L.R. Lazio 19/2009
Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale per l'innovazione e lo sviluppo integrato delle zone rurali della Regione (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 19/2009 disciplina interventi di divulgazione e comunicazione per l’innovazione del settore agricolo, agroalimentare e forestale, con piani annuali, selezione dei progetti, controlli e finanziamenti fino a una data autorizzazione UE ove necessaria. Prevede l’abrogazione della previgente disciplina sui servizi di sviluppo agricolo e stanziamenti per il solo esercizio 2009.
Divulgazione e comunicazione agricola, agroalimentare e forestale nella Regione Lazio
Divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale
La legge della Regione Lazio disciplina interventi di divulgazione e comunicazione destinati a sostenere l’innovazione e lo sviluppo integrato delle aree rurali regionali. La misura si colloca nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale e definisce finalità, destinatari, soggetti attuatori, piano annuale, finanziamenti e controlli.
Finalità e obiettivi
La Regione sostiene attività di divulgazione e comunicazione per promuovere:
- lo sviluppo armonico, sostenibile e integrato delle aree agricole regionali;
- la crescita della competenza e della competitività degli operatori e delle imprese del settore;
- la conservazione e valorizzazione del territorio rurale e dell’ambiente, anche tramite la multifunzionalità dell’impresa agricola;
- la tutela della salute degli operatori, il benessere animale e la salubrità dei luoghi di lavoro e di produzione;
- l’educazione e la sicurezza dei consumatori in materia alimentare;
- l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
La legge detta quindi la disciplina per individuare, realizzare e finanziare gli interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale.
Destinatari degli interventi
I destinatari possono essere:
- imprenditori e operatori agricoli;
- consumatori;
- enti pubblici;
- persone giuridiche private, con o senza scopo di lucro.
Il piano annuale individua, per ciascun intervento, i destinatari in base al fabbisogno informativo o di sviluppo dei diversi settori, con attenzione alla tipologia dell’intervento e alla filiera produttiva interessata.
Tipologie di interventi e strumenti operativi
Gli interventi possono essere polivalenti o specialistici e riguardano:
- animazione, consulenza, assistenza e aggiornamento professionale per imprenditori, operatori e addetti del settore;
- comunicazione istituzionale su temi agricoli, agroalimentari e forestali;
- orientamento rivolto a imprese, mercato e consumatori;
- promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e del territorio rurale;
- indagini e analisi conoscitive.
Le attività possono essere svolte anche con mezzi informatici e interattivi, mediante:
- campagne di informazione e animazione;
- sportelli informativi;
- prodotti editoriali;
- incontri, riunioni informative e attività dimostrative.
Soggetti attuatori
Gli interventi sono realizzati, sulla base di specifici progetti presentati, da:
- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e loro organismi;
- organizzazioni del movimento cooperativo;
- altri soggetti riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria vigente.
Consultazione, analisi e monitoraggio
La Regione promuove un confronto periodico con i soggetti coinvolti per acquisire informazioni utili, rilevare i fabbisogni, definire le tipologie di intervento e, se necessario, riformularle.
L’amministrazione regionale svolge inoltre:
- analisi della realtà rurale regionale e delle esigenze di divulgazione e comunicazione;
- monitoraggio permanente o verifiche periodiche sull’efficacia degli interventi, valutando strategie, mezzi e personale impiegati.
Le informazioni raccolte confluiscono in una banca dati organizzata dalla Regione o affidata a soggetti esterni. Le attività possono avvalersi anche della Rete informativa e divulgativa agricola.
Rete informativa e divulgativa agricola (RIDA)
È istituita presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura la RIDA, quale rete di rilevamento dati finalizzata a favorire la circolazione e l’integrazione delle informazioni tra i soggetti interessati agli interventi.
Per il coordinamento della rete, la struttura regionale si avvale della collaborazione dei soggetti attuatori dei progetti selezionati, anche per il rilevamento e l’elaborazione dei dati.
