Sentenza n. 1028/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 937/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 269,91, oltre interessi legali e spese di lite, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, entro il quale le amministrazioni devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Retribuzione Professionale Docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventualità di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l’ottemperanza al giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione della decisione e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine di 120 giorni costituisce il termine dilatorio entro il quale l’amministrazione deve completare le procedure di pagamento e prima della cui scadenza il creditore non può procedere all’esecuzione forzata. Decorso inutilmente tale termine, è proponibile l’azione di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, consente il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale di condanna dell’amministrazione è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e quest’ultima non vi ha dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per l’eventualità di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice, anche appartenente a una struttura territoriale, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso quando svolga le funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- In presenza di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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