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Sentenza

Sentenza del 27/12/2018 n. 33408 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento Irpeg e Ilor relativo al periodo 1 gennaio 1997-30 settembre 1997. L'Amministrazione contestava alla H. S.r.l. di avere contabilizzato dividendi fittizi distribuiti dalle società S. e So. International Italy S.r.l., nell'ambito di operazioni finanziarie finalizzate a ottenere indebiti rimborsi d'imposta. I ricorrenti sostenevano, tra l'altro, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Ufficio in appello, il difetto di motivazione dell'avviso e l'insufficienza degli elementi presuntivi, evidenziando la documentazione bancaria, le certificazioni dei sostituti d'imposta, le delibere societarie e le scritture contabili comprovanti la reale distribuzione dei dividendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi alla dedotta novità delle contestazioni in appello e al difetto di motivazione dell'avviso, ritenendo che l'ulteriore documentazione prodotta dall'Ufficio avesse funzione meramente probatoria e integrativa dell'argomentazione, non di modifica della pretesa fiscale. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia sugli altri motivi, ritenendoli implicitamente respinti dalla conferma della legittimità dell'accertamento. Ha invece accolto il motivo relativo all'insufficiente motivazione sulla natura fittizia dei dividendi: la CTR si era limitata a richiamare genericamente gli elementi presuntivi dell'Ufficio, senza indicarli concretamente né spiegare perché la documentazione prodotta dalla società non fosse idonea a dimostrare la realtà delle operazioni. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere difese o eccezioni improprie.

    Nel processo tributario l'Ufficio non può modificare in appello i fatti costitutivi della pretesa o introdurre una domanda diversa, ma può produrre ulteriori elementi probatori e precisare le argomentazioni già poste a fondamento dell'avviso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di documenti in appello; nel caso concreto i documenti della Guardia di Finanza sono stati ritenuti utilizzabili perché destinati a chiarire e provare il meccanismo evasivo già contestato.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale. Non è necessario allegare ogni documento successivamente prodotto con funzione esclusivamente probatoria, se l'avviso è già sufficientemente motivato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; la sufficienza della motivazione va valutata in concreto, in relazione alla possibilità del contribuente di difendersi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina i poteri di accertamento ai fini delle imposte sui redditi. L'Amministrazione può fondare la rettifica anche su elementi presuntivi, purché adeguatamente individuati e valutati.

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti e presentare gravità, precisione e concordanza. Il giudice deve esplicitare il percorso logico che collega gli indizi alla conclusione sull'evasione.

  • Codice civile, art. 2697

    La parte che afferma il fondamento della propria pretesa deve provarne i fatti costitutivi; in materia tributaria l'Ufficio deve quindi fornire elementi idonei a sostenere la ripresa, mentre il contribuente può offrire prova contraria.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La motivazione è censurabile quando ometta o non consenta di ricostruire il procedimento logico su un fatto decisivo. Non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove.

Massime di principio

  • La produzione di nuovi documenti in appello non è automaticamente una domanda o eccezione nuova: è ammissibile quando serve a provare o chiarire i medesimi fatti già posti a fondamento dell'avviso, senza modificare la pretesa fiscale.
  • Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato se consente al contribuente di comprendere i fatti contestati e di predisporre la difesa; i documenti richiamati con funzione probatoria possono essere prodotti anche successivamente, purché non introducano una causa petendi diversa.
  • Quando l'accertamento si fonda su presunzioni, il giudice deve indicare concretamente gli indizi utilizzati, spiegare perché siano gravi, precisi e concordanti e confrontarsi con le prove contrarie offerte dal contribuente.
  • La mera affermazione che gli elementi dell'Ufficio costituiscono una prova valida dell'evasione non è sufficiente: occorre una motivazione analitica sul collegamento tra gli indizi, la conclusione fiscale e l'inidoneità della documentazione difensiva.
  • La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente sul merito, ma impone al giudice di merito un nuovo esame completo e motivato delle prove.

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