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Sentenza

Sentenza n. 388/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di carattere ordinatorio e cautelare dell’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Area Sanità Animale, notificato in data 21/06/2024, con il quale è stato disposto il blocco ufficiale di tutti i bovini presenti nello stabulario di proprietà della ricorrente e il successivo abbattimento dei capi infetti; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di carattere ordinatorio e cautelare dell’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Area Sanità Animale, notificato in data 21/06/2024, con il quale è stato disposto il blocco ufficiale di n. 9 ovini risultati portatori di genotipi non resistenti alla “scrapie ovina” ed è stato ordinato l’abbattimento o la castrazione degli stessi; - della nota prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui l’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Area Sanità Animale ha ritenuto la richiesta di controperizia della ricorrente in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 27/2021; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi”; nonché per l’accertamento “del diritto della ricorrente a far eseguire una controperizia sui campioni ematici prelevati dai n. 9 capi risultati positivi alla tubercolosi, previa disposizione, ove occorrer possa, di una verificazione e/o di una consulenza ai sensi degli artt. 63 c. 4, 66 e 67 c.p.a. volta a: - verificare se l’accertamento dell’infezione da tubercolosi bovina, appurato dall’ASL CN1, possa ritenersi correttamente svolto, tanto nelle modalità, quanto nell’esito; - ripetere le analisi sui bovini per verificare la positività o meno degli animali alla tubercolosi bovina”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/2/2025: per l'annullamento “- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 28/01/2025, con il quale l’ASL “CN1” - Dipartimento di Prevenzione (S.C. Area Sanità Animale) ha disposto la castrazione di tutti gli arieti adulti presenti nello stabulario di proprietà della ricorrente ed identificati in data -OMISSIS-; - della relazione a seguito di controllo ufficiale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL “CN1”; - di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/07/2025: per l’annullamento “- dell’ordinanza n. prot. -OMISSIS-, con la quale la ASL CN1 disponeva ed imponeva, ai sensi dell’art. 138 del regolamento CE 15.03.2017 n. 625 e dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 27 del 02/02/2021, le misure necessarie alla corretta identificazione degli ovini della ricorrente marcati con contrassegni provvisori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ai fini dell’attuazione del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di carattere ordinatorio e cautelare dell’ASL CN1, con cui è stato disposto il blocco ufficiale dei suddetti 9 ovini e ne è stato ordinato l’abbattimento o la castrazione e ordinava alla signora -ricorrente-, in qualità di responsabile degli animali, di provvedere all’identificazione ai sensi della normativa vigente di tutti gli ovini presenti per distinguere gli arieti portatori dei genotipi non resistenti alla “Scrapie ovina”, marcati con contrassegni provvisori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- dagli altri e di avviarli all’abbattimento oppure alla castrazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento per le seguenti motivazioni: ovini portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina”;

Giustizia amministrativa202401260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti sanitari di blocco ufficiale, abbattimento o castrazione di bovini e ovini affetti o geneticamente esposti a malattie animali, diniego della controperizia e successivo ordine di identificazione degli ovini

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l’ASL CN1, dopo un sopralluogo e gli accertamenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, aveva disposto il blocco ufficiale e l’abbattimento dei bovini risultati positivi alla tubercolosi, nonché il blocco degli ovini portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina e il loro abbattimento o castrazione. Ha inoltre contestato il diniego della controperizia sui campioni ematici e, con motivi aggiunti, l’ordine di castrazione degli arieti e il successivo ordine di identificazione degli animali da avviare all’abbattimento o alla castrazione. La ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e violazione del contraddittorio, sostenendo che la normativa sanitaria non fosse applicabile a una struttura destinata alla ricerca scientifica, che gli accertamenti sulla tubercolosi fossero inattendibili, che fosse dovuto il diritto alla controperizia previsto dall’art. 7, comma 5, d.lgs. 27/2021, che le misure relative alla scrapie fossero sproporzionate e che l’ASL avesse illegittimamente posto a suo carico l’identificazione degli ovini. È stata proposta anche una domanda risarcitoria. L’ASL ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo quanto al provvedimento sui bovini, perché già eseguito, e del primo ricorso per motivi aggiunti, perché il provvedimento impugnato era stato sostituito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e ha dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. L’esecuzione del provvedimento sui bovini non ha determinato l’improcedibilità della relativa impugnazione, perché permaneva l’interesse alla domanda risarcitoria; quest’ultima è stata comunque respinta per l’infondatezza delle censure e per la mancanza di prova del danno. Il primo ricorso per motivi aggiunti è divenuto improcedibile perché l’atto impugnato era stato sostituito da un successivo provvedimento adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Nel merito, il giudice ha ritenuto applicabile la normativa sanitaria, non essendo stata dimostrata né autorizzata un’attività di ricerca scientifica idonea a sottrarre la struttura agli obblighi sanitari; in ogni caso, la detenzione di numerosi animali non può ritenersi esente dalle norme poste a tutela della salute umana e animale. Gli accertamenti sulla tubercolosi sono stati considerati attendibili perché eseguiti e successivamente confermati dall’Istituto Zooprofilattico, ente pubblico tecnicamente qualificato, mentre il solo esame clinico del consulente della ricorrente non era sufficiente a confutarli. Il diritto alla controperizia ex art. 7, comma 5, d.lgs. 27/2021 non si applica alle attività ufficiali, diverse dai controlli ufficiali, dirette ad accertare, prevenire, contenere o eradicare malattie animali, ai sensi dell’art. 7, comma 7, dello stesso decreto e dell’art. 2, par. 2, del regolamento UE n. 625/2017; rilevano inoltre le esigenze di celerità e tutela della salute pubblica. Le misure di abbattimento o castrazione degli ovini sono state ritenute imposte dalla disciplina nazionale sulla scrapie e dagli obblighi europei. Infine, l’ordine di identificazione a carico della ricorrente è stato ritenuto legittimo, poiché i contrassegni provvisori apposti dall’ASL erano stati rimossi dalla stessa ricorrente, rendendo impossibile distinguere gli animali interessati; la misura era proporzionata e graduata, limitando l’abbattimento o la castrazione ai soli capi portatori dei genotipi non resistenti. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 138 regolamento UE 2017/625

