Sentenza del 27/01/2017 n. 2070 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.E. ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo al mancato pagamento di somme ICI per gli anni 1999 e 2000. La cartella originaria, dell'importo di Euro 2.215,27, era già stata annullata con sentenza della C.T.P. di Roma passata in giudicato. La C.T.R. del Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che il preavviso di fermo non fosse autonomamente impugnabile e che mancasse l'interesse ad agire. Il contribuente ha denunciato la violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il preavviso costituisse un atto lesivo e immediatamente contestabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile perché comunica una concreta pretesa dell'amministrazione e consente al destinatario di contestarne tempestivamente la legittimità, evitando l'iscrizione del fermo, ulteriori spese e la necessità di attendere la fase esecutiva. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre Equitalia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.
Il preavviso di fermo, pur essendo stato introdotto nella prassi mediante istruzioni amministrative, costituisce un atto funzionale a comunicare al debitore l'intenzione di iscrivere il fermo e precede l'adozione della misura.
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
Il destinatario del preavviso ha un interesse concreto e attuale a impugnarlo, poiché l'atto rende conoscibile una pretesa amministrativa e preannuncia una misura potenzialmente lesiva. Non è necessario attendere l'iscrizione definitiva del fermo.
Art. 350, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato dal contribuente quale parametro processuale della denuncia di violazione di legge proposta contro la decisione d'appello.
Cass. civ., Sezioni Unite, 7 maggio 2010, n. 11087
Il preavviso di fermo amministrativo [...] rappresenta un atto autonomamente impugnabile [...] trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'amministrazione.
Il principio stabilisce in via generale che il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile anche quando riguarda obbligazioni non tributarie, perché il destinatario può chiedere subito il controllo giudiziale della legittimità sostanziale della pretesa.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo è normalmente impugnabile autonomamente: il debitore non deve attendere l'iscrizione effettiva del fermo o l'avvio dell'esecuzione.
- L'interesse ad agire deriva dalla concreta possibilità che il preavviso conduca all'iscrizione del fermo e dall'esigenza di contestare tempestivamente la pretesa, evitando ulteriori costi e limitazioni.
- Se la cartella o il titolo esecutivo su cui si fonda il preavviso è già stato annullato con sentenza definitiva, l'agente della riscossione non può legittimamente procedere al fermo per la medesima pretesa.
- La regola dell'impugnabilità anticipata tutela il contribuente anche per debiti di natura non tributaria, non soltanto per l'ICI o per altri tributi.
- In casi analoghi occorre verificare sia la validità della pretesa sottostante sia la tempestività dell'impugnazione del preavviso, oltre all'eventuale esistenza di precedenti decisioni definitive favorevoli al debitore.
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