistico e beneficiario di indennità di accompagnamento. La questione è incentrata sull’inquadramento fiscale delle rette pagate per tale trattamento, ai fini dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente riferisce che il figlio presenta un disturbo dello spettro autistico diagnosticato fin dalla tenera età e certificato anche dalla commissione medica INPS per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Dal 2017 il minore è iscritto a corsi per il trattamento con il metodo TMA, descritto come terapia che usa l’acqua come stimolo emozionale, sensoriale e motorio, con finalità di miglioramento della relazione, della comunicazione e dell’integrazione sociale. La prestazione è resa da un istruttore di nuoto che ha seguito un corso specifico per la TMA, sotto la supervisione degli ideatori del metodo, psicologi.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede se le rette pagate per l’assistenza qualificata in acqua del figlio possano essere considerate spese mediche e di assistenza per persone con disabilità e, quindi, essere deducibili dal reddito complessivo. L’istanza segnala anche che non vi è una specifica prescrizione medica, ma soltanto la consulenza del supervisore, psicologo e psicoterapeuta esperto in autismo.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene applicabile la disciplina agevolativa dell’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR. A sostegno richiama la circolare n. 19 del 2012, che ha ammesso la deduzione di spese per attività come ippoterapia e musicoterapia quando finalizzate alla riabilitazione di persone con handicap. In questa prospettiva, egli intende dedurre le spese anche in assenza di una prescrizione medica formale, valorizzando la natura riabilitativa del trattamento e la supervisione di uno specialista in autismo.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, che consente la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104 del 1992. Richiama inoltre il comma 2 del medesimo articolo, che estende la deducibilità anche alle spese sostenute per i familiari indicati nell’art. 433 c.c., anche se non fiscalmente a carico.

Sul piano interpretativo, l’Agenzia ribadisce che, per individuare le spese sanitarie ammissibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute relativi a specialità farmaceutiche, prestazioni mediche e assistenza medica specifica. Inoltre, per i soggetti con handicap sono deducibili solo prestazioni di natura sanitaria, effettuate da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. In tali casi, la deduzione è possibile anche senza prescrizione medica, purché dal documento di spesa risultino la figura professionale e la descrizione della prestazione. Viene richiamata anche la prassi secondo cui alcune prestazioni possono essere ricondotte a prestazioni sanitarie se, pur non eseguite per finalità di cura, sono volte a correggere una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico, ma solo se eseguite da personale medico presso strutture sanitarie autorizzate.

L’Agenzia ricorda infine che, per attività quali ippoterapia e musicoterapia, la deducibilità è stata riconosciuta a condizione che siano prescritte da un medico, ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati da personale medico o sanitario specializzato, oppure sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento specifico alla TMA, l’Agenzia osserva che le spese sostenute dall’istante appaiono di dubbia riconducibilità alle spese mediche o di assistenza specifica di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, soprattutto in assenza di prescrizione medica. La criticità deriva anche dal fatto che la prestazione è svolta da un istruttore di nuoto, soggetto non abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, sebbene formato per la TMA e supervisionato da psicologi.

Poiché la risposta richiede valutazioni di natura sanitaria, l’Agenzia comunica di aver avviato un’istruttoria presso il Ministero della Salute per verificare se la TMA, effettuata in piscina sotto la supervisione di un medico, possa essere considerata trattamento di natura sanitaria.

Conclusioni operative

L’interpello non contiene un’assoluzione definitiva sulla deducibilità delle spese TMA. Il parere dell’Agenzia è interlocutorio: allo stato, la deducibilità non è confermata, perché mancano elementi sufficienti per qualificare la prestazione come spesa sanitaria deducibile; l’esito finale è subordinato agli approfondimenti richiesti al Ministero della Salute.

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