Cassazione Penale, Sentenza n. 5538/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dell'8/5/2024 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il loro incidente di esecuzione volto alla revoca dell'ordine di demolizione emanato con sentenza del Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Marano) dell'11/1/2000. Contestano: incompetenza territoriale del giudice (ritengono competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiamando la sentenza n. 40078/2018 della Cassazione), mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge; sostengono altresì rilevanti profili di violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di natura penale/punitiva dell'ordine di demolizione e di violazione del diritto di proprietà. Sul merito deducono che le costruzioni sarebbero condonabili ai sensi della legge n.326/2003 (d.l. 269/2003 conv. L.326/2003) perché ogni appartamento avrebbe volumetria <750 mc e ogni palazzina <3.000 mc; affermano che il Comune avrebbe erroneamente respinto le istanze di condono (ricorso al TAR e appello al Consiglio di Stato in corso) e producono due perizie giurate che attesterebbero volumi inferiori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato che le censure sull'incompetenza territoriale non sono fondate in questa sede e non possono ottenere una reinterpretazione di pronunce precedenti della Corte; ha ribadito che l'ordine di demolizione disposto in materia edilizia ha natura di sanzione amministrativa/ripristinatoria e non punitoria, richiamando la giurisprudenza convenzionale sull'obbligo di valutare la proporzionalità, ma ha osservato che i ricorrenti non hanno allegato in modo puntuale fatti che dimostrino la violazione del principio di proporzionalità (es. tentativi concreti ed infruttuosi di sanatoria o impossibilità di alternativa abitativa). Le contestazioni sul merito della valutazione dei volumi e sulla condonabilità sono state ritenute questioni di fatto e di merito devolute al giudice dell'esecuzione e ai giudici amministrativi (TAR/Consiglio di Stato), non sindacabili in questa sede; le perizie giurate sono state ritenute meramente congetturali e comunque disattese dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9
L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ai sensi di questa norma è interpretato come misura di natura amministrativa/ripristinatoria e non come sanzione penale con finalità punitive
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza resa ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento) è pronunciata senza attività istruttoria piena; tuttavia il giudice può desumere e valorizzare elementi di fatto dalla decisione stessa e non è escluso che da essa discendano valutazioni di merito utilizzabili nell'esecuzione
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326
La disciplina del condono edilizio 2003 prevede limiti volumetrici (richiamati dai ricorrenti: 750 mc per unità e 3.000 mc per costruzione complessiva) ai fini della condonabilità; la Corte ha ritenuto che la verifica di tali presupposti sia questione di fatto e di merito riservata alle autorità amministrative e al giudice dell'esecuzione
art. 42 Cost.
Il diritto di proprietà è invocato dai ricorrenti ma la Corte osserva che la tutela non è assoluta e che la semplice allegazione generica non è idonea a contestare l'ordine demolitorio; la valutazione richiede prova e deduzioni specifiche
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. possono essere imposte le spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000, ha fissato equitativamente in euro 3.000,00 tale somma
Giurisprudenza e Corte EDU (es. Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria; Kaminskas c. Lituania)
La giurisprudenza convenzionale impone al giudice, prima di eseguire una demolizione che colpisce l'abitazione, di valutare la proporzionalità dell'intervento e le condizioni dell'interessato; tuttavia l'onere di allegazione di fatti specifici spetta al ricorrente
Massime di principio
- Le questioni di fatto relative a volumetrie, distinte proprietà e condonabilità (es. esito delle domande di condono o perizie tecniche) sono in genere devolute al giudice dell'esecuzione o ai giudici amministrativi e non sono sindacabili in Cassazione se non per profili di diritto
- L'ordine di demolizione in materia edilizia disposto in sede penale è considerato dalla giurisprudenza di legittimità come misura amministrativa/ripristinatoria e non come sanzione penale; le contestazioni sulla sua natura richiedono argomentazioni giuridiche e fattuali puntuali
- Per invocare efficacemente la tutela convenzionale (Corte EDU) e il principio di proporzionalità occorre allegare fatti specifici: ad es. tentativi concreti e documentati di sanatoria, impossibilità reale di alternativa abitativa, impatto su diritti fondamentali di terzi; mere affermazioni temporali generiche sono insufficienti
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere rilevate e sostenute in modo coerente nel corso del processo; la Cassazione non riesamina autonome interpretazioni di proprie pronunce passate come se fossero 'interpretazioni autentiche'
- Quando si presentano perizie o prove nuove, è fondamentale che siano state acquisite e valutate nei precedenti gradi di giudizio: in mancanza, la Corte di legittimità le ritiene spesso congetturali o inammissibili
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è importante valutare rischi e contenuto delle doglianze prima di proporre impugnazioni manifestamente infondate
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