Cassazione Civile, Ordinanza n. 10767/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una rivendicazione immobiliare relativa a una striscia di terreno edificabile: l'attore sosteneva che una porzione della particella a lui acquistata fosse stata occupata senza titolo dal vicino, mentre il convenuto assumeva che la porzione contestata facesse parte del bene acquistato dal suo dante causa e, comunque, che l'acquirente avesse comprato il lotto nello stato di fatto esistente. In primo grado tutte le domande furono rigettate. In appello la corte territoriale ha riqualificato la domanda come azione di rivendica e ha accolto la pretesa restitutoria, valorizzando i titoli di provenienza, l'interpretazione complessiva dell'atto di acquisto, la finalità edificatoria dell'operazione e la consulenza tecnica d'ufficio; ha invece respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova e ha regolato le spese ponendo a carico del convenuto anche quelle dei terzi chiamati. Nel ricorso principale si deducevano: 1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che la clausola 'per quello che effettivamente si trova' non potesse essere svalutata come mera clausola di stile senza una lettura complessiva del contratto; 2) violazione dell'art. 1350 c.c. e travisamento dell'interrogatorio formale, lamentando che la ricostruzione della volontà contrattuale fosse stata fondata su elementi extratestuali e su dichiarazioni asseritamente inesistenti o male interpretate; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese dei terzi chiamati, assumendo che la loro presenza in appello dipendesse solo dall'impugnazione dell'attore e non dal comportamento del ricorrente. Nel ricorso incidentale si contestava invece la regolazione delle spese di primo e secondo grado: da un lato, si censurava il mancato nuovo regolamento delle spese del primo grado a seguito della riforma della decisione; dall'altro, si sosteneva che le spese del venditore chiamato in causa dovessero gravare sul convenuto che aveva dato causa al coinvolgimento del terzo, in base al principio di causalità e alla logica della garanzia per evizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi contro l'accoglimento della rivendica, osservando che l'interpretazione della corte d'appello era plausibile e non sindacabile in sede di legittimità, che non vi era un vero travisamento della prova perché la decisione non si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese in interrogatorio, e che la condanna alle spese dei terzi chiamati era coerente col principio di causalità. Ha invece accolto i due motivi incidentali sulle spese: la riforma della sentenza di primo grado imponeva un nuovo regolamento delle spese complessive, e le spese del venditore evocato in garanzia dovevano essere poste a carico della parte che, con la contestazione sulla titolarità del bene, aveva reso necessaria la sua chiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Regola di interpretazione del contratto richiamata per censurare la lettura della clausola contrattuale; la Corte ribadisce che va valutata l'effettiva volontà delle parti e il criterio funzionale del contratto.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione deve essere sistematica e complessiva, non limitata a singole espressioni isolate.
art. 1367 c.c.
Le clausole devono, se possibile, essere interpretate in modo da attribuire loro qualche effetto, salvo che la vaghezza impedisca di ricostruire una concreta volontà negoziale.
art. 1350 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il limite all'uso di elementi extratestuali nella ricostruzione del contratto immobiliare; la Corte esclude che nel caso concreto la decisione si fosse fondata solo su tali elementi.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la Corte applica anche il principio di causalità per le spese dei terzi chiamati e chiarisce quando il giudice d'appello può rideterminare le spese di primo grado.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione assoluta o nullità della sentenza, dedotto nel ricorso principale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La censura è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera omessa valutazione di deduzioni difensive.
art. 1485 c.c.
Richiamato come ratio della chiamata in garanzia del venditore nel giudizio promosso dall'acquirente contro il terzo possessore.
art. 336 c.p.c.
La riforma della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese e impone un nuovo regolamento alla luce dell'esito complessivo della lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso principale, si dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non è censurabile se è una delle interpretazioni plausibili del testo, anche quando la parte ricorrente ne prospetti un'altra astrattamente possibile.
- Le clausole generiche o apparentemente di stile non vanno automaticamente espunte: il giudice deve verificare se, nel contesto del contratto e secondo la sua funzione economico-pratica, esse abbiano un contenuto effettivo; solo se la vaghezza impedisce di attribuire loro un significato concreto possono essere qualificate come clausole di stile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o di una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando la decisione si fondi su un'informazione probatoria inesistente o contraddetta in modo decisivo da un atto processuale; non basta che il giudice abbia valorizzato anche elementi ulteriori e autonomi.
- Le spese del terzo chiamato vanno poste a carico della parte che abbia provocato e giustificato la chiamata con la propria infondata pretesa o difesa, secondo il principio di causalità.
- Quando la sentenza di primo grado viene riformata, il giudice di appello deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese del primo grado, perché il capo sulle spese resta travolto dalla riforma della decisione di merito.
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