Sentenza n. 4944/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento sull'istanza del 22.7.2025, volta ad ottenere rimozione vincolo espropriativo dell'immobile sito in Casal di Principe, distinto in catasto, foglio 17, particella 5582 Zona B3 dell'attuale PRG.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 22 luglio 2025 volta alla rimozione del vincolo espropriativo e alla riclassificazione urbanistica dell'area
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il proprio terreno, ricadente nel PRG in una zona destinata alla realizzazione di una strada pubblica e quindi assoggettata a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 327/2001, non era stato interessato, nei cinque anni successivi all'approvazione del PRG, né dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera né dalla sua realizzazione. Ne sarebbe derivata la decadenza del vincolo e la trasformazione dell'area in zona priva di specifica disciplina urbanistica, con conseguente obbligo del Comune di procedere alla riclassificazione. La ricorrente ha contestato l'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza del 22 luglio 2025, chiedendo l'accertamento dell'obbligo comunale di provvedere, la riclassificazione dell'immobile, la nomina di un commissario ad acta e il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dalla limitazione del godimento del bene. Il Comune non si è costituito. La domanda risarcitoria è stata formulata senza adeguata specificazione e senza supporto probatorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso relativamente all'azione avverso il silenzio, ritenendo illegittima l'inerzia comunale. Ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, d.P.R. 327/2001, la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio fa sorgere in capo all'amministrazione il potere-dovere di ridisciplinare l'area; la disciplina provvisoria delle cosiddette zone bianche non esaurisce tale obbligo. La qualificazione dell'area come zona bianca legittima quindi l'istanza di riclassificazione e impone al Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso e motivato entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che il Comune conserva ampia discrezionalità nella scelta della nuova destinazione urbanistica, trattandosi di attività di pianificazione, e non è tenuto ad attribuire all'area la medesima destinazione delle particelle contigue o a ripristinare automaticamente la destinazione originaria. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e carenza di prova. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, commi 2 e 3, d.P.R. 327/2001
una volta scaduti i vincoli espropriativi, l’Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l’area rimasta priva di normazione urbanistica
La decadenza del vincolo preordinato all'esproprio determina il sorgere del potere-dovere dell'amministrazione di procedere alla nuova pianificazione dell'area. La disciplina applicabile alle zone bianche ha carattere interinale e non sostituisce l'obbligo di riclassificazione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede una specifica allegazione del danno e il necessario supporto probatorio; la formulazione generica e non provata non consente l'accoglimento.
Massime di principio
- La decadenza di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio fa sorgere in capo all'amministrazione un obbligo di procedere alla nuova disciplina urbanistica dell'area, quando essa sia rimasta priva di una specifica regolamentazione.
- La disciplina urbanistica delle cosiddette zone bianche, applicabile in via provvisoria dopo la decadenza del vincolo espropriativo, non esclude né assorbe il dovere dell'amministrazione di colmare la lacuna pianificatoria mediante una nuova classificazione dell'area.
- L'azione avverso il silenzio è fondata quando l'amministrazione non conclude con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato da un'istanza di riclassificazione urbanistica di un'area divenuta zona bianca.
- L'accertamento dell'obbligo di provvedere non comporta il riconoscimento della destinazione urbanistica richiesta dal privato: nella nuova pianificazione l'amministrazione conserva ampia discrezionalità e può attribuire all'area una destinazione diversa da quella originaria o da quella delle particelle limitrofe.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo o da inerzia amministrativa deve indicare e dimostrare concretamente il pregiudizio subito; la genericità delle allegazioni e l'assenza di prova ne determinano il rigetto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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