Sentenza del 01/07/2015 n. 6011 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mani dell'addetto all'ufficio - Comunicazione di avvenuta notifica - Mancato invio - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica comporta la nullità della notificazione della cartella esattoriale. La comunicazione è obbligatoria in tutti i casi in cui la notifica non sia eseguita a mani del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento era stata notificata a mani di un addetto all'ufficio del destinatario e non direttamente al destinatario stesso. Il contribuente ha contestato la notifica perché l'agente notificatore non aveva inviato la comunicazione di avvenuta notifica prevista quando l'atto non viene consegnato personalmente al destinatario.
Norme richiamate
Art. 7, ultimo comma, legge n. 890/1982
Impone all'agente notificatore di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica in tutti i casi in cui la stessa non sia stata eseguita a mani di quest'ultimo.
La norma rende obbligatoria la comunicazione di avvenuta notifica quando l'atto è consegnato a una persona diversa dal destinatario, compreso l'addetto all'ufficio. La sua omissione determina la nullità della notificazione.
Massime di principio
- Quando una cartella esattoriale o altro atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare se sia stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla legge.
- La consegna dell'atto a un addetto all'ufficio non equivale alla consegna diretta al destinatario: l'agente notificatore deve quindi effettuare anche la comunicazione prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982.
- L'omissione della comunicazione obbligatoria può comportare la nullità della notificazione e rendere contestabile la cartella, ferma la necessità di verificare in concreto gli effetti processuali della nullità e un'eventuale sanatoria.
- In una situazione analoga, il destinatario dovrebbe acquisire la relata di notifica, verificare a chi sia stato consegnato l'atto e accertare l'esistenza e la regolarità della comunicazione di avvenuta notifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 124 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Macerata
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 421 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 549 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 553 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 555 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →