Sentenza del 18/12/2019 n. 33586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, contestando il recupero a tassazione della quota di ammortamento concernente l'acquisto di un natante, del relativo tender e dei costi assicurativi. Secondo la contribuente, tali beni erano strumentali all'attività d'impresa, poiché utilizzati come barca d'appoggio per il trasporto di attrezzature e materiali, le ispezioni marittime, l'assistenza alla direzione dei lavori e le attività operative in mare. La società ha inoltre denunciato omessa pronuncia, motivazione insufficiente o illogica e violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse esaminato la questione della strumentalità e motivato adeguatamente sulla base della documentazione acquisita, ritenuta generica e inconcludente. Le censure sulla valutazione delle prove sono state dichiarate inammissibili, poiché la Cassazione non può riesaminare il merito della controversia. È stato inoltre chiarito che, per dedurre un costo, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione della spesa alla produzione del reddito. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la questione proposta e ne espone le ragioni di rigetto, anche mediante una valutazione sintetica ma comprensibile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Vizi della sentenza e dell'attività processuale
La censura relativa all'omessa pronuncia è stata ricondotta al vizio processuale previsto da questa disposizione, ma è stata ritenuta infondata perché il motivo di appello era stato esaminato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, art. 54, convertito nella L. 134/2012
Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti
Dopo la riforma, non sono più deducibili in cassazione il semplice difetto di sufficienza, logicità o coerenza della motivazione. È censurabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure la motivazione meramente apparente o lesiva del minimo costituzionale.
Art. 111, comma 6, Cost.
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e di verificare le ragioni della decisione. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta effettiva e non apparente.
Principio generale sull'onere della prova dei costi deducibili e dell'inerenza
Il contribuente che pretende la deduzione di un costo deve dimostrare l'esistenza e la natura della spesa, i fatti che la giustificano e la concreta inerenza o destinazione alla produzione del reddito. Non spetta all'Amministrazione provare in via generale l'inesistenza dei presupposti della deduzione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Versamento del contributo unificato e dell'ulteriore importo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- La deducibilità di un bene o di una spesa non deriva dalla sua mera disponibilità da parte dell'impresa o dalla sua astratta compatibilità con l'oggetto sociale: occorre dimostrarne l'effettivo e concreto impiego nell'attività produttiva.
- Per sostenere l'inerenza di costi relativi a beni utilizzabili anche per finalità personali o di diporto, è necessario conservare e produrre documentazione specifica, come contratti, registri di utilizzo, missioni, fatture, ordini di lavoro e collegamenti puntuali con i ricavi o con le commesse.
- L'onere della prova dell'inerenza e della deducibilità grava sul contribuente, anche quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'effettiva destinazione produttiva del bene.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia. Le doglianze devono riguardare una precisa violazione di legge, un'omessa pronuncia effettiva oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti previsti dalla legge.
- Una motivazione sintetica non è necessariamente apparente: è sufficiente che renda comprensibile il percorso logico del giudice e le ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostra la strumentalità del costo.
- Quando il giudice di merito basa la decisione su documentazione ritenuta generica o inconcludente e tale valutazione è logicamente motivata, la decisione è normalmente difficilmente censurabile in cassazione.
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