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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17072/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ex legge n. 199/2010 a seguito della revoca della misura di affidamento in prova concessa in via provvisoria. Denuncia (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 58-quater Ord. pen. e vizio di motivazione perché la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater non sarebbe applicabile alla revoca di una misura concessa solo provvisoriamente; contesta l'uso della procedura di cui all'art. 51-ter Ord. pen. e sostiene che il Tribunale non ha considerato che l'affidamento era meramente provvisorio. (2) Denuncia altresì violazione di legge per il rigetto della richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio (legge n. 199/2010), argomentando che il beneficio non è equivalente a una misura alternativa e che la clausola di compatibilità dell'art. 58-quater impone una valutazione individuale e non un automatismo che neghi la funzione rieducativa della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. La Corte ha stabilito che, quando la revoca riguarda una concessione provvisoria dell'affidamento disposta dal Magistrato di sorveglianza, non si applica la procedura incidentale di sospensione cautelativa di cui all'art. 51-ter, comma 2, e il Tribunale decide in via definitiva sulla domanda di concessione della misura: pertanto non opera la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen. La revoca della misura provvisoria è ontologicamente diversa dalla revoca di una misura concedente in via definitiva; conseguentemente il provvedimento impugnato è annullato e il reclamo va riesaminato. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 58-quater Ord. pen.

    preclusione triennale alla concessione di misure alternative dopo la revoca dell'affidamento, semilibertà o detenzione domiciliare

    La Corte distingue tra revoca di misure definitive (che attiva la preclusione triennale) e revoca di misure concesse in via provvisoria (che non determina automaticamente la preclusione).

  • art. 51-ter Ord. pen.

    procedura incidentale di controllo della sospensione cautelativa della decisione

    La procedura incidentale di sospensione cautelativa prevista dall'art. 51-ter, comma 2, non si applica quando la revoca riguarda una misura provvisoria; in tal caso il Tribunale decide definitivamente sulla concessione della misura.

  • legge n. 199/2010 (art. 1)

    beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio per pene detentive non superiori a 18 mesi

    La Corte non ha deciso nel merito sulla compatibilità o diversità rispetto alle misure alternative, avendo ritenuto assorbito il secondo motivo; tuttavia sottinteso è che la valutazione della compatibilità va fatta con attenzione e non per automatismi.

  • artt. 47 e 47-ter Ord. pen.

    disciplinano l'ammissione alle misure alternative e la provvisoria ammissione per fumus e periculum

    La concessione provvisoria è strumento cautelare e interlocutorio, legato a fumus e periculum, finalizzato a preservare la fruttuosità dell'eventuale pronuncia collegiale successiva.

  • art. 3, comma 1, lett. d, d.l. n. 146/2013 conv. legge n. 10/2014

    estensione dei termini (es. sessanta giorni) per la decisione collegiale dopo la provvisoria concessione

    Norma che ha inciso sui tempi e sulla disciplina della misura provvisoria, rafforzando la natura cautelare e interlocutoria dell'ammissione provvisoria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti all'impugnazione (richiamato in tema di motivi esaminati)

    Rilevato esclusivamente per definire i limiti entro i quali sono stati dedotti i motivi di ricorso.

Massime di principio

  • La revoca di una misura alternativa concessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza non produce automaticamente gli effetti preclusivi (triennio) che si applicano alle revoche di misure concesse in via definitiva.
  • Quando il Magistrato concede provvisoriamente e poi propone la revoca, il Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla domanda deve pronunciarsi in via definitiva sulla concessione della misura; non si applica la procedura incidentale di sospensione cautelativa prevista dall'art. 51-ter, comma 2.
  • La concessione provvisoria ha natura cautelare e interlocutoria: è finalizzata a evitare il pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e può essere ritirata dal Magistrato per sopravvenienze che rendano incompatibile la prosecuzione del beneficio.
  • In situazioni simili occorre distinguere attentamente tra 'revoca provvisoria' (atto cautelare monocratico) e 'revoca definitiva' (provvedimento che produce effetti preclusivi): la qualificazione della revoca è decisiva per l'applicabilità dell'art. 58-quater.
  • La valutazione sull'accesso a benefici come l'esecuzione domiciliare ex legge 199/2010 richiede un esame individualizzato della compatibilità e della natura del beneficio rispetto alle misure alternative; non vanno applicati automatismi che escludano ogni valutazione rieducativa.
  • In presenza di revoca di una misura provvisoria, i difensori dovrebbero richiedere che il Tribunale si pronunci definitivamente sulla concessione del beneficio e contestare l'applicazione automatica delle cause ostative previste per le revoche di misure definitive.

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