Sentenza del 30/05/2016 n. 3410 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Rateazione - Pagamento della rata - Ritardo di un giorno - Non rileva - Lieve inadempimento - Decadenza della rateazione - Non sussiste - Iscrizione a ruolo dell'intero carico e delle sanzioni - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva aderito alla rateazione degli importi dovuti per IRAP, IRES e IVA, risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 2007. La prima rata era stata pagata con un solo giorno di ritardo. L’Agenzia aveva considerato inefficace la rateazione, iscrivendo a ruolo l’intero debito con sanzioni applicate nella misura piena del 30%. La contribuente ha contestato la sproporzione della conseguenza rispetto alla modestia del ritardo, sostenendo che si trattasse di un lieve e accidentale inadempimento, non indicativo della volontà di sottrarsi al pagamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ha confermato l’illegittimità della decadenza dalla rateazione e della conseguente iscrizione a ruolo dell’intero carico con sanzioni piene. Ha ritenuto che il ritardo di un solo giorno evidenziasse l’accidentalità dell’evento e non un’intenzione evasiva, nonché che l’applicazione della sanzione piena fosse eccessiva e non coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. L’atto impugnato è stato annullato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla base del quale erano stati determinati gli importi dovuti dalla società.
Art. 23, comma 31, del d.l. n. 78/2011
Ha previsto, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, una riduzione della sanzione a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, estendendo tale disciplina ai tributi interessati.
D.lgs. n. 159/2015
Ha introdotto una disciplina specifica del lieve inadempimento, stabilendo che la rateazione non decade se il pagamento tardivo della prima rata non supera sette giorni.
Art. 13 del d.lgs. n. 472/1997
Prevede la disciplina delle sanzioni per i tardivi od omessi versamenti; la sentenza richiama la riduzione proporzionale applicabile ai ritardi brevi.
Massime di principio
- Un ritardo minimo e isolato nel pagamento di una rata, soprattutto se pari a un solo giorno, può essere qualificato come lieve inadempimento e non comportare automaticamente la decadenza dalla rateazione.
- La decadenza dalla rateazione e l’applicazione delle sanzioni piene devono essere valutate alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede, considerando se il comportamento manifesti realmente la volontà di sottrarsi al pagamento.
- Per i pagamenti tardivi della prima rata, il termine di tolleranza previsto dalla disciplina sul lieve inadempimento è, in linea generale, di sette giorni; il rispetto delle condizioni normative e temporali deve comunque essere verificato nel caso concreto.
- La disciplina applicabile va individuata anche in base alla data del pagamento e al tipo di rateazione, poiché modifiche legislative successive possono incidere sui termini e sulle conseguenze del ritardo.
- Quando l’amministrazione considera decaduta una rateazione per un ritardo minimo, il contribuente può contestare la sproporzione della conseguenza e chiedere l’annullamento dell’iscrizione a ruolo dell’intero carico e delle sanzioni non dovute.
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