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Sentenza

Sentenza n. 1156/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (familiare della persona disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, nella qualità di genitore e amministratore di sostegno di una persona con disabilità, ha agito contro il silenzio formatosi sull'istanza presentata al Comune di Palermo il 5 febbraio 2025 e trasmessa alla Commissione UVM dell'ASP di Palermo il 24 febbraio 2025, chiedendo la predisposizione di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000. Nel corso del giudizio, con memoria del 20 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformandosi alla dichiarazione della ricorrente e richiamando l'art. 34, comma 5, c.p.a. La decisione presuppone che, nelle more del giudizio, sia venuto meno l'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio. Il Collegio ha tuttavia regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento complessivo di 1.500 euro, oltre IVA, CPA e accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, in ragione di metà per ciascuna amministrazione. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 legge n. 328/2000

    Costituisce la base normativa dell'istanza diretta alla predisposizione di un progetto individualizzato in favore della persona con disabilità.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, sopravviene una situazione che elimina l'interesse alla decisione sulla domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
  • In una controversia relativa alla predisposizione di un progetto individualizzato per una persona con disabilità, la domanda può essere proposta nei confronti delle amministrazioni comunali e sanitarie coinvolte nell'esercizio delle relative competenze.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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