Cassazione Penale, Sentenza n. 931/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio (28/04/2023) riguardante catene, lucchetti e cartelli posti all'ingresso di un fondo per impedirne l'accesso a Megna Adele. Il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la controversia sulla proprietà del fondo al giudice civile, sostenendo di vantare il possesso ad usucapione del terreno e quindi la non legittimità del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse correttamente valutato il fumus commissi delicti e la necessità del sequestro probatorio sugli oggetti (catene, lucchetti e cartelli) strumentali all'accertamento dei reati contestati. Ha escluso l'obbligo di devolvere la questione di proprietà al giudice civile, poiché il sequestro non riguardava il suolo ma strumenti inibitori dell'accesso e il Tribunale ha mantenuto il sequestro (quindi non operava la traslazione della giurisdizione prevista dall'art. 324 c.p.p., comma 8). Conseguentemente, il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 633, 392, 393 cod. pen.
Indicazione delle fattispecie di reato contestate: sono i reati astrattamente valutati dal giudice del riesame per accertare il fumus commissi delicti e la corrispondente necessità del sequestro probatorio.
art. 324 cod. proc. pen., commi 7 e 8
Il comma 8 impone la devoluzione al giudice civile della controversia sulla proprietà solo nel caso in cui il giudice penale intenda restituire la cosa. Qui, poiché il giudice del riesame ha confermato e mantenuto il sequestro, non si applica la traslazione della giurisdizione e non era obbligatorio rimettere la questione al civile.
art. 263 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato per delineare i casi di competenza e le interazioni tra giurisdizioni penale e civile in materia di cose sottoposte a misura.
art. 2 cod. proc. pen.
Principio che legittima il giudice penale a decidere anche su questioni pregiudiziali alla sua decisione, con valenza incidentale, quando ciò sia necessario per il provvedimento cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili per colpa; qui applicata con determinazione della sanzione in euro 3.000.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. U. n. 36072/2018; Sez. U. n. 5876/2004; varie sezioni: n. 3465/2019, n. 25320/2016, n. 15254/2015, n. 21157/2019)
Richiami giurisprudenziali usati per precisare i requisiti motivazionali del decreto di sequestro probatorio e per stabilire il corretto ambito di sindacato del giudice del riesame (verifica del fumus e delle esigenze probatorie, non un giudizio di merito sulla proprietà).
Massime di principio
- Il giudice penale che esamina un sequestro probatorio verifica il fumus commissi delicti e la necessità del sequestro per acquisire prove non altrimenti reperibili, non decide in merito alla titolarità definitiva del diritto di proprietà.
- L'obbligo di devolvere la controversia sulla proprietà al giudice civile (art. 324 c.p.p., comma 8) opera solo se il giudice penale intende restituire la cosa; se mantiene il sequestro non è necessaria la traslazione della giurisdizione.
- Se il sequestro riguarda oggetti strumentali all'ipotesi di reato e non il bene immobile in sé, il sindacato del riesame è finalizzato a valutare l'idoneità di quegli oggetti come prove, non la meritevolezza della pretesa proprietaria.
- Le doglianze difensive che sollevano questioni di titolo (es. usucapione) non sono adeguate a invertire la valutazione di fumus se non allegano elementi idonei a escludere la necessità del sequestro; tali questioni restano normalmente devolute al giudice civile, salvo che il giudice penale intenda restituire gli oggetti.
- Ricorsi fuori dai casi di legge o che misconoscono la funzione limitata del riesame penale sono inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni verso il ricorrente.
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