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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35263/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo promosso da una società che svolgeva attività di tenuta della contabilità per ottenere il pagamento di compensi professionali, fondati su una fattura di importo pari a euro 5.313,38. La società debitrice propose opposizione. In primo grado l'opposizione venne rigettata; in appello, invece, la Corte territoriale accolse parzialmente l'opposizione, ritenendo non provata la prestazione professionale per gli anni 2006-2008, sul rilievo che la sola fattura, contestata dal committente, non fosse sufficiente a dimostrare il credito. Nel ricorso per cassazione la società creditrice dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la prova delle prestazioni non era affidata solo alla fattura ma anche alla prova testimoniale già ammessa e resa dalla teste indicata, la quale avrebbe confermato le prestazioni eseguite per l'intero quadriennio 2005-2008. Con il secondo motivo, poi assorbito, la ricorrente articolava ulteriori censure in conseguenza della medesima errata valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello si era limitata ad attribuire alla fattura un valore insufficiente, dopo contestazione del debitore, ma aveva omesso di valutare la prova testimoniale ammessa e acquisita, nonché il fatto storico dell'effettivo svolgimento delle prestazioni professionali. È stato quindi affermato che, una volta contestata la fattura, il credito deve essere provato con gli ordinari mezzi istruttori, ma tali prove, se dedotte e acquisite, devono essere esaminate dal giudice di merito. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché valuti le dichiarazioni testimoniali secondo il principio di diritto sul valore probatorio della fattura contestata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove introdotte dalle parti e non può omettere l'esame di una prova testimoniale ritualmente acquisita e rilevante ai fini della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere compiuta secondo le regole legali e il prudente apprezzamento, senza fondare la decisione su una sola risultanza ignorando le altre istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare l'esistenza del credito grava sull'attore/opposto quando il titolo fatturato è contestato dal debitore.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica statuizione autonoma della Corte su tale norma.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso è stato incardinato denunciando violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta di decisione in camera di consiglio, poi superata dall'accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • La fattura emessa dal creditore è atto di formazione unilaterale idoneo a fondare il decreto ingiuntivo, ma, se il debitore propone opposizione e contesta il credito, la fattura da sola non costituisce prova sufficiente dell'esistenza del credito.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve provare il fondamento sostanziale della propria pretesa con gli ordinari mezzi istruttori.
  • Quando siano state dedotte e ammesse prove ulteriori rispetto alla fattura, il giudice di merito deve esaminarle e valutarle; la decisione è viziata se si fonda esclusivamente sulla contestazione della fattura senza considerare tali prove.
  • L'omesso esame di una deposizione testimonialmente rilevante, che attenga al fatto storico costitutivo del credito, integra vizio denunciabile in cassazione se la prova è specificamente indicata e decisiva.

Come è indicizzato

MaterieProveMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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