Sentenza n. 240/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota del Comune di Matrice del 20.03.2025 per interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e senza titolo abilitativo, sugli immobili siti in Matrice alla C.da Piano Casale n. 35, identificati in catasto al Foglio n. 5, part.lle nn. 221, 308, 12, 13, 14; - della Determinazione dello stesso Comune n. 22 del 3.03.2025 relativa all’acquisizione delle opere edilizie abusive, a seguito di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 1 del 16/05/2024, per le opere eseguite in assenza di idoneo titolo autorizzativo, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria: atti notificati entrambi il 20.03.2025; - di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive, accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di acquisizione delle opere abusive e la connessa nota, deducendo otto motivi. Ha lamentato, anzitutto, la lesione del diritto di accesso e di difesa, sostenendo che l’ordinanza di demolizione presupposta fosse stata adottata senza previo riscontro a una domanda di accesso agli atti. Ha poi dedotto la violazione degli artt. 31 e 9-bis del d.P.R. 380/2001, eccesso di potere e difetto di istruttoria, contestando la mancata valutazione della proporzionalità dell’acquisizione, della conformità urbanistica parziale, della possibilità di interventi minori e della sproporzione della sanzione. Ha invocato l’applicazione di sanzioni alternative alla demolizione, la possibilità di sanatoria o di ripristini parziali e l’assenza di responsabilità personale, dolo o colpa grave, in quanto erede dei manufatti. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria tecnica, mancata verifica della sanabilità, carenza di contraddittorio e di comunicazione di avvio del procedimento, difetto di motivazione, violazione dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001 per la rilevanza di una domanda di accertamento di conformità, sviamento, contraddittorietà e violazione dell’art. 97 Cost. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione, non impugnata, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, dichiarando alcune censure inammissibili e le restanti infondate. Le doglianze contenute nei motivi III, IV e VII, così come parte del II motivo, sono state dichiarate inammissibili perché rivolte sostanzialmente contro l’ordinanza di demolizione del 16 maggio 2024, rimasta non impugnata. Gli atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione sono infatti atti conseguenziali, vincolati e principalmente dichiarativi di un effetto già prodottosi, sicché non possono essere utilizzati per eludere il termine di impugnazione dell’ordine di demolizione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa al mancato accesso agli atti, poiché avrebbe dovuto essere proposta con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso. È stata invece ritenuta infondata la contestazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro: l’importo massimo era imposto dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per abusi realizzati in aree soggette a vincolo paesaggistico, e il momento rilevante per l’applicazione della norma è quello dell’accertamento dell’inottemperanza, non quello della realizzazione dell’abuso. È stato respinto anche il motivo relativo alla domanda di sanatoria, poiché l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere presentato entro i novanta giorni successivi alla notificazione dell’ordinanza di demolizione, non oltre. La mancata comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione non è stata ritenuta illegittima, poiché l’acquisizione consegue automaticamente all’inottemperanza e l’atto comunale ha natura vincolata e ricognitiva, senza apertura di un nuovo procedimento discrezionale. Infine, sono state respinte le censure di sproporzione, mancata valutazione dell’interesse pubblico e violazione dell’art. 97 Cost.: la contestazione sull’eventuale abusività di una sola parte dell’edificio era generica e priva di prova, mentre l’acquisizione gratuita, quale misura sanzionatoria automatica, non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico né consente di opporre affidamento o decorso del tempo. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
L’inottemperanza all’ordine di demolizione determina l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; l’atto di acquisizione è vincolato e dichiarativo dell’effetto traslativo già prodotto. La sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis è applicata nella misura massima per gli abusi ricadenti in aree soggette a vincolo paesaggistico, considerando il momento dell’accertamento dell’inottemperanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
La sanzione di 20.000 euro è dovuta nella misura massima quando l’abuso ricade, al momento rilevante dell’accertamento dell’inottemperanza, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La domanda di accertamento di conformità può essere presentata entro novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione, ma non successivamente, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal TAR.
art. 116 c.p.a.
Il diniego, espresso o tacito, di accesso agli atti deve essere contestato con l’apposito rito entro i termini previsti, non mediante l’impugnazione tardiva dell’atto amministrativo presupposto.
art. 7 l. 241/1990
Non impone una nuova comunicazione di avvio per l’atto di acquisizione che, a seguito dell’inottemperanza a un ordine di demolizione definitivo, abbia natura vincolata, ricognitiva e dichiarativa di un effetto già prodotto per legge.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non richiedono una specifica ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico quando l’acquisizione gratuita consegue automaticamente, quale misura sanzionatoria, all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Massime di principio
- Quando l’ordine di demolizione non è stato tempestivamente impugnato, le sue censure non possono essere dedotte per la prima volta contro i successivi atti di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione, salvo che si denuncino vizi propri di questi ultimi.
- L’atto comunale che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita ha natura essenzialmente dichiarativa e vincolata, poiché l’effetto traslativo si produce automaticamente allo spirare del termine assegnato per demolire; non è quindi necessario un nuovo procedimento discrezionale né una nuova comunicazione di avvio.
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza è una misura sanzionatoria automatica e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto all’acquisizione, né consente di opporre il decorso del tempo o il legittimo affidamento sulla legittimità delle opere.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 è determinata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, non al momento della realizzazione dell’abuso; per gli abusi ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate è applicata nella misura massima.
- La domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 deve essere presentata entro novanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione e non può essere utilizzata successivamente per impedire l’acquisizione già conseguente all’inottemperanza.
- Il diniego di accesso agli atti deve essere impugnato mediante il rito speciale dell’art. 116 c.p.a.; la relativa doglianza non può essere fatta valere tardivamente attraverso l’impugnazione di un diverso atto amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →