Cassazione Penale, Sentenza n. 43856/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della Corte d'Appello di Milano che aveva respinto l'istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Milano del 28/10/2020. Il motivo dedotto (ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., richiamato come nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.) era che l'intero procedimento si era svolto in assenza dell'imputata, la quale non avrebbe avuto alcun contatto con il difensore d'ufficio nominato (avv. Costa) che non aveva neppure presenziato al processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la ricorrente avesse piena conoscenza del procedimento in quanto le erano stati notificati a mani proprie tre atti (l'avviso ex art. 4.15 bis cod.proc.pen., il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio contenente l'esatta imputazione e la data del processo). Tali notifiche integrano la condizione impeditiva alla rescissione del giudicato prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 629 b s cod.proc.pen. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.; conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod.proc.pen.).
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
nullità ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per denunciare nullità per svolgimento del processo in sua assenza senza contatto col difensore; la Corte non ha ritenuto sussistente una nullità rilevante alla rescissione, considerato che la ricorrente era stata notificata degli atti fondamentali.
art. 629 b s cod.proc.pen.
l'ultima parte del primo comma dell'art. 629 b s cod.proc.pen.
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la presenza di specifici atti notificati (che dimostrino la conoscenza del procedimento prima della sentenza, come il decreto che dispone il giudizio) impedisce la rescissione del giudicato.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
Disposizione richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma applicata per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e per la quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
art. 4.15 bis cod.proc.pen.
notifica dell'avviso ex art. 4.15 bis cod.proc.pen.
La Corte considera la notifica di tale avviso (indicata nel provvedimento) come prova della conoscenza del procedimento da parte della ricorrente; si noti che la dizione ripresa è quella del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La notifica personale di atti processuali fondamentali (avviso, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio con l'indicazione dell'imputazione e della data del processo) è elemento idoneo a dimostrare la conoscenza del procedimento e a impedire la rescissione del giudicato per mancata partecipazione.
- La mancata presenza al processo e il presunto mancato contatto con il difensore d'ufficio non bastano, di per sé, a ottenere la rescissione del giudicato se risultano notifiche che dimostrano la consapevolezza dell'imputato dell'esistenza e del contenuto del procedimento.
- Il ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati può essere dichiarato inammissibile ex art. 606 c.3; la conseguenza pratica è anche la condanna alle spese e, se valutati profili di colpa, il versamento ad una somma alla Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe è centrale documentare concretamente la mancata conoscenza del procedimento (assenza di notifiche, prova di impossibilità materiale a riceverle, tempestiva segnalazione all'autorità) e, se possibile, impugnare o tempestivamente eccepire sul punto nel corso del procedimento di merito.
- Per evitare esiti negativi è consigliabile, quando si contesta la mancata difesa o la mancata conoscenza di atti, produrre prove documentali precise (ricevute di notifica, dichiarazioni formali sul domicilio/contatti) e sollecitare la decisione su eventuali nullità nel corso del procedimento, non limitandosi a deduzioni successive.
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