Cassazione Penale, Sentenza n. 18327/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Roma del 07/06/2021 che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 14, commi 5‑bis e 5‑quater, D.Lgs. 286/1998 per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale intimato dal Questore di Roma il 29/11/2016 (fatto accertato l'8/4/2018). Il difensore ha censurato: (1) la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p. richiamando l'art. 495 c.p.p., poiché il Giudice di Pace avrebbe escluso per superfluità l'audizione dei testi indicati dalla Procura (agenti di polizia giudiziaria), provocando lesione del diritto di difesa e privando il difensore di elementi per verificare l'esistenza di un giustificato motivo per la permanenza in Italia; (2) vizio di motivazione per l'omessa spiegazione sul perché fosse esclusa l'esistenza di un giustificato motivo per non allontanarsi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il gravame generico e carente del principio di autosufficienza: il difensore non ha indicato quale nullità sarebbe derivata dalla mancata escussione né documentato di aver tempestivamente chiesto o eccepito la nullità in udienza, come richiesto dall'art. 182, comma 2, c.p.p., onde la mancata deduzione è stata considerata sanata. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato non sufficientemente specificati gli elementi di illogicità o gli elementi probatori che avrebbero potuto condurre a diversa decisione; inoltre ha ritenuto che il giudice di pace avesse comunque indicato i documenti decisivi (scheda e precedenti dattiloscopici, provvedimento prefettizio del 19/9/2013 e provvedimento del Questore del 29/11/2016) dalle quali risultavano identità, ordine di allontanamento e inottemperanza. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 14, commi 5‑bis e 5‑quater
art. 14, commi 5‑bis e 5‑quater, D.Lgs. 286/1998
La violazione del provvedimento di allontanamento costituisce reato; elementi probatori documentali (provvedimenti notificati, controlli e domicilio eletto) possono essere sufficienti a provare la sussistenza dell'obbligo di allontanamento e l'inottemperanza
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente l'invio tempestivo della requisitoria del Procuratore Generale in via telematica; richiamata per spiegare la procedura adottata nel giudizio
Codice di procedura penale, art. 606, lett. d)
art. 606, lett. d), c.p.p.
Motivazione di ricorso per cassazione relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte richiede specificità e collegamento tra la prova mancante e il pregiudizio per la decisione
Codice di procedura penale, art. 495
Disciplina l'assunzione della prova testimoniale e le modalità di escussione; richiamata in relazione alla presunta omissione dell'audizione dei testimoni
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Riferimento alla nomina d'ufficio del difensore prontamente reperibile; utilizzato per spiegare la situazione difensiva nel processo di primo grado
Codice di procedura penale, art. 182, comma 2
art. 182, comma 2, c.p.p.
Stabilisce l'obbligo della tempestiva deduzione in udienza della nullità di provvedimenti relativi alle prove: la mancata immediata eccezione comporta la sanatoria della nullità
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in merito alla valutazione della colpa nel proporre ricorso inammissibile e alla possibile condanna alle spese e ammende
Massime di principio
- La mancata audizione di testimoni richiesta da una parte non produce automaticamente una nullità sanabile solo in cassazione: la parte deve eccepire immediatamente la nullità in udienza (art. 182, comma 2, c.p.p.), altrimenti la decisione sulla mancata escussione si considera sanata.
- Per impugnare con successo per cassazione una sentenza per omissione probatoria, il ricorrente deve specificare con autosufficienza quale prova è mancata, come quella prova sarebbe stata assunta, e in che modo avrebbe potuto cambiare il risultato del processo (collegamento causale tra prova mancante e diverso esito).
- Il giudice può decidere basandosi su documenti probatori quando tali documenti sono idonei a dimostrare identità, ordine di allontanamento e inottemperanza; in questi casi l'assenza di testimonialità può essere ritenuta non decisiva.
- La carenza motivazionale deve essere concreta e circostanziata: è necessario indicare quali passaggi logici siano illogici o insufficienti e quali elementi probatori alternativi avrebbero potuto indurre il giudice a decisione diversa.
- Le impugnazioni generiche o prive del principio di autosufficienza sono facilmente respinte per inammissibilità; il difensore deve documentare e dettagliare le allegazioni in ricorso.
- In casi di ricorso inammissibile può essere disposta condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende, salvo che non emerga l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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