Cassazione Penale, Sentenza n. 19384/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce del 21/06/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato (già dichiarato latitante) contro la sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi del 16/02/2023. L'inammissibilità era stata motivata dalla mancata produzione, unitamente all'atto di appello, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione e della mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La difesa ha contestato l'applicazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., richiamando l'art. 165, comma 3, c.p.p. (rappresentanza del difensore del latitante) e ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha stabilito che l'art. 165 c.p.p. disciplina esclusivamente il regime delle notificazioni al latitante/evaso e non estende una rappresentanza generale del difensore idonea a sostituire il requisito del mandato speciale e della nuova dichiarazione/elezione di domicilio richiesti dagli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: le disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 perseguono la ragionevole finalità di selezionare le impugnazioni e di assicurare che siano frutto di una scelta ponderata dell'imputato assente; la modifica si inserisce coerentemente nel sistema normativo (artt. 157-ter, 164 c.p.p.) e non contrasta con i parametri costituzionali ed europei invocati. Conseguenza pratica: l'appello era correttamente dichiarato inammissibile e il ricorso per cassazione è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
Introducono, a pena di inammissibilità dell'appello proposto in assenza dell'imputato, l'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione e il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; norme ritenute ragionevoli e costituzionalmente compatibili.
art. 165 cod. proc. pen., comma 3
Disciplina le notificazioni al latitante/evaso disponendo la consegna al difensore che "rappresenta ad ogni effetto" ai fini delle notificazioni; la Corte ha interpretato la norma come regolatrice del solo regime di notificazione e non come norma che sostituisca l'esigenza del mandato speciale per proporre impugnazioni.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 33 (e art. 89, comma 3)
Ha introdotto le modifiche agli artt. 581 e altri disposizioni procedurali, in attuazione della legge delega per l'efficienza del processo penale; la Corte ha ritenuto legittima la scelta legislativa di prevedere condizioni formali per l'ammissibilità dell'impugnazione.
legge n. 134 del 27/09/2021, art. 1, comma 13, lett. a)
Delegava il Governo a introdurre, fra l'altro, l'obbligo di depositare con l'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio; la modifica normativa è stata considerata coerente con la delega.
art. 571 cod. proc. pen., comma 1
Riconosce all'imputato il diritto di proporre personalmente l'impugnazione; citato dalla difesa nella ricostruzione, ma la Corte non ha ritenuto che ciò escluda i requisiti introdotti da art. 581.
art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3
Coordinate con le modifiche: prevede che quando l'impugnazione è proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater.
art. 164 cod. proc. pen.
Stabilisce la validità e la durata della determinazione del domicilio dichiarato o eletto; la riforma ha limitato la portata della dichiarazione/e elezione già presente in atti, richiedendo una nuova dichiarazione per l'impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1
Prevede i termini per impugnare; la riforma ha previsto un aumento di 15 giorni nei termini per l'impugnazione quando l'appello è proposto dal difensore dell'imputato assente.
art. 24 Cost.
Invocato dalla difesa come parametro costituzionale (diritto di difesa); la Corte ha ritenuto che le modifiche procedurali non violino tale principio, essendo proporzionate e funzionali a garantire che l'impugnazione sia frutto della volontà consapevole dell'imputato.
art. 6 CEDU
Richiamato in riferimento al diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto assente contrasto con i parametri europei nella disciplina impugnata.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 (Rv. 285324)
Decisione di riferimento che ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di incostituzionalità degli stessi commi dell'art. 581; la Corte si è richiamata a quella motivazione condividendola.
Corte costituzionale, sentenza n. 34 del 26/02/2020
Richiamata per principi generali sul potere di impugnazione e la possibilità di differenziazione di trattamenti nel processo penale; conferma che il potere d'impugnazione può essere regolato dalla legge entro limiti di ragionevolezza.
Massime di principio
- Per proporre un appello in presenza di imputato assente o latitante è necessario depositare con l'atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione e il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza: il mancato rispetto di tali formalità comporta l'inammissibilità dell'appello.
- L'art. 165 c.p.p. (notificazioni al latitante/evaso mediante consegna al difensore) disciplina esclusivamente il regime delle notificazioni e non sostituisce né elimina l'esigenza del mandato speciale ad impugnare richiesto dall'art. 581.
- Lo status di latitante è trattato, ai fini dei requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, alla stregua dell'assenza volontaria: la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere la conferma della volontà di impugnare e un domicilio aggiornato.
- La riforma (d.lgs. n. 150/2022) mira a selezionare le impugnazioni non genuine o automatiche e a garantire che l'impugnazione sia espressione di una scelta personale e consapevole dell'imputato; perciò i requisiti formali introdotti sono considerati ragionevoli e costituzionalmente compatibili.
- Prassi consigliata per i difensori: verificare che il mandato ad impugnare sia specifico e rilasciato dopo la sentenza; depositare esplicitamente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione; se il difensore teme l'inammissibilità, valutare tempestivamente la restituzione in termini o altre misure cautelari procedurali.
- Se si intende contestare la normativa per profili costituzionali, la questione va sollevata con argomentazioni che dimostrino concretamente l'insostenibilità della scelta legislativa alla luce di situazioni fattuali particolari; la mera affermazione di pregiudizio al diritto di difesa è, di per sé, spesso insufficiente.
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