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Sentenza

Sentenza n. 6695/2026 - Roma, Sezione 5B

PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Spagna) e contrassegnata da n. 43396 e inoltrata il 11.04.2025; PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; PER LA NOMINA di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202600895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata l'11 aprile 2025, nonché la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto la scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, pari complessivamente a un massimo di 120 giorni, considerando anche l'eventuale richiesta di integrazioni documentali. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma; il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto integrati i due presupposti necessari e sufficienti per l'accertamento dell'obbligo di provvedere: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il giudice ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha rilevato che, a fronte dell'istanza dell'11 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcuna decisione entro il termine massimo di quattro mesi, risultante dai trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e dai tre mesi per provvedere sul riconoscimento. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva del contenzioso. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L'autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e le eventuali integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha determinato l'assunzione della denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito da parte del precedente Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono condizioni necessarie e sufficienti per accertare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
  • La scadenza del termine previsto per il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale straniero, in assenza di un provvedimento espresso, configura silenzio-inadempimento e legittima il giudice amministrativo a ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere, anche mediante delega, entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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