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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19384/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce del 21/06/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato (già dichiarato latitante) contro la sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi del 16/02/2023. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata produzione, unitamente all'atto di appello, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione e della mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La difesa ha contestato l'applicazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., richiamando l'art. 165, comma 3, c.p.p. (rappresentanza del difensore del latitante) e ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha stabilito che l'art. 165 c.p.p. disciplina esclusivamente il regime delle notificazioni al latitante/evaso e non estende una rappresentanza generale del difensore idonea a sostituire il requisito del mandato speciale e della nuova dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 perseguono la ragionevole finalità di selezionare le impugnazioni e di assicurare che siano frutto di una scelta ponderata dell'imputato assente; la modifica si inserisce coerentemente nel sistema normativo (artt. 157-ter, 164 c.p.p.) e non contrasta con i parametri costituzionali ed europei invocati. Conseguenza pratica: l'appello era correttamente dichiarato inammissibile e il ricorso per cassazione è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Introducono, a pena di inammissibilità dell'appello proposto in assenza dell'imputato, l'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione e il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; norme ritenute ragionevoli e costituzionalmente compatibili.

  • art. 165 cod. proc. pen., comma 3

    Disciplina le notificazioni al latitante/evaso disponendo la consegna al difensore che "rappresenta ad ogni effetto" ai fini delle notificazioni; la Corte ha interpretato la norma come regolatrice del solo regime di notificazione e non come norma che sostituisca l'esigenza del mandato speciale per proporre impugnazioni.

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 33 (e art. 89, comma 3)

    Ha introdotto le modifiche agli artt. 581 e altri disposizioni procedurali, in attuazione della legge delega per l'efficienza del processo penale; la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa di prevedere condizioni formali per l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • legge n. 134 del 27/09/2021, art. 1, comma 13, lett. a)

    Delegava il Governo a introdurre, fra l'altro, l'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio; la modifica normativa è stata considerata coerente con la delega.

  • art. 571 cod. proc. pen., comma 1

    Riconosce all'imputato il diritto di proporre personalmente l'impugnazione; citato dalla difesa nella ricostruzione, ma la Corte non ha ritenuto che ciò escluda i requisiti introdotti da art. 581.

  • art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3

    Coordinate con le modifiche: prevede che quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Stabilisce la validità e la durata della determinazione del domicilio dichiarato o eletto; la riforma ha limitato la portata della dichiarazione/e elezione già presente in atti, richiedendo una nuova dichiarazione per l'impugnazione.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1

    Prevede i termini per impugnare; la riforma ha previsto un aumento di 15 giorni nei termini per l'impugnazione quando l'appello è proposto dal difensore dell'imputato assente.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla difesa come parametro costituzionale (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto che le modifiche procedurali non violino tale principio, essendo proporzionate e funzionali a garantire che l'impugnazione sia frutto della volontà consapevole dell'imputato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in riferimento al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto assente contrasto con i parametri europei nella disciplina impugnata.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 (Rv. 285324)

    Decisione di riferimento che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli stessi commi dell'art. 581; la Corte si è richiamata a quella motivazione condividendola.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 26/02/2020

    Richiamata per principi generali sul potere di impugnazione e la possibilità di differenziazione di trattamenti nel processo penale; conferma che il potere d'impugnazione può essere regolato dalla legge entro limiti di ragionevolezza.

Massime di principio

  • Per proporre un appello in presenza di imputato assente o latitante è necessario depositare con l'atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione e il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza: il mancato rispetto di tali formalità comporta l'inammissibilità dell'appello.
  • L'art. 165 c.p.p. (notificazioni al latitante/evaso mediante consegna al difensore) disciplina esclusivamente il regime delle notificazioni e non sostituisce né elimina l'esigenza del mandato speciale ad impugnare richiesto dall'art. 581.
  • Lo status di latitante è trattato, ai fini dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, alla stregua dell'assenza volontaria: la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere la conferma della volontà di impugnare e un domicilio aggiornato.
  • La riforma (d.lgs. n. 150/2022) mira a selezionare le impugnazioni non genuine o automatiche e a garantire che l'impugnazione sia espressione di una scelta personale e consapevole dell'imputato; perciò i requisiti formali introdotti sono considerati ragionevoli e costituzionalmente compatibili.
  • Prassi consigliata per i difensori: verificare che il mandato ad impugnare sia specifico e rilasciato dopo la sentenza; depositare esplicitamente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione; se il difensore teme l'inammissibilità, valutare tempestivamente la restituzione in termini o altre misure cautelari procedurali.
  • Se si intende contestare la normativa per profili costituzionali, la questione va sollevata con argomentazioni che dimostrino concretamente l'insostenibilità della scelta legislativa alla luce di situazioni fattuali particolari; la mera affermazione di pregiudizio al diritto di difesa è, di per sé, spesso insufficiente.

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