Cassazione Civile, Ordinanza n. 09567/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tra le stesse parti relativi a un rapporto di conto corrente bancario. Nel primo giudizio il cliente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità della capitalizzazione trimestrale e dell’omessa pattuizione scritta di interessi e spese, con domanda di condanna della banca alla restituzione di una somma specifica; la banca era stata condannata al pagamento di un importo inferiore a quello che il cliente riteneva effettivamente dovuto secondo la consulenza tecnica. In un secondo giudizio il cliente ha chiesto il pagamento della differenza tra l’importo accertato in consulenza e quello riconosciuto in sentenza. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d’appello ha respinto l’appello rilevando, da un lato, l’efficacia preclusiva del giudicato sul punto già deciso e, dall’altro, l’inammissibilità di una frammentazione giudiziale della stessa pretesa creditoria derivante da un unico rapporto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei termini ex art. 190 c.p.c. e dei diritti di difesa, sostenendo che la Corte d’appello avesse di fatto retrodatato il provvedimento di trattenimento della causa in decisione con conseguente compressione dei termini per le conclusionali. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che tra il primo e il secondo giudizio mancasse identità di causa petendi e che il secondo avesse ad oggetto soltanto la diversa domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non riproduceva in modo sufficiente gli atti e i documenti necessari a comprendere il vizio dedotto; la Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, non risultava allegata la violazione del limite minimo dei termini per il deposito delle comparse conclusionali. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice autonoma ratio decidendi: oltre all’efficacia del giudicato, la Corte d’appello aveva fondato la decisione sull’improponibilità del frazionamento giudiziale di un unico credito derivante da un solo rapporto obbligatorio. Poiché il ricorso non aveva aggredito entrambe le rationes, la decisione è rimasta ferma. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 190 c.p.c.
termine inferiore a quello di sessanta giorni, purché non inferiore a venti
Per il deposito delle comparse conclusionali può essere assegnato un termine inferiore a 60 giorni, purché non sia inferiore a 20 giorni; la censura non era specifica perché non deduceva il superamento di tale limite minimo.
art. 151 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 190 c.p.c. e 24 e 101 Cost., ma senza una specifica autonoma elaborazione da parte della Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta compressione del diritto di difesa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 101 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 2909 c.c.
Il giudicato preclude il riesame del punto già accertato tra le stesse parti quando il successivo giudizio investe il medesimo rapporto o una questione decisiva comune già risolta con sentenza passata in giudicato.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente lo ha evocato per lamentare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel principio sulla necessità di specificità e trascrizione degli atti processuali, ma non oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve indicare con precisione gli elementi del fatto processuale rilevante e trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti necessari alla verifica della censura; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non investe specificamente tutte le rationes, perché l’eventuale accoglimento di una sola doglianza non potrebbe comunque travolgere la sentenza.
- Il giudicato esterno preclude il riesame di un punto già definitivamente accertato tra le stesse parti quando il successivo giudizio riguarda il medesimo rapporto o una questione logicamente e giuridicamente comune e decisiva rispetto alla prima decisione.
- Non è consentito al creditore frazionare giudizialmente un credito unitario derivante da un unico rapporto obbligatorio mediante più domande di adempimento, contestuali o scaglionate, quando la pretesa creditoria è sostanzialmente la medesima.
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