Piano annuale degli interventi
La Regione adotta un piano annuale degli interventi di divulgazione e comunicazione, coerente con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Il piano definisce in particolare:
- obiettivi da raggiungere nel periodo di validità;
- ambiti territoriali prioritari;
- interventi da realizzare e relativi destinatari;
- durata, pluriennale o annuale, degli interventi, modalità di realizzazione e integrazione con altre strutture regionali;
- criteri di selezione dei progetti, spese ammissibili, termini e modalità di erogazione dei finanziamenti;
- ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e per il funzionamento della RIDA, copertura finanziaria e quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori;
- criteri e modalità di concessione dei finanziamenti;
- modalità di controllo sull’attuazione dei progetti e sull’uso dei fondi, anche ai fini di eventuale revoca.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la proposta di piano entro il 30 settembre per l’anno successivo.
Selezione dei progetti e requisiti minimi
La selezione avviene con procedure trasparenti e non discriminatorie, a condizione che i progetti prevedano:
- la costituzione di almeno un centro informativo nell’ambito territoriale interessato;
- almeno cinque unità di personale tecnico qualificato per centro, di cui una con funzioni direttive;
- per la figura direttiva, iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e forestali o dei medici veterinari, oppure diploma di perito agrario o agrotecnico e almeno cinque anni di iscrizione al rispettivo collegio professionale;
- l’adesione a ciascun centro di almeno 3.000 aziende agricole oppure 20 cooperative con almeno 1.000 soci e fatturato minimo di 50.000 euro.
La selezione tiene anche conto di capacità operativa ed economica, professionalità, esperienza tecnica, titoli formativi e di studio del personale, nonché ubicazione e organizzazione territoriale dei soggetti attuatori.
Finanziamenti e criteri di modulazione
Il finanziamento è concesso fino a:
- 80% della spesa ammissibile per interventi polivalenti;
- 95% della spesa ammissibile per interventi specialistici.
In base al monitoraggio:
- è riconosciuto un ulteriore 5% della spesa ammissibile se gli obiettivi del piano sono raggiunti al 100%;
- se gli obiettivi sono raggiunti solo tra il 60% e l’80%, il finanziamento concesso è ridotto del 10% della spesa ammissibile;
- se il raggiungimento è inferiore al 60%, alla riduzione del 10% si aggiunge un’ulteriore detrazione del 20% della spesa ammissibile.
Nella valutazione la struttura regionale tiene conto di eventuali variabili non prevedibili che abbiano inciso sull’efficacia dell’intervento.
Controlli e variazioni progettuali
La struttura regionale competente controlla lo stato di attuazione dei progetti e l’uso dei finanziamenti secondo le modalità del piano, mediante:
- controlli a campione sui progetti in corso e sui requisiti dichiarati dai soggetti attuatori;
- verifiche finali sulla documentazione tecnica, economica e amministrativa per accertare la corretta utilizzazione dei contributi.
Se emergono difficoltà attuative, anche per eventi non prevedibili, la Regione può consentire variazioni e integrazioni ai progetti nei limiti del finanziamento già concesso.
Aiuti di Stato e clausola di sospensione
I contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Per i contributi esentati dall’obbligo di notifica, la concessione avviene secondo i regolamenti della Commissione europea applicabili e nei relativi periodi di validità.
Per i contributi soggetti a notifica, la concessione è subordinata all’adozione, o alla ragionevole presunzione di adozione, di una decisione di autorizzazione della Commissione europea; in tal caso i contributi decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso di autorizzazione esplicita o implicita.
I contributi non sono cumulabili, oltre i massimali comunitari, con altre sovvenzioni pubbliche riferite alle stesse voci di spesa.
Abrogazioni e regime transitorio
Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate varie disposizioni della previgente disciplina regionale dei servizi di sviluppo agricolo, in particolare la l.r. 56/1987 e successive modifiche e integrazioni richiamate espressamente.
In fase di prima applicazione:
- il piano annuale è adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- restano salve le obbligazioni già assunte in attuazione dei piani e programmi previsti dalla l.r. 56/1987 e non ancora conclusi.
Disposizione finanziaria
Per l’attuazione della legge è istituito un apposito capitolo di bilancio nell’ambito dell’UPB B15, denominato “Interventi di divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale”, con stanziamento di 500.000 euro per l’esercizio finanziario 2009, coperto mediante prelevamento dal capitolo T27501 del bilancio regionale 2009.
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