Cassazione Civile, Ordinanza n. 11599/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti: il ricorrente aveva convenuto in giudizio le proprietarie del fabbricato vicino, deducendo varie violazioni di diritti reali a danno del proprio immobile e chiedendo tutela petitoria. In primo grado le domande furono respinte e, su riconvenzionale, vennero accolte domande delle convenute con accertamento di usucapione del diritto di mantenere una sopraelevazione, determinazione dei confini, esclusione di un diritto di passo pedonale o carrabile su una particella e condanna risarcitoria. La Corte d'appello confermò la decisione. Il ricorrente propose quindi ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositò atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di procura speciale. Le controricorrenti non aderirono alla rinuncia personalmente né tramite difensori muniti di speciale mandato. La Corte ha quindi esaminato l'efficacia della rinuncia nel giudizio di cassazione e le conseguenze sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, ritenendo che l'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientri tra i casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti estintivi anche senza accettazione della controparte; è sufficiente l'atto sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale.
art. 306 c.p.c.
Richiamato in contrapposizione: diversamente dalla rinuncia nel processo ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti.
art. 391 c.p.c.
Le comunicazioni/notifiche alle controparti mirano solo a consentire l'adesione alla rinuncia ed evitare la condanna del rinunciante alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia; la norma è di stretta interpretazione perché ha natura lato sensu sanzionatoria.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con atto sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di mandato speciale, determina l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione delle controparti.
- Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti servono esclusivamente a favorirne l'adesione e a incidere sulla regolazione delle spese, non sulla validità ed efficacia estintiva dell'atto di rinuncia.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio in favore delle controparti non aderenti.
- La previsione sul raddoppio del contributo unificato va interpretata restrittivamente e non si applica all'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia.
Come è indicizzato
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