Sentenza del 06/04/2016 n. 6647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva annullato l'accertamento in rettifica del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta 1979. L'Ufficio contestava l'effetto definitorio attribuito alla domanda di condono presentata dalla società e sosteneva che la definizione automatica dell'imposta producesse effetti soltanto nei confronti del soggetto che l'aveva richiesta, non anche dei soci. La Commissione aveva invece ritenuto definito il rapporto tributario, considerando che il reddito delle società di persone viene imputato ai soci per trasparenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 366-bis, ultimo comma, c.p.c., poiché il motivo non conteneva un idoneo momento di sintesi capace di individuare in modo chiaro e immediato la questione sottoposta alla Corte e il nesso tra il vizio denunciato e la decisione impugnata. Il motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché censurava statuizioni che non risultavano contenute nella sentenza impugnata. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la contribuente non si era costituita.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere corredato da un idoneo momento di sintesi.
Il ricorso per cassazione deve formulare i quesiti e, nei casi di vizio motivazionale, una sintesi chiara e autonoma delle censure, tale da consentire alla Corte di comprendere immediatamente la questione e verificare l'ammissibilità del ricorso. La mancanza o l'inadeguatezza di tale requisito comporta l'inammissibilità.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5
I redditi delle società semplici, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione.
La norma esprime il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone: il reddito d'impresa è determinato in capo alla società e successivamente attribuito ai soci ai fini dell'imposizione, anche se non è stato materialmente percepito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge: una censura non sintetica, non autonoma o non immediatamente comprensibile può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito.
- Il ricorrente deve impugnare esclusivamente le statuizioni effettivamente contenute nella sentenza contestata; attribuire al giudice affermazioni inesistenti rende il motivo inammissibile o comunque inidoneo.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre indicare con precisione quale sia la lacuna o contraddizione, quale fatto sia decisivo e perché la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico della decisione.
- Nelle società di persone opera il principio di trasparenza fiscale: il reddito societario viene imputato ai soci indipendentemente dalla distribuzione o percezione effettiva.
- La mancata costituzione della parte vittoriosa può comportare l'assenza di una pronuncia sulle spese processuali.
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