Sentenza n. 4907/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 137/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Molise che aveva annullato il provvedimento regionale di assoggettamento a VIA di un progetto per impianto solare fotovoltaico e il parere A.R.S.A.R.P.
Esito
Favorevole al resistente (impresa proponente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la determinazione regionale che aveva disposto l'assoggettamento a VIA del progetto di un impianto fotovoltaico a terra, collegato a un piano agronomico, nonché il parere A.R.S.A.R.P. posto a fondamento della decisione. In primo grado erano stati dedotti, da un lato, vizi procedurali, consistenti nella pronuncia del Servizio VIA al di fuori della Conferenza di servizi relativa all'autorizzazione unica prevista dal d.lgs. n. 387/2003 e in violazione delle Linee guida regionali; dall'altro, vizi sostanziali e di eccesso di potere, per la prevalenza accordata al parere A.R.S.A.R.P. rispetto all'istruttoria e al parere dell'A.R.P.A. Molise, nonché per la genericità del parere agricolo e per la mancata considerazione del piano agronomico e della possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in area agricola. Il TAR aveva accolto il ricorso valorizzando il carattere organico e approfondito dell'istruttoria A.R.P.A.M. e l'insufficiente motivazione regionale. La Regione e A.R.S.A.R.P. hanno appellato sostenendo che il parere A.R.P.A.M. non fosse definitivo, che il provvedimento fosse adeguatamente motivato mediante il richiamo ai criteri dell'allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 e che, nello screening, l'autorità ambientale dovesse valutare esclusivamente gli interessi ambientali, senza operare alcun bilanciamento con gli altri interessi. La società ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo in subordine i motivi assorbiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, sebbene con diversa motivazione. Ha chiarito che il parere A.R.P.A.M. non aveva carattere definitivo, poiché rimetteva all'autorità competente ulteriori valutazioni sul consumo di suolo agricolo e sul coinvolgimento dei servizi regionali competenti. Tuttavia, il provvedimento regionale era illegittimo per difetto di motivazione: l'amministrazione aveva attribuito rilievo preminente al parere A.R.S.A.R.P., incentrato sul pregio agricolo dei terreni e sul consumo di suolo, senza spiegare perché tale parere dovesse prevalere sull'istruttoria articolata e sostanzialmente favorevole dell'A.R.P.A.M. Il semplice richiamo ai criteri dell'allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ai pareri allegati non soddisfa l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 19, comma 8, del medesimo decreto e dall'art. 3 della l. n. 241/1990. L'amministrazione, nella riedizione del potere, dovrà motivare puntualmente e circostanziatamente le ragioni dell'assoggettamento a VIA, confrontandosi con i diversi apporti istruttori e riferendo la decisione ai criteri normativi applicabili. Il Collegio ha inoltre respinto la tesi secondo cui l'autorità ambientale non dovrebbe effettuare alcun bilanciamento: la VIA implica una valutazione globale e comparativa del sacrificio ambientale, dell'utilità socio-economica dell'opera, delle alternative e dell'opzione zero, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. Sono state compensate integralmente le spese del grado d'appello.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. n. 152/2006
Il comma 8 dell’art. 19 d.lgs. n. 152/2006 dispone che l’amministrazione procedente, qualora stabilisca in sede di screening di VIA che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, deve specificare i motivi principali alla base della richiesta di VIA, in relazione ai criteri elencati nell’allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
L'assoggettamento a VIA deve essere sorretto da una motivazione adeguata, effettiva, puntuale e circostanziata, riferita ai criteri dell'allegato V; non è sufficiente un richiamo generico ai criteri o ai pareri acquisiti.
Allegato V alla parte II d.lgs. n. 152/2006
I criteri per la verifica di assoggettabilità costituiscono il parametro sostanziale cui l'amministrazione deve riferire specificamente le ragioni della decisione di sottoporre il progetto a VIA.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione integra e rafforza il dovere di motivazione previsto dall'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006.
art. 12 d.lgs. n. 387/2003
La disposizione è richiamata con riferimento al procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e alla relativa Conferenza di servizi.
art. 14-ter, comma 4, l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base della censura procedurale relativa alla mancata convocazione della Conferenza di servizi; tale questione non costituisce la ratio decisiva della sentenza d'appello.
art. 117, terzo comma, Cost.
Il richiamo concerne i limiti della potestà legislativa e regolamentare regionale nell'introduzione di limiti astratti alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Ricorrendo eccezionali ragioni, consentono la compensazione integrale delle spese del grado d'appello.
Massime di principio
- Nel procedimento di screening di VIA, l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA deve essere motivato in modo puntuale, effettivo e circostanziato, con riferimento ai criteri dell'allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006; il mero richiamo a tali criteri o ai pareri acquisiti non è sufficiente.
- Quando gli apporti istruttori acquisiti nel procedimento di screening sono di segno diverso, l'autorità competente deve confrontarsi con ciascuno di essi e spiegare le ragioni per cui attribuisce prevalenza a uno, soprattutto se il parere disatteso è articolato e fondato su un'istruttoria tecnica approfondita.
- La discrezionalità dell'amministrazione nello screening di VIA non esonera dall'obbligo di motivare le ragioni concrete della significatività negativa degli impatti ambientali e non consente di recepire acriticamente un singolo contributo istruttorio.
- La valutazione ambientale non consiste in una verifica meramente tecnica e astratta di compatibilità, ma implica una valutazione globale e comparativa degli interessi coinvolti, considerando il sacrificio ambientale, l'utilità socio-economica dell'opera, le alternative disponibili e l'opzione zero.
- Il favor legislativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non determina la prevalenza automatica dell'interesse energetico, ma impedisce anche che l'interesse agricolo o ambientale sia fatto valere in modo generico e astratto, senza una motivazione riferita alle concrete caratteristiche del progetto e ai criteri normativi applicabili.
- Nella riedizione del potere conseguente all'annullamento, l'amministrazione deve adottare una nuova determinazione motivata, dando conto del confronto tra i diversi pareri e delle ragioni specifiche che rendono necessario l'assoggettamento del progetto a VIA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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