Sentenza n. 13302/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento della DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINA DI APPELLO MASAF N. 94/2024 emessa nel procedimento numero ruolo interno 75/2023 e notificata in data 18.12.2024 (Prot. MASAF - DIPP II - Prot. Uscita N.0666004 del 18/12/2024); di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque lesivo delle posizioni della odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione della Commissione Disciplina di Appello MASAF che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordine di arrivo della corsa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario di cavallo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la decisione con cui la Commissione Disciplina di Appello MASAF aveva dichiarato inammissibile il gravame contro la conferma dell'ordine di arrivo del Premio Omenoni, nel quale il cavallo risultato vincitore avrebbe preso il via da uno stallo diverso da quello sorteggiato. Deduceva violazione degli artt. 143, 148, 181, 187 e 197 del Regolamento delle corse al galoppo, violazione dell'obbligo di lealtà sportiva e dell'art. 1 delle Norme di procedura disciplinare, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Sosteneva che l'art. 197 fosse stato erroneamente applicato, che la Commissione avesse il potere di esaminare la violazione regolamentare relativa alla partenza e che la decisione di inammissibilità avesse illegittimamente omesso l'esame della questione. Chiedeva inoltre il risarcimento del differenziale tra il primo e il secondo premio, pari a 9.282 euro, sostenendo che l'accertamento dell'irregolarità avrebbe comportato l'esclusione o il distanziamento del cavallo vincitore e lo scorrimento della graduatoria. Il Ministero eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, richiamando l'assenza di un provvedimento sanzionatorio impugnabile, il limite del merito sportivo e l'asserita mancata prova del nesso tra irregolarità della partenza e vittoria. Il TAR ha inoltre dichiarato tardiva la memoria di replica depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73 c.p.a., considerando inammissibili eventuali motivi nuovi, ma ha esaminato le argomentazioni già contenute nel ricorso e riproposte oralmente.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione ai fini della domanda risarcitoria, senza necessità di definire in via generale i limiti della giurisdizione sulle sanzioni sportive ippiche. Ha escluso la necessità di notificare il ricorso al proprietario del cavallo classificato primo, non ravvisando un controinteressato tecnico nei procedimenti disciplinari ippici. Nel merito, ha ritenuto illegittima la declaratoria di inammissibilità della Commissione. L'art. 8, commi 6 e 8, delle Norme di procedura disciplinare consente di impugnare le decisioni dei Commissari e delle Giurie per violazione o falsa applicazione del Regolamento, anche quando la contestazione riguarda le condizioni di legittimità dello svolgimento della gara. Il limite riguarda il riesame degli apprezzamenti fattuali sul rendimento dei cavalli e sull'andamento della competizione, non la verifica della corretta applicazione delle regole relative alla preparazione e alla partenza. Gli artt. 181, 184 e 187 del Regolamento delle corse al galoppo disciplinano una fase essenziale della competizione e la collocazione del cavallo nello stallo assegnato costituisce una condizione di parità della gara, non una questione sottratta in quanto tale al sindacato domestico. La Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare la dedotta violazione regolamentare, anche perché la stessa decisione impugnata dava atto della possibile partenza del cavallo vincitore da uno stallo diverso da quello assegnato. Quanto al danno, il TAR ha escluso che potesse ricostruirsi con sufficiente certezza l'esito della gara regolare: la diversa posizione di partenza avrebbe potuto modificare traiettorie, interazioni e dinamica complessiva della corsa. Ha pertanto riconosciuto soltanto una chance di vittoria, quantificata equitativamente nel 50% del differenziale tra il primo e il secondo premio, liquidando 4.641 euro, oltre accessori. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine di giorni trenta liberi anteriori all’udienza
Il deposito della memoria di replica effettuato oltre il termine è tardivo; eventuali motivi nuovi introdotti nella memoria non possono essere esaminati, mentre possono essere considerate le argomentazioni già dedotte e ritualmente riproposte oralmente.
art. 8, commi 1, 6 e 8, Norme di procedura disciplinare
L’appello avverso le decisioni dei Commissari di Riunione e delle Giurie contenenti apprezzamenti od accertamenti di fatti relativi allo svolgimento delle corse ed al rendimento dei cavalli è ammesso esclusivamente per violazione o falsa applicazione del Regolamento delle Corse
La Commissione di Disciplina di Appello può verificare la corretta applicazione delle norme regolamentari alle condizioni di svolgimento della gara; il limite riguarda il riesame degli apprezzamenti fattuali sul merito sportivo e non esclude il controllo sulle regole relative alla partenza.
artt. 181, 184 e 187 Regolamento delle corse al galoppo
Le disposizioni disciplinano la fase di partenza, presuppongono la regolare collocazione dei cavalli negli stalli assegnati e rendono tale fase una condizione essenziale di regolarità e parità della competizione.
art. 197 Regolamento delle corse al galoppo
Il richiamo alla definitività e inappellabilità del verdetto del Giudice di Arrivo non giustifica, secondo il TAR, la declaratoria di inammissibilità di una censura diretta a far valere una violazione delle regole sulla partenza.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria derivante dalla decisione della giustizia sportiva rientra nella cognizione del giudice amministrativo; il danno è liquidabile anche in termini di perdita di chance quando non sia possibile provare con certezza l'esito favorevole alternativo.
d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in l. 17 ottobre 2003, n. 280
La disciplina è stata richiamata per rilevare che le sanzioni ippiche adottate dall'Amministrazione tramite gli organi previsti dal regolamento risultano estranee al relativo ambito applicativo; tale questione non è stata approfondita, essendo comunque riconosciuta la giurisdizione sulla domanda risarcitoria.
Massime di principio
- Nelle controversie ippiche, l'impugnazione di una decisione degli organi di gara è ammissibile, in sede di giustizia disciplinare interna, quando deduce la violazione o falsa applicazione delle norme regolamentari sulle condizioni di svolgimento della competizione; il limite al sindacato riguarda il riesame degli apprezzamenti fattuali sul rendimento dei partecipanti e sul merito sportivo, non la verifica della regolarità della fase di partenza.
- La corretta assegnazione e occupazione degli stalli di partenza costituisce una condizione regolamentare di parità e legittimità della competizione, sicché la partenza da uno stallo diverso da quello assegnato deve essere esaminata dagli organi di giustizia sportiva e non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che non si riferisca a una sanzione in senso tecnico.
- Quando l'irregolarità dello svolgimento di una gara rende impossibile ricostruire con sufficiente certezza quale sarebbe stato l'esito regolare della competizione, il danno risarcibile può essere riconosciuto come perdita di chance di vittoria e liquidato equitativamente, anziché mediante integrale attribuzione del premio corrispondente al primo posto.
- La domanda risarcitoria conseguente a una decisione della giustizia sportiva rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche quando non sia necessario definire in via generale i limiti della cognizione giurisdizionale sulle sanzioni o sul merito sportivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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