Cassazione Penale, Sentenza n. 41425/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna lamentando violazione degli artt. 125, 530 e 546, primo comma, c.p.p., e denunciando la mancata valutazione di prove decisive e un vizio di motivazione. In particolare ha contestato che la sentenza di appello si era limitata a richiamare acriticamente la motivazione del primo grado senza confrontarsi con i rilievi di gravame: non avrebbe valutato adeguatamente i documenti prodotti dalla difesa (inclusa la consulenza del Dott. Massimo Fraconti) e i contratti d'appalto, che a suo dire dimostravano l'effettività dei lavori e il pagamento di fatture, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo di reato e possibile assoluzione per la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto sufficiente e congrua la motivazione delle decisioni di merito, che avevano analiticamente esaminato la contabilità della societa' D&G Impianti Elettronici S.r.l. e le fatture emesse da terzi, riscontrando difformita' tra fatture registrate e ammontari, anomalie nei rapporti di debito/credito, genericita' delle prestazioni indicate, assenza di struttura organizzativa idonea in alcuni emittenti e mancanza di documentazione probante l'effettiva esecuzione dei lavori. La Corte ha condiviso l'apprezzamento del Tribunale circa l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni fatturate e la sussistenza del fine di evasione fiscale per condotte ripetute e fraudolente. Conseguentemente il giudicato di merito e' rimasto confermato (pena ridotta in appello a dieci mesi; confermate le pene accessorie ex art. 12 d.lgs. n. 74/2000 e la confisca del profitto del reato), e sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che definisce il delitto contestato; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi materiali e soggettivi in relazione all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e alla finalita' evasiva.
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamata come base per l'applicazione delle pene accessorie, confermate dalla Corte.
art. 125 c.p.p.
Norma processuale citata dal ricorrente tra le presunte violazioni; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio procedurale rilevante.
art. 530 c.p.p.
Norma sul vizio di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha giudicato la motivazione delle decisioni di merito adeguata e congrua rispetto ai rilievi difensivi.
art. 546, primo comma, c.p.p.
Norma inerente ai motivi di gravame in appello; la Corte ha ritenuto che i rilievi siano stati esaminati e che la mera riproduzione della motivazione di primo grado fosse sufficiente dato il carattere generico delle doglianze.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha posto le spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di legittimita' accetta che la sentenza di appello richiami e condivida la motivazione del primo grado quando quest'ultima contenga un'analitica valutazione delle prove: una critica generica in appello non e' sufficiente a smontare un accertamento logico e documentato.
- In procedimenti su fatture e IVA, gli indici di simulazione (discrepanze numeriche tra fatture emesse e contabilità, mancati incassi o richieste di pagamento, descrizioni generiche delle prestazioni, mancanza di documentazione integrativa come piani di sicurezza o rapporti di cantiere) possono giustificare la conclusione di operazioni inesistenti anche in assenza di un singolo documento 'definitivo' di prova.
- La consulenza tecnica di parte, se contraddetta da elementi convergenti raccolti dal giudice (anomalie contabili, dichiarazioni di terzi, assenza di struttura organizzativa), non e' di per sé idonea a ribaltare l'accertamento penale.
- Per l'accertamento del dolo fiscale e del fine di evasione rileva la sistematicita' e la ripetizione delle condotte fraudolente su piu' annualita'; singoli profili isolati hanno minore efficacia se inseriti in un quadro probatorio complessivamente consistente.
- Chi difende deve proporre censure specifiche e documentazione dettagliata che affronti punto per punto le osservazioni contabili del giudice: deduzioni generiche o non corroborate da elementi concreti difficilmente valgono a determinare l'accoglimento del gravame.
- La valutazione della congruita' e sufficienza probatoria dei contratti d'appalto richiede non solo la loro produzione, ma anche elementi integrativi (esecuzioni, documentazione tecnica, pagamenti effettivi, riscontri oggettivi) per dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
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