Sentenza del 17/01/2022 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Catania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'estratto di ruolo rilasciato da Riscossione Sicilia S.p.A. in data 07.09.2016, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento per complessivi euro 6.422,66; contestava la prescrizione dei ruoli relativi a tasse automobilistiche per gli anni 1993, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2011; la prescrizione di crediti IRPEF, addizionali, ritenute alla fonte, IRAP, IVA, sanzioni e interessi per gli anni d'imposta 2001, 2004 e 2005; e la prescrizione della TARSU anno 2005. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. L'Agenzia delle Entrate eccepiva la regolare notifica delle cartelle e chiedeva il rigetto del ricorso; il Comune di Acicatena e Riscossione Sicilia S.p.A. non si sono costituiti.
La decisione
La Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il motivo è che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo che il ricorrente alleghi un pregiudizio concreto e attuale, secondo l'art. 3-bis del D.L. n.146/2021 coordinato con la legge di conversione n.215/2021 e la giurisprudenza consolidata (ex plurimis Cass. n.14073/2020) che richiede l'esistenza dell'interesse sia al momento della proposizione che al momento della decisione. Si precisa che la decisione lascia salva la possibilità di impugnare eventuali vizi di notifica quando l'estratto di ruolo sia seguito da atti concreti di riscossione coattiva. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 3-bis D.L. n.146/2021 (convertito con l. n.215/2021)
Prevede la non impugnabilità autonoma delle cartelle risultanti dall'estratto di ruolo, salvo che il ricorrente alleghi un pregiudizio concreto e attuale; limita l'interesse ad agire in tali ipotesi.
Cass. civ., sent. n. 14073/2020 (giurisprudenza)
Afferma il principio secondo cui l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione; supporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'interesse ad agire; la normativa e la giurisprudenza interpretano l'impugnazione dell'estratto di ruolo alla luce dell'esclusione dell'automatica rilevanza dell'interesse di cui all'art.100 c.p.c. nelle ipotesi previste dalla novellazione.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo, di norma, non è autonomamente impugnabile dopo l'introduzione dell'art. 3-bis D.L. 146/2021 convertito; il ricorso sull'estratto è ammissibile solo se si dimostra un pregiudizio concreto e attuale.
- L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione: ricorsi privi di interesse sopravvenuto possono essere dichiarati inammissibili.
- Se si contesta la mancata notifica di cartelle, è preferibile allegare subito elementi che dimostrino un pregiudizio concreto oppure attendere che l'estratto di ruolo sia seguito da atti di riscossione coattiva (pignoramento, fermo, iscrizione ipotecaria), momenti nei quali la questione diventa impugnabile.
- I ricorsi notificati prima della novellazione normativa possono comunque essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse; pertanto è opportuno aggiornare la strategia difensiva in base alle modifiche legislative intervenute.
- Questioni di prescrizione o nullità della notifica non sono state esaminate nel merito se il ricorso è dichiarato inammissibile: per far valere tali eccezioni è necessario impugnare atti che concretamente pregiudichino il contribuente.
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