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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37391/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 124 c.p., per omessa motivazione della Corte di Appello sulla prima censura di appello: eccezione di improcedibilità dell'azione penale per tardiva presentazione della querela. Il fatto rilevante è che il reato è contestato come commesso nel novembre 2009 mentre la querela risulta presentata il 13 aprile 2010; la difesa ha quindi chiesto che si valutasse se la querela fosse tempestiva e, se risultasse tardiva, che fosse pronunciato il proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché la Corte di Appello, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, non ha esaminato la questione della tempestività della querela sollevata dall'imputato. La Cassazione ha sottolineato che, se concomitano una causa estintiva (prescrizione) e il difetto della condizione di procedibilità (mancanza o tardività della querela), il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole e quindi la questione doveva essere decisa sul merito. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo esame sulla tempestività della querela e sulla prevalenza, se accertata, dell'assenza della condizione di procedibilità rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione. Non si è deciso sulle spese richieste dalla parte civile, che sono rimesse alla fase definitiva del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata per il concorso di persone nel reato (parte della qualificazione del fatto originario).

  • art. 646 c.p.

    Norma relativa all'appropriazione indebita; reato contestato nella riformulazione del Tribunale rispetto all'originaria imputazione.

  • art. 640 c.p.

    Norma sulla truffa, originariamente contestata e poi riqualificata dal Tribunale in appropriazione indebita.

  • art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato la viziosa motivazione (omissione e contraddittorietà) della sentenza impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel principio che le cause di non punibilità/non procedibilità non sono indifferentemente alternative e che, se coesistono prescrizione e difetto di querela, il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole e va valutato.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Richiama l'interesse a proporre ricorso in Cassazione anche quando è intervenuta la declaratoria di estinzione del reato, se permangono statuizioni civili rilevanti per le parti.

  • art. 12 disp. trans. D.Lgs. n. 36/2018

    Richiamata con riferimento ai termini di querela in relazione alle modifiche normative transitorie (la parte civile ha sostenuto di aver presentato la querela nei termini di tale disposizione).

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Richiamato nell'ambito delle esigenze illustrative del caso (circostanza aggravante/elemento del fatto) laddove citato nel capo di imputazione secondario.

  • art. 622 c.p.p.

    Citato per escludere che il Giudice civile debba decidere sulla questione di diritto processuale penale, confermando che il rinvio deve andare alla Corte d'appello in sede penale.

Massime di principio

  • Se in un procedimento coesistono una causa estintiva (es. prescrizione) e un difetto della condizione di procedibilità (es. mancanza o tardività della querela), il giudice deve valutare entrambe: il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole all'imputato e, se accertato, deve prevalere.
  • La mera declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non elimina l'interesse dell'imputato a proporre ricorso quando la sentenza conferma anche statuizioni civili: tali statuizioni rendono rilevante la decisione sulle altre cause di non punibilità o improcedibilità.
  • Il giudice di legittimità annulla quando la corte di merito omette di pronunciare su questioni di diritto rilegatamente dedotte e pertinenti, rimandando la valutazione sul punto al giudice di rinvio per valutazione di merito.
  • In tema di querela, il momento iniziale di decorrenza del termine può essere oggetto di valutazione in base agli elementi fattuali (ad es. proseguimento dei contatti tra le parti o circostanze che ritardano la consapevolezza del danno); perciò la tempestività va accertata in fatto dal giudice di merito.
  • Le questioni attinenti all'applicazione di norme processuali penali (es. condizioni di procedibilità) devono essere decise dal giudice penale di merito e non demandate al giudice civile, salvo effetti indiretti sull'azione civile.
  • Le decisioni sulle spese e sulla liquidazione delle stesse possono essere rimandate alla fase definitiva quando l'annullamento e il rinvio incidono sull'assetto sostanziale e processuale della decisione.

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