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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02509/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in esito ad annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione della Corte di cassazione, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per lesioni personali aggravate dall'approfittamento della minorata difesa in danno di una paziente ricoverata presso la struttura in cui l'imputato lavorava come infermiere. La condotta contestata consisteva nell'aver colpito la persona offesa alle spalle durante le operazioni di cambio del pannolone, sferrandole un pugno alla base dell'emotorace destro e pronunciando la frase "e muori..."; il quadro era stato ritenuto riscontrato dalle dichiarazioni del figlio della persona offesa e dal successivo accertamento diagnostico. Con il ricorso si deduceva, in modo generico, il vizio di motivazione in relazione a due motivi di appello: la mancata ammissione di alcuni testi indicati nella lista testimoniale della difesa dal primo giudice e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si lamentava altresì la mancata risposta della Corte territoriale su tali profili, senza però specificare la necessità di rinnovazione istruttoria, indicare una concreta carenza motivazionale o spiegare le ragioni a sostegno delle attenuanti richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e comunque generiche, poiché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata ritenuta assorbente sia quanto alla ricostruzione del fatto sia quanto al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni apodittiche o generiche sulla motivazione, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla mancata ammissione di testi o alla necessità di rinnovazione istruttoria deve indicare puntualmente la decisività della prova richiesta e la concreta incidenza del suo mancato esame sulla decisione.
  • La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta dall'indicazione delle ragioni che ne imporrebbero il riconoscimento, non essendo sufficiente una mera richiesta di riesame del trattamento sanzionatorio.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito risulta assorbente e coerente sui punti contestati, il ricorso che non ne evidenzi specifiche aporie non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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