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Sentenza

Sentenza n. 187/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto n. 16288/GRFVG dell’1.4.2025 (il “Decreto” o “Autorizzazione Unica” o “AU”), notificato alla Società il 2.4.2025, con il quale la Regione ha rilasciato a Chiron l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di tre impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva di 18.567,9 kWe nel Comune di Chions, limitatamente all’art. 13 del Decreto che prevede che la Società debba versare al Comune, quale misura di compensazione territoriale, un importo pari allo 0,5% dei proventi annui calcolati sulla base del rendiconto a consuntivo della Società dei ricavi per la vendita dell’energia elettrica nonché, per quanto occorrer possa - del verbale della riunione della conferenza di servizi del 28.02.2025; - del parere comunale del 27.12.2024 di assenso alla realizzazione del progetto; - delle controdeduzioni del Comune di Chions del 24.12.2024 alle osservazioni della Società, allegate al verbale della riunione di conferenza di servizi; - della nota comunale del 05.03.2025 di trasmissione alla Società delle modifiche alla proposta di accordo e atto d’obbligo relativamente alle misure di compensazione; - della nota comunale del 17.03.2025 di rifiuto della proposta della Società in ordine alle misure compensative; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: art. 13 dell'Autorizzazione Unica regionale, recante misure di compensazione territoriale a favore del Comune di Chions per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità procedente e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'Autorizzazione Unica limitatamente alla previsione dell'obbligo di versare annualmente al Comune un importo pari allo 0,5% dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, destinato al finanziamento di opere pubbliche e interventi di miglioramento ambientale, energetico e territoriale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021, dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 1, comma 4, lettera f), della l. 239/2004, nonché contraddittorietà, carenza ed erroneità dell'istruttoria e della motivazione. Secondo la ricorrente, la localizzazione dell'impianto in area qualificata come idonea e la non sottoposizione del progetto a VIA avrebbero escluso impatti territoriali tali da giustificare compensazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del D.M. 10 settembre 2010, nonché carenza di istruttoria e genericità della motivazione, sostenendo che la misura si sarebbe risolta in un mero esborso economico. La Regione ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità per contraddittorietà con la disponibilità manifestata dalla società in conferenza di servizi a concludere un accordo compensativo e per mancata tempestiva impugnazione del verbale della conferenza di servizi; ha comunque sostenuto l'infondatezza del ricorso. Il Comune ha chiesto il rigetto, rilevando l'impatto dell'intervento sul contesto idraulico, agricolo, ambientale e paesaggistico locale.

La decisione

Il TAR ha prescindito dall'esame delle eccezioni in rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha affermato che l'Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010 consente di inserire nell'Autorizzazione Unica misure compensative a favore dei Comuni, purché non abbiano contenuto meramente monetario, siano orientate alla mitigazione degli impatti, all'efficienza energetica, alla diffusione delle fonti rinnovabili o alla sensibilizzazione della cittadinanza, e siano definite in sede di conferenza di servizi. La qualificazione dell'area come idonea non esclude in concreto la produzione di impatti territoriali, ambientali o paesaggistici né impedisce l'applicazione di misure compensative; essa comporta semplificazioni procedimentali e non una presunzione assoluta di assenza di impatti. Analogamente, la non sottoposizione a VIA attesta soltanto che gli impatti non raggiungono la soglia prevista per rendere obbligatoria la VIA, ma non nega l'esistenza di ripercussioni ambientali suscettibili di mitigazione o compensazione. Nel caso concreto, gli impatti erano stati evidenziati nella documentazione procedimentale, con riferimento alla fragilità idraulica dell'area, alla sua destinazione agricola, alla visuale libera verso aree agricole e verso una villa vincolata ai sensi del d.lgs. 42/2004. La misura non era stata imposta unilateralmente dal Comune: la sua previsione era stata discussa e definita nella conferenza di servizi, nella quale la società aveva inizialmente manifestato disponibilità a un accordo; non essendo stato concluso l'accordo entro il termine stabilito, la Regione aveva inserito nell'Autorizzazione Unica la misura già individuata nel verbale della conferenza. Il TAR ha inoltre ritenuto rispettato il requisito di determinatezza: la conferenza aveva fissato la percentuale allo 0,5% dei proventi, mentre l'art. 13 dell'Autorizzazione Unica aveva disciplinato le modalità di versamento e indicato, in modo esemplificativo, le categorie di opere finanziabili. La misura non aveva natura esclusivamente pecuniaria, essendo collegata alla rendicontazione di opere pubbliche di miglioramento ambientale, efficienza energetica e diffusione delle fonti rinnovabili. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società alle spese in favore della Regione e del Comune, liquidate complessivamente in 6.000 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Allegato 2, commi 2 e 3, D.M. 10 settembre 2010

