Cassazione Penale, Sentenza n. 285/2025 del 03/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per tentato furto e tentata rapina aggravata deducendo: (1) l'inutilizzabilità della querela e la compromissione della sua credibilità perché la persona offesa (di lingua inglese) aveva visto la querela tradotta in inglese dall'ufficiale di polizia giudiziaria che l'aveva raccolta, con presunta incompatibilità dell'interprete ai sensi dell'art. 144 c.p.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 56, 624, 628 c.p.) per non aver visionato integralmente i filmati che, secondo il ricorrente, avrebbero smentito la versione della persona offesa; (3) errori nel trattamento sanzionatorio (art. 133, art. 62, n. 4 c.p.), cioè eccessiva determinazione della pena base, illegittimità dell'aumento per continuazione, illegittimità nel riconoscimento delle aggravanti e mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 n. 4, nonché mancata applicazione della riduzione per lieve entità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi: (1) l'incompatibilità dell'ufficiale di polizia giudiziaria quale interprete è infondata perché la normativa non vieta che chi ha tradotto possa essere poi testimone e, al più, sussistono limiti alla sua testimonianza su dichiarazioni raccolte; inoltre la doglianza sulle modalità di traduzione è stata sollevata tardivamente e non supera la soglia di ammissibilità; (2) la censura sulla mancata visione dei filmati è inammissibile perché la Corte di appello aveva espressamente valutato i fotogrammi e i filmati e il ricorrente non ha confutato quel passaggio motivazionale. Il terzo motivo è stato accolto parzialmente: la Cassazione ha rilevato un errore nel calcolo della pena base e, correggendo la determinazione sanzionatoria ai sensi dell'art. 619, comma 2 c.p.p., ha ridefinito la pena complessiva in due anni di reclusione (determinazione dettagliata: pena base anni cinque, riduzione per tentativo a anni due e mesi sei, aumento per continuazione a anni tre, ulteriore riduzione per il rito a anni due). Sul resto (riconoscimento aggravanti, esclusione dell'attenuante art. 62 n.4, rifiuto di riconoscere la lieve entità) la Cassazione ha confermato le determinazioni della Corte di appello perché fondate su motivazione congrua e sulla valutazione della reiterazione della violenza e dell'elevata intensità del dolo. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio solo con riguardo alla misura della pena detentiva, che si quantifica in due anni; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 144 cod. proc. pen.
La norma disciplina le incompatibilità dell'interprete; la Corte ha interpretato che l'incompatibilità prevista non vieta a chi ha svolto l'attività di interprete di essere poi assunta come testimone e, viceversa, la circostanza che un ufficiale di polizia giudiziaria abbia tradotto la querela non rende automaticamente inutilizzabile la stessa.
art. 197 cod. proc. pen.
Riguarda le cause di incompatibilità a testimoniare; la Corte ha ritenuto che le ipotesi elencate non ricomprendono il ruolo di interprete svolto precedentemente dall'ufficiale che ha raccolto la querela.
art. 199 cod. proc. pen.
Tratta della facoltà di astensione dalla testimonianza; la Corte ha osservato che l'ufficiale non disponeva di tale facoltà che giustifichi l'incompatibilità come interprete.
art. 195, comma 4 cod. proc. pen.
Limita la testimonianza dell'ufficiale che abbia svolto indagini su alcune dichiarazioni; la Corte ha richiamato tale limite ma ha distinto la funzione di interprete dalla situazione di incompatibilità assoluta.
art. 498 cod. proc. pen.
Previene l'iscrizione di testimoni in lista; la Corte ha precisato che chi è inserito nella lista testi non può poi svolgere la funzione di interprete dopo l'iscrizione, ma l'attività di interprete svolta prima non crea automaticamente incompatibilità.
artt. 56, 624, 628 cod. pen.
Art. 56 (tentativo), artt. 624 e 628 (furto e rapina): la Corte ha valutato che la responsabilità è confermata sulla base di una prova composita (querela, filmati, fotogrammi, testimonianze) e ha respinto le censure relative alla mancata visione integrale dei filmati.
art. 133 cod. pen.
Regola il cumulo giuridico e la determinazione della pena; la Cassazione ha corretto la determinazione numerica della pena applicando le regole sul calcolo delle diminuzioni e degli aumenti.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Prevede l'attenuante per assenza di danno; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e dunque inammissibile oltre che, nel merito, implicitamente esclusa dalla valutazione della gravità e reiterazione della condotta.
Corte costituzionale, sentenza n. 86 del 2024 (riferimento giurisprudenziale)
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 2, nella parte che non prevedeva la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo per 'lieve entità' di alcuni casi di rapina. La Cassazione ha ricordato che tale pronuncia può legittimare la richiesta di annullamento con rinvio se il ricorrente prospetta specifici argomenti per il nuovo esame, ma nel caso concreto il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza della lieve entità.
art. 619, comma 2 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere, in sede di legittimità, errori di calcolo o determinazioni non discrezionali; la Corte l'ha usata per ricalcolare la pena in modo oggettivo senza rinvio.
art. 65, primo comma, n. 3 cod. pen.
Disciplina le modalità di applicazione delle circostanze diminutive; citata nella motivazione della Corte costituzionale come parametro per la misura della diminuzione (fino a un terzo).
art. 27 Cost.
Principi costituzionali sull'individualizzazione della pena e finalità rieducativa; richiamato dalla Corte costituzionale per giustificare la possibilità di modulare la pena anche nelle fattispecie di rapina di lieve entità.
Massime di principio
- La funzione di interprete svolta in corso di indagini non determina automaticamente l'inutilizzabilità della querela né una incompatibilità assoluta con la possibilità di essere poi testimone; le incompatibilità sono tassative e devono essere ricondotte alle ipotesi normative.
- Le doglianze sulla modalità di raccolta o traduzione di una querela se sollevate per la prima volta in Cassazione sono, di norma, inammissibili per violazione della catena devolutiva salvo che si indichi la decisiva rilevanza probatoria delle dichiarazioni contestate.
- Se la motivazione di merito indica di aver valutato filmati, fotogrammi o altre fonti audiovisive, il ricorrente deve contestare specificamente la valutazione motivata; semplici asserzioni non superano la soglia di ammissibilità.
- Errori formali o di computo nella determinazione numerica della pena possono essere rettificati dalla Cassazione senza rinvio (art. 619, comma 2 c.p.p.) quando la correzione non richiede un nuovo apprezzamento discrezionale.
- La sentenza della Corte costituzionale che introduce la possibilità di considerare la 'lieve entità' per rapina (Corte cost. n. 86/2024) è applicabile se sopravvenuta: il ricorrente può richiedere l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito verifichi concretamente la sussistenza delle condizioni; tuttavia è necessario indicare specifici elementi fattuali che giustifichino la qualificazione del fatto come di lieve entità.
- Richieste generiche di attenuanti (es. art. 62 n.4) avanzate senza adeguata specificazione sono inammissibili e non obbligano il giudice d'appello a un esame dettagliato; il ricorso per Cassazione non può supplire tale genericità.
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