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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06375/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento TOSAP emessi dal concessionario della riscossione nei confronti della società sub-concessionaria del Passante di Mestre per gli anni 2009 e 2010, in relazione all'asserita occupazione di vie comunali sottostanti. Una precedente ordinanza della Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso della società e confermato la debenza del tributo. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., affidandolo a quattro motivi tutti qualificati come errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. In sintesi ha dedotto: 1) che la Corte avrebbe ignorato o neutralizzato tre precedenti giudicati favorevoli tra le stesse parti, riducendo la questione a mera interpretazione giuridica; 2) che la Corte avrebbe erroneamente supposto che l'opera fosse stata realizzata dalla ricorrente in virtù della sub-concessione, invece che da ANAS, rigettando così l'eccezione di difetto di legittimazione passiva; 3) che la Corte avrebbe frainteso il fondamento dell'eccezione di non assoggettamento a TOSAP, attribuendole una contestazione sul tipo di costruzione anziché sulla mancata sottrazione all'uso pubblico; 4) che la Corte avrebbe nuovamente supposto che la realizzazione dell'opera fosse imputabile alla ricorrente e non ad ANAS, applicando erroneamente la propria giurisprudenza in materia. Il Comune ha resistito con controricorso; la società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come errori di fatto revocatori, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame delle questioni già decise con l'ordinanza impugnata, cioè una rivalutazione delle risultanze di causa e dell'interpretazione giuridica della disciplina TOSAP. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto non controverso, immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo; non è invece configurabile quando si denunci un errore di giudizio, di interpretazione o di valutazione. In particolare, ha osservato che la questione del giudicato esterno e le altre doglianze erano state comunque affrontate e decise, e che la ricorrente contestava la valutazione della Corte circa la non vincolatività dei precedenti invocati e circa l'irrilevanza, ai fini dell'esenzione, del titolo concessorio o della qualificazione soggettiva invocata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per errore di percezione o falsa supposizione di un fatto non controverso, decisivo e immediatamente rilevabile dagli atti; non copre errori di giudizio, interpretazione o valutazione.

  • art. 395, n. 5 c.p.c.

    Richiamato solo in via subordinata dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso la sua pertinenza alla fattispecie trattata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione limitatamente all'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha richiamato la non vincolatività, nel caso esaminato, dell'interpretazione normativa resa da precedenti decisioni rispetto al diverso giudizio sul medesimo tributo.

  • art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Norma richiamata con riferimento ai presupposti oggettivi del pagamento della TOSAP.

  • art. 49 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Norma richiamata con riferimento ai presupposti oggettivi del pagamento della TOSAP e all'esclusione dell'esenzione invocata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva relativa a un fatto storico o processuale non controverso, risultante in modo certo dagli atti, e non quando la doglianza investa la valutazione giuridica, l'interpretazione delle norme o l'apprezzamento delle risultanze processuali.
  • Non può essere utilizzato il rimedio della revocazione per ottenere un terzo grado di giudizio di merito o una nuova valutazione delle questioni già decise dalla Corte.
  • L'omesso esame di un fatto o la contestazione della sua rilevanza giuridica integra, al più, un vizio di motivazione o di diritto, ma non un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c.
  • La deduzione di un preteso giudicato favorevole o di una diversa qualificazione soggettiva del rapporto non configura errore revocatorio se richiede un apprezzamento interpretativo della portata delle risultanze processuali e dei precedenti invocati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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