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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6011 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mani dell'addetto all'ufficio - Comunicazione di avvenuta notifica - Mancato invio - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: il mancato invio della comunicazione di avvenuta notifica comporta la nullità della notificazione della cartella esattoriale. La comunicazione è obbligatoria in tutti i casi in cui la notifica non sia eseguita a mani del destinatario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cartella di pagamento era stata notificata a mani di un addetto all'ufficio del destinatario e non direttamente al destinatario stesso. Il contribuente ha contestato la notifica perché l'agente notificatore non aveva inviato la comunicazione di avvenuta notifica prevista quando l'atto non viene consegnato personalmente al destinatario.

Norme richiamate

  • Art. 7, ultimo comma, legge n. 890/1982

    Impone all'agente notificatore di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica in tutti i casi in cui la stessa non sia stata eseguita a mani di quest'ultimo.

    La norma rende obbligatoria la comunicazione di avvenuta notifica quando l'atto è consegnato a una persona diversa dal destinatario, compreso l'addetto all'ufficio. La sua omissione determina la nullità della notificazione.

Massime di principio

  • Quando una cartella esattoriale o altro atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, occorre verificare se sia stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica prevista dalla legge.
  • La consegna dell'atto a un addetto all'ufficio non equivale alla consegna diretta al destinatario: l'agente notificatore deve quindi effettuare anche la comunicazione prevista dall'art. 7 della legge n. 890/1982.
  • L'omissione della comunicazione obbligatoria può comportare la nullità della notificazione e rendere contestabile la cartella, ferma la necessità di verificare in concreto gli effetti processuali della nullità e un'eventuale sanatoria.
  • In una situazione analoga, il destinatario dovrebbe acquisire la relata di notifica, verificare a chi sia stato consegnato l'atto e accertare l'esistenza e la regolarità della comunicazione di avvenuta notifica.

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