Cassazione Civile, Ordinanza n. 05415/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso per contributi, sanzioni e interessi ritenuti dovuti a seguito della condanna della società, in un distinto giudizio promosso dal lavoratore, al pagamento di differenze retributive correlate al riconoscimento di una superiore qualifica. In primo grado l'opposizione della società era stata accolta perché il credito contributivo era stato ritenuto prescritto; in appello, invece, la decisione è stata riformata e l'avviso è stato confermato nei limiti della sola parte non prescritta, sulla base del riconoscimento dell'effetto interruttivo derivante dalla costituzione dell'ente previdenziale nel giudizio promosso dal lavoratore. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la data di costituzione dell'ente nel giudizio tra lavoratore e datore non fosse documentalmente provata e che la Corte territoriale avesse tratto la conclusione da presunzioni non gravi, precise e concordanti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., deducendo la mancanza di prova della pretesa contributiva e la non operatività del ragionamento presuntivo. L'ente si è difeso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che in sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è deducibile solo nei limiti del vizio di sussunzione, mentre nel caso concreto la censura mirava in realtà a proporre una diversa lettura delle circostanze di fatto e una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella accolta dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della mancata prova del credito contributivo non era stata trattata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato di averla tempestivamente devoluta nei precedenti gradi di merito, con conseguente novità della doglianza. È stata quindi confermata la condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per censurare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte ha escluso che la doglianza integrasse una reale violazione di legge, poiché tendeva a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione rimettere in discussione il giudizio di fatto se non nei limiti del vizio di sussunzione o dei ristretti confini del vizio motivazionale.
art. 2727 c.c.
La Corte ha precisato che la sua violazione è denunciabile solo quando il giudice di merito, pur qualificando gli indizi in un certo modo, ne faccia un uso giuridicamente incoerente rispetto alla prova presuntiva.
art. 2729 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo per vizio di sussunzione; non basta contrapporre una diversa inferenza probabilistica o una diversa lettura delle circostanze di fatto.
art. 2697 c.c.
Il motivo che lo richiamava è stato dichiarato inammissibile perché nuovo: la questione dell'assenza di prova del credito contributivo non risultava trattata in appello né specificamente dedotta nei gradi precedenti.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato solo in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha richiamato i limiti del vizio motivazionale, precisando che non può essere surrettiziamente utilizzato per contestare la plausibilità della ricostruzione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito compia un uso giuridicamente errato del ragionamento presuntivo; non è invece ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di diversa inferenza probabilistica.
- La deduzione del vizio ex art. 2697 c.c. richiede che la questione sia stata effettivamente trattata nella decisione impugnata e tempestivamente introdotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sovrapporre alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa lettura delle prove, salvo i limiti consentiti dal vizio di sussunzione o dal vizio motivazionale nei ristretti confini attualmente vigenti.
- L'accertamento dell'effetto interruttivo o sospensivo della prescrizione può essere fondato su un apprezzamento presuntivo degli elementi di causa, purché il giudice di merito ne dia motivazione coerente e non illogica.
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