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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01577/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in forma di s.a.s. operante nel settore olivicolo e del socio illimitatamente responsabile. Il socio, in proprio e quale legale rappresentante, aveva proposto reclamo ex art. 18 l.fall. contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento; la Corte d’appello ha rigettato il reclamo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell’art. 2703 c.c. in relazione all’art. 1, comma 1, l.fall., per avere la Corte d’appello ignorato contratti notarili di affitto di ramo d’azienda dai quali risultava che il frantoio oleario era stato sempre affittato a terzi e per aver fondato la fallibilità sull’oggetto sociale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione ai contratti di affitto e alla documentazione prodotta, perché la Corte avrebbe erroneamente preteso la prova della natura agricola dell’attività dopo la cessione/affitto dell’azienda; 3) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex artt. 101 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, poiché i giudici avrebbero considerato anche un foglio notizie della Guardia di Finanza non presente nel fascicolo telematico, con pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e che comunque mancasse l’osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso. Nel merito ha ribadito che, ai fini dell’assoggettabilità a fallimento, può rilevare l’oggetto sociale e soprattutto l’attività effettivamente svolta; nel caso concreto la Corte d’appello aveva accertato che nell’oggetto sociale erano comprese numerose attività commerciali e che non era stata provata la causa esimente agricola. Il terzo motivo è stato giudicato infondato perché il contraddittorio era stato rispettato: il debitore era stato convocato, invitato a depositare la documentazione patrimoniale e posto in condizione di conoscere le indagini della Guardia di Finanza e di difendersi. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2703 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la fede privilegiata dell'atto notarile, ma la Corte ritiene non decisivo il richiamo rispetto all'accertamento della natura commerciale o agricola dell'attività ai fini fallimentari

  • art. 1, comma 1, l.fall.

    "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici"

    la norma esclude dall’area del fallimento l’imprenditore agricolo e richiede l’accertamento dell’effettivo esercizio di attività commerciale

  • art. 2135 c.c.

    definisce l’imprenditore agricolo e le attività connesse; la Corte valorizza la distinzione tra attività agricole tipiche e attività commerciali

  • d.lgs. n. 228 del 2001

    richiamato per la nuova definizione di imprenditore agricolo imperniata su coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse

  • d.lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3

    le società possono essere qualificate imprenditori agricoli professionali se lo statuto prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole e ricorrono gli ulteriori requisiti di legge

  • l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1094

    le società di persone e s.r.l. costituite da imprenditori agricoli sono considerate imprenditori agricoli se esercitano esclusivamente attività connesse ai prodotti agricoli dei soci

  • art. 2697 c.c.

    viene applicato il criterio del riparto dell’onere della prova: chi invoca l’esenzione dal fallimento deve provare il fatto impeditivo della natura commerciale

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    richiamato per l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non meri documenti o argomentazioni

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio, ma la Corte esclude la lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa violazione del giusto processo, ma ritenuto non violato

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio, ma la doglianza è respinta

  • art. 15, commi 4 e 6, l.fall.

    legittima la richiesta di informazioni urgenti e l’avvalimento della Guardia di Finanza nel procedimento prefallimentare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell’assoggettabilità a fallimento di un soggetto qualificato come agricolo, non basta l’iscrizione formale nel registro delle imprese o la qualificazione statutaria: il giudice può e deve verificare l’attività effettivamente svolta e l’eventuale prevalenza di attività commerciali.
  • Quando si invoca l’esenzione dal fallimento per natura agricola dell’impresa, grava sul debitore l’onere di provare il fatto impeditivo, cioè che l’attività concretamente svolta rientra nell’art. 2135 c.c. o nelle attività connesse; in mancanza di tale prova, prevale il dato della commercialità emergente dagli atti.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita una mera riproposizione delle censure di merito né una richiesta di nuova valutazione delle prove: il motivo deve individuare specificamente un errore di diritto o un fatto storico decisivo omesso, con puntuale rispetto dei requisiti di autosufficienza.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, anche se non sono state esaminate tutte le singole prove o i documenti allegati.
  • La denuncia di violazione del contraddittorio nel procedimento prefallimentare richiede una concreta allegazione del pregiudizio difensivo: se il debitore è convocato, conosce gli accertamenti svolti e può depositare la propria documentazione, la nullità non è configurabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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