Ordinanza n. 3024/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento con cui l'Amministrazione ha disposto l'esclusione del ricorrente dal “Concorso interno, per titoli ed esami, a 150 posti per l'ammissione al 30° corso di formazione basico riservato ai volontari in servizio permanente della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto” ; del verbale n. 4 dell'08.10.2025, nella parte in cui ha confermato l'esclusione del ricorrente dal concorso de quo; della graduatoria di specialità di cui all'art.9, comma 10, della lex specialis , di estremi non conosciuti, limitatamente alla parte in cui non ricomprende il nominativo del ricorrente; della graduatoria finale di merito, ove esistente, di data e estremi non conosciuti; della comunicazione presente sulla pagina personale del ricorrente a mente della quale è stato comunicato a quest'ultimo il voto “0” e l'esito annullato della prova scritta; del verbale n. 3 del 23.09.2025 laddove esclude il ricorrente; nonché di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CALISTA GABRIELE il 23\4\2026 : per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale, della graduatoria finale di merito approvata con Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG2026 0077480 del 13 febbraio 2026 e pubblicata in data 16.02.2026; del medesimo Decreto Interdirigenziale n. M_D AB05933 REG202 0077480 del 13 febbraio 2026, sempre pubblicato in data 16.02.2026, nella parte in cui dichiara i vincitori e li ammette alla frequenza del 30° corso di formazione basico; nonché di ogni atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso interno per 150 posti e successiva graduatoria finale di merito, impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso interno, il verbale che l'ha confermata, il verbale di esclusione dalla prova, la comunicazione del voto pari a zero e dell'esito annullato della prova scritta, nonché le graduatorie nella parte in cui non comprendevano il suo nominativo. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale approvata con decreto interdirigenziale, nella parte relativa alla dichiarazione dei vincitori e alla loro ammissione al corso, deducendo vizi derivati dalla pretesa invalidità dell'esclusione originaria e chiedendo una nuova misura cautelare. Il testo non specifica analiticamente gli ulteriori motivi di legittimità dedotti, ma riferisce che la domanda cautelare si fondava sulla contestazione dell'esclusione e sulla conseguente invalidità derivata della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti. Ha rilevato che sull'esclusione originaria si erano già pronunciati negativamente, in sede cautelare, sia il TAR sia il giudice d'appello. La nuova impugnazione della graduatoria riproponeva la medesima vicenda e la medesima domanda cautelare senza indicare fatti nuovi sopravvenuti idonei a giustificare una revisione delle precedenti decisioni. In particolare, il Consiglio di Stato aveva già escluso l'attuale sussistenza del periculum in mora. Il Collegio ha inoltre richiamato le precedenti considerazioni sull'importanza dell'anonimato nelle prove concorsuali, assicurato dal sistema dei codici a barre anche quando la correzione è automatizzata, in conformità alla giurisprudenza richiamata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali, ma è stata respinta per l'assenza di elementi nuovi e, in particolare, per l'insussistenza del periculum in mora già accertata dal giudice d'appello.
art. 9, comma 10, della lex specialis
La disposizione è richiamata con riferimento alla graduatoria di specialità impugnata, ma il testo non espone uno specifico contenuto interpretativo della norma.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 26/2013
È richiamata a sostegno della persistente funzione dell'anonimato nelle prove concorsuali, anche in presenza di correzione automatica.
Consiglio di Stato, n. 8655/2022
È richiamata quale precedente sul ruolo dell'anonimato nelle procedure concorsuali con correzione automatica.
Consiglio di Stato, n. 7005/2019
È richiamata quale precedente sul ruolo dell'anonimato nelle procedure concorsuali con correzione automatica.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare in occasione dell'impugnazione di un atto sopravvenuto, quando la nuova impugnazione dipende dalla medesima contestazione dell'atto originario, non giustifica una revisione delle precedenti decisioni cautelari in assenza di fatti nuovi sopravvenuti rilevanti.
- La tutela cautelare richiede la concreta attualità del periculum in mora; quando tale presupposto sia stato già escluso dal giudice d'appello e non emergano elementi nuovi, la nuova istanza cautelare deve essere respinta.
- Nelle procedure concorsuali l'anonimato della prova conserva una funzione propria di garanzia dell'imparzialità anche quando la correzione sia automatizzata e realizzata mediante codici a barre.
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