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Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota del Comune di Matrice del 20.03.2025 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e senza titolo abilitativo, sugli immobili siti in Matrice alla C.da Piano Casale n. 35, identificati in catasto al Foglio n. 5, part.lle nn. 221, 308, 12, 13, 14; - della Determinazione dello stesso Comune n. 22 del 3.03.2025 relativa all’acquisizione delle opere edilizie abusive, a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 1 del 16/05/2024, per le opere eseguite in assenza di idoneo titolo autorizzativo, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria: atti notificati entrambi il 20.03.2025; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202500129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di acquisizione delle opere abusive e la connessa nota, deducendo otto motivi. Ha lamentato, anzitutto, la lesione del diritto di accesso e di difesa, sostenendo che l’ordinanza di demolizione presupposta fosse stata adottata senza previo riscontro a una domanda di accesso agli atti. Ha poi dedotto la violazione degli artt. 31 e 9-bis del d.P.R. 380/2001, eccesso di potere e difetto di istruttoria, contestando la mancata valutazione della proporzionalità dell’acquisizione, della conformità urbanistica parziale, della possibilità di interventi minori e della sproporzione della sanzione. Ha invocato l’applicazione di sanzioni alternative alla demolizione, la possibilità di sanatoria o di ripristini parziali e l’assenza di responsabilità personale, dolo o colpa grave, in quanto erede dei manufatti. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria tecnica, mancata verifica della sanabilità, carenza di contraddittorio e di comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione, violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per la rilevanza di una domanda di accertamento di conformità, sviamento, contraddittorietà e violazione dell’art. 97 Cost. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione, non impugnata, e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando alcune censure inammissibili e le restanti infondate. Le doglianze contenute nei motivi III, IV e VII, così come parte del II motivo, sono state dichiarate inammissibili perché rivolte sostanzialmente contro l’ordinanza di demolizione del 16 maggio 2024, rimasta non impugnata. Gli atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione sono infatti atti conseguenziali, vincolati e principalmente dichiarativi di un effetto già prodottosi, sicché non possono essere utilizzati per eludere il termine di impugnazione dell’ordine di demolizione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa al mancato accesso agli atti, poiché avrebbe dovuto essere proposta con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso. È stata invece ritenuta infondata la contestazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro: l’importo massimo era imposto dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per abusi realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico, e il momento rilevante per l’applicazione della norma è quello dell’accertamento dell’inottemperanza, non quello della realizzazione dell’abuso. È stato respinto anche il motivo relativo alla domanda di sanatoria, poiché l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere presentato entro i novanta giorni successivi alla notificazione dell’ordinanza di demolizione, non oltre. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione non è stata ritenuta illegittima, poiché l’acquisizione consegue automaticamente all’inottemperanza e l’atto comunale ha natura vincolata e ricognitiva, senza apertura di un nuovo procedimento discrezionale. Infine, sono state respinte le censure di sproporzione, mancata valutazione dell’interesse pubblico e violazione dell’art. 97 Cost.: la contestazione sull’eventuale abusività di una sola parte dell’edificio era generica e priva di prova, mentre l’acquisizione gratuita, quale misura sanzionatoria automatica, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico né consente di opporre affidamento o decorso del tempo. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione determina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; l’atto di acquisizione è vincolato e dichiarativo dell’effetto traslativo già prodotto. La sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis è applicata nella misura massima per gli abusi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico, considerando il momento dell’accertamento dell’inottemperanza.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.

    La sanzione di 20.000 euro è dovuta nella misura massima quando l’abuso ricade, al momento rilevante dell’accertamento dell’inottemperanza, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La domanda di accertamento di conformità può essere presentata entro novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione, ma non successivamente, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal TAR.

  • art. 116 c.p.a.

    Il diniego, espresso o tacito, di accesso agli atti deve essere contestato con l’apposito rito entro i termini previsti, non mediante l’impugnazione tardiva dell’atto amministrativo presupposto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non impone una nuova comunicazione di avvio per l’atto di acquisizione che, a seguito dell’inottemperanza a un ordine di demolizione definitivo, abbia natura vincolata, ricognitiva e dichiarativa di un effetto già prodotto per legge.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non richiedono una specifica ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico quando l’acquisizione gratuita consegue automaticamente, quale misura sanzionatoria, all’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Massime di principio

  • Quando l’ordine di demolizione non è stato tempestivamente impugnato, le sue censure non possono essere dedotte per la prima volta contro i successivi atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione, salvo che si denuncino vizi propri di questi ultimi.
  • L’atto comunale che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita ha natura essenzialmente dichiarativa e vincolata, poiché l’effetto traslativo si produce automaticamente allo spirare del termine assegnato per demolire; non è quindi necessario un nuovo procedimento discrezionale né una nuova comunicazione di avvio.
  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza è una misura sanzionatoria automatica e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto all’acquisizione, né consente di opporre il decorso del tempo o il legittimo affidamento sulla legittimità delle opere.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 è determinata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non al momento della realizzazione dell’abuso; per gli abusi ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate è applicata nella misura massima.
  • La domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 deve essere presentata entro novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione e non può essere utilizzata successivamente per impedire l’acquisizione già conseguente all’inottemperanza.
  • Il diniego di accesso agli atti deve essere impugnato mediante il rito speciale dell’art. 116 c.p.a.; la relativa doglianza non può essere fatta valere tardivamente attraverso l’impugnazione di un diverso atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

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