Cassazione Penale, Ordinanza n. 33012/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per i reati indicati nel dispositivo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo censure sul giudizio di responsabilità e sulla dosimetria della pena. La Corte ha rilevato che il primo motivo non era stato specificamente dedotto in appello e che, in ogni caso, le doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e risultavano generiche, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
indicato come uno dei titoli di reato per i quali era intervenuta la condanna confermata in appello
art. 10 d.lgs. n. 14 del 2017
indicato come ulteriore norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non risultino specificamente prospettate nei gradi di merito, quando il ricorrente non confronti puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo pedissequo doglianze già valutate dai giudici di merito, senza indicare concreti errori logici o giuridici della decisione impugnata.
- La doglianza sulla responsabilità e sulla pena deve essere specifica e autosufficiente; la mera genericità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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