    Fermo restando [...] che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni

    Le misure compensative sono ammissibili se orientate alla mitigazione degli impatti e ad altri interventi ambientali o energetici, non hanno contenuto esclusivamente monetario, sono determinate in conferenza di servizi e l'Autorizzazione Unica ne indica entità e modalità di attuazione.

  • art. 20 d.lgs. 199/2021

    La qualificazione di un'area come idonea per impianti da fonti rinnovabili comporta semplificazioni e riduzioni degli oneri procedimentali, ma non esclude la valutazione concreta degli impatti né l'applicazione di misure compensative.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È richiamato nel quadro normativo dell'Autorizzazione Unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il giudice non ne ricava una regola ostativa alle compensazioni territoriali definite secondo il D.M. 10 settembre 2010.

  • art. 1, comma 4, lettera f), l. 239/2004

    È richiamato dalla ricorrente, ma la sentenza non individua una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • d.lgs. 152/2006

    La non sottoposizione a VIA indica che gli impatti non superano la soglia normativa che rende obbligatoria la valutazione ambientale, ma non dimostra l'assenza di qualsiasi impatto suscettibile di mitigazione o compensazione.

  • artt. 8 e 9 d.lgs. 190/2024

    Secondo la sentenza, il Testo Unico sulle FER conferma espressamente la possibilità di prevedere misure di compensazione territoriale a favore dei Comuni anche quando l'area è classificata come idonea.

  • d.lgs. 42/2004

    La presenza, nel contesto territoriale, di un bene sottoposto a tutela paesaggistica è stata considerata tra gli elementi rilevanti per la valutazione concreta degli impatti dell'impianto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un'area come idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta semplificazioni procedimentali e altri effetti favorevoli previsti dalla legge, ma non esclude la possibilità che l'intervento produca impatti concreti sul territorio, sull'ambiente o sul paesaggio tali da giustificare misure compensative.
  • La decisione di non assoggettare un progetto a VIA attesta esclusivamente che gli impatti non raggiungono la soglia prevista per l'obbligatorietà della valutazione ambientale; non equivale all'accertamento dell'assenza di qualsiasi impatto e non impedisce la previsione di misure compensative territoriali.
  • Le misure compensative per impianti da fonti rinnovabili sono legittime quando siano definite in sede di conferenza di servizi dall'autorità procedente, sentiti i Comuni interessati, e non siano imposte unilateralmente dal Comune quale corrispettivo per il consenso alla realizzazione dell'impianto.
  • Il divieto di corrispettivi meramente monetari a favore dei Comuni non impedisce di fissare una percentuale dei proventi quale parametro quantitativo della compensazione, purché il versamento sia funzionalmente collegato al finanziamento di opere pubbliche e interventi ambientali, energetici o territoriali e l'Autorizzazione Unica ne determini entità e modalità di attuazione.
  • L'indicazione esemplificativa delle categorie di opere finanziabili non rende indeterminata la misura compensativa quando l'Autorizzazione Unica fissi la percentuale dovuta, le modalità di versamento e la finalizzazione delle risorse a interventi coerenti con le finalità normative.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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