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Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33586 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, contestando il recupero a tassazione della quota di ammortamento concernente l'acquisto di un natante, del relativo tender e dei costi assicurativi. Secondo la contribuente, tali beni erano strumentali all'attività d'impresa, poiché utilizzati come barca d'appoggio per il trasporto di attrezzature e materiali, le ispezioni marittime, l'assistenza alla direzione dei lavori e le attività operative in mare. La società ha inoltre denunciato omessa pronuncia, motivazione insufficiente o illogica e violazione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse esaminato la questione della strumentalità e motivato adeguatamente sulla base della documentazione acquisita, ritenuta generica e inconcludente. Le censure sulla valutazione delle prove sono state dichiarate inammissibili, poiché la Cassazione non può riesaminare il merito della controversia. È stato inoltre chiarito che, per dedurre un costo, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione della spesa alla produzione del reddito. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice esamina la questione proposta e ne espone le ragioni di rigetto, anche mediante una valutazione sintetica ma comprensibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Vizi della sentenza e dell'attività processuale

    La censura relativa all'omessa pronuncia è stata ricondotta al vizio processuale previsto da questa disposizione, ma è stata ritenuta infondata perché il motivo di appello era stato esaminato.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 83/2012, art. 54, convertito nella L. 134/2012

    Omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma, non sono più deducibili in cassazione il semplice difetto di sufficienza, logicità o coerenza della motivazione. È censurabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oppure la motivazione meramente apparente o lesiva del minimo costituzionale.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e di verificare le ragioni della decisione. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta effettiva e non apparente.

  • Principio generale sull'onere della prova dei costi deducibili e dell'inerenza

    Il contribuente che pretende la deduzione di un costo deve dimostrare l'esistenza e la natura della spesa, i fatti che la giustificano e la concreta inerenza o destinazione alla produzione del reddito. Non spetta all'Amministrazione provare in via generale l'inesistenza dei presupposti della deduzione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Versamento del contributo unificato e dell'ulteriore importo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • La deducibilità di un bene o di una spesa non deriva dalla sua mera disponibilità da parte dell'impresa o dalla sua astratta compatibilità con l'oggetto sociale: occorre dimostrarne l'effettivo e concreto impiego nell'attività produttiva.
  • Per sostenere l'inerenza di costi relativi a beni utilizzabili anche per finalità personali o di diporto, è necessario conservare e produrre documentazione specifica, come contratti, registri di utilizzo, missioni, fatture, ordini di lavoro e collegamenti puntuali con i ricavi o con le commesse.
  • L'onere della prova dell'inerenza e della deducibilità grava sul contribuente, anche quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'effettiva destinazione produttiva del bene.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o del merito della controversia. Le doglianze devono riguardare una precisa violazione di legge, un'omessa pronuncia effettiva oppure l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti previsti dalla legge.
  • Una motivazione sintetica non è necessariamente apparente: è sufficiente che renda comprensibile il percorso logico del giudice e le ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostra la strumentalità del costo.
  • Quando il giudice di merito basa la decisione su documentazione ritenuta generica o inconcludente e tale valutazione è logicamente motivata, la decisione è normalmente difficilmente censurabile in cassazione.

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