Sentenza del 24/05/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO -IRPEF e altro - Accertamento nei confronti di società di persone cessata - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto legittimo nei confronti della S.a.s. Sebbene la società fosse formalmente estinta, la cancellazione dal Registro delle Imprese non impediva all’Amministrazione finanziaria di effettuare e notificare l’accertamento secondo la disciplina applicabile alle cancellazioni successive al 31 dicembre 2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un accertamento ai fini IRPEF e di altre imposte notificato nei confronti di una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese. La questione dipendeva dalla data di presentazione della domanda di cancellazione: essendo stata presentata dopo il 31 dicembre 2014, risultava applicabile la disciplina introdotta dall’art. 28 del D.Lgs. 175/2014, che ha modificato l’art. 2495 cod. civ. e disciplina gli effetti fiscali dell’estinzione societaria.
Norme richiamate
Art. 2495 cod. civ.
La norma disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese e, alla luce della disciplina fiscale speciale, non esclude automaticamente la possibilità di accertamento dopo l’estinzione formale.
Art. 28 del D.Lgs. 175/2014
La disposizione introduce una disciplina speciale per gli effetti fiscali della cancellazione delle società, consentendo di considerarle operative, ai fini degli accertamenti e della riscossione tributaria, per il periodo previsto dalla legge.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non determina necessariamente l’immediata impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti fiscali.
- Per stabilire la legittimità dell’accertamento è essenziale verificare la data di presentazione della domanda di cancellazione e la disciplina vigente in quel momento.
- Per le cancellazioni richieste dopo il 31 dicembre 2014, trova applicazione la disciplina dell’art. 28 del D.Lgs. 175/2014, che preserva per un determinato periodo gli effetti fiscali della società estinta.
- L’estinzione civilistica della società non coincide automaticamente con la sua irrilevanza fiscale: gli obblighi tributari e i poteri di accertamento possono sopravvivere alla cancellazione.
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