    Consente l’adozione di misure ufficiali necessarie in relazione agli animali e alle malattie accertate, tra cui il blocco e le misure sanitarie conseguenti.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 27/2021

    Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1 i cui animali o merci sono stati oggetto di controllo ufficiale mediante campionamento con esito sfavorevole, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento hanno diritto, a proprie spese, di fare condurre una controperizia a cura di un esperto di parte qualificato, consistente nell'esame documentale delle registrazioni inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all'emissione del rapporto di prova relativo alla singola analisi, prova o diagnosi. [...]

    Attribuisce il diritto alla controperizia nei casi previsti, ma non si applica alle altre attività ufficiali escluse dal comma 7.

  • art. 7, comma 7, d.lgs. 27/2021

    Esclude l’applicazione delle garanzie della controperizia alle altre attività ufficiali di cui all’art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 625/2017.

  • art. 2, paragrafo 2, regolamento UE 2017/625

    Ric comprende tra le altre attività ufficiali quelle dirette ad accertare, prevenire, contenere o eradicare malattie animali.

  • allegato III regolamento UE 2020/689

    Costituisce, insieme alla disciplina nazionale, base normativa per l’impiego della prova del gamma-interferone nell’accertamento della tubercolosi bovina.

  • decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024, allegato 2

    Prevede il programma nazionale obbligatorio di eradicazione dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis nelle popolazioni bovine delle zone non indenni.

  • decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015, allegato I, parte B

    Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità fino alla macellazione che dovrà essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. [...] Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori [...] devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo.

    Impone l’eliminazione o la castrazione degli ovini maschi con genotipo incompatibile con l’impiego riproduttivo.

  • regolamento CE 999/2001

    Rileva quale fonte degli obblighi europei di prevenzione ed eradicazione della scrapie ovina.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla possibile valutazione dell’inottemperanza della ricorrente all’obbligo di collaborazione nell’identificazione degli animali.

Massime di principio

  • La detenzione di animali in una struttura privata, anche quando sia allegata una finalità di ricerca scientifica, non esonera dal rispetto della normativa sanitaria e di profilassi se il titolare non dimostra l’esistenza di uno specifico titolo autorizzatorio e di un’attività di ricerca effettivamente svolta secondo la disciplina speciale; in ogni caso, la tutela della salute umana e animale giustifica l’applicazione delle misure sanitarie previste dall’ordinamento.
  • Il diritto alla controperizia previsto dall’art. 7, comma 5, d.lgs. 27/2021 riguarda i controlli ufficiali mediante campionamento con esito sfavorevole, ma non si estende alle altre attività ufficiali dirette ad accertare, prevenire, contenere o eradicare malattie animali, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.lgs. 27/2021 e dell’art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE 2017/625.
  • Gli accertamenti sanitari eseguiti e confermati da un istituto zooprofilattico pubblico tecnicamente qualificato possono fondare i provvedimenti sanitari quando il privato non adduca elementi tecnici concreti idonei a contestarne l’attendibilità; il mero esame clinico effettuato da un consulente di parte non è sufficiente a superare le risultanze delle analisi di laboratorio.
  • Le misure di abbattimento o castrazione degli ovini portatori di genotipi non resistenti alla scrapie ovina sono legittime quando costituiscono adempimento di obblighi normativi nazionali ed europei finalizzati all’eradicazione della malattia e alla tutela della salute pubblica.
  • Quando l’amministrazione non riesce a identificare gli animali destinatari di misure sanitarie perché il detentore ha rimosso o alterato i contrassegni precedentemente apposti, può legittimamente imporre al medesimo detentore di collaborare alla nuova identificazione, purché la misura sia proporzionata e limiti l’abbattimento o la castrazione ai soli animali effettivamente interessati